Nel caso in questione un consorzio tra imprese aveva chiesto e incassato il contributo a fondo perduto
Le sanzioni non sono previste nel caso di specie a causa dei diversi cambiamenti che ci sono stati durante l’estate
Nel caso in questione un consorzio tra imprese aveva chiesto e incassato il contributo a fondo perduto. Tuttavia con un circolare successiva del 21 luglio l’Agenzia delle entrate aveva precisato come tra i soggetti che non potevano richiedere l’agevolazione ci fossero proprio i consorzi tra imprese dato che “si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti”. La circolare di luglio andava dunque a correggere quella del 13 giugno dove, tra i soggetti idonei a ricevere il contributo rientravano anche i consorzi tra le imprese.
Il contribuente chiede dunque, a fronte di tutti questi cambiamenti, di poter restituire l’imposto incassato questa estate, di pagare gli interessi ma non le sanzioni previste dalla norma nel caso di indebita percezione dell’agevolazione Covid concessa dal governo.
La risposta
L’Agenzia delle entrate ricorda al contribuente come con la circolare n.25/2020 aveva sottolineato come i consorzio tra le imprese fossero escluse dal contributo a fondo perduto. Se però questi soggetti svolgono una propria attività autonoma rispetto alle altre consorziate allora possono ottenerlo. In questo caso per capire a quanto ammonta la somma spettante bisogna considere totale dei ricavi e del fatturato riferibili esclusivamente all’attività autonoma che ha il consorzio.
Per quanto riguarda invece il caso in essere si è nel campo nell’indebito contributo a fondo perduto. L’Amministrazione finanziaria ci tiene anche a precisare con la circolare n. 15/2020 ha sottolineato come le sanzioni non vengono applicate se viene presentata la rinuncia al contributo a fondo perduto prima che questo sia accreditato sul conto corrente bancario o postale. A questo caso si aggiunge però anche quanto deciso dallo Statuto dei diritti del contribuente. Secondo questo c’è l’inapplicabilità delle sanzioni anche nel caso in cui il contribuente richiede e incassa i soldi, e solo dopo la pubblicazione della circolare n.22/2020 viene a conoscenza di aver avuto indebitamente il contributo. In questo caso chi ha percepito la somma deve semplicemente restituirla, aggiungendo gli interessi (usando i codici tributo creati ad hoc) senza però essere soggetto a delle sanzioni.