Nick lavora per una prestigiosa banca d’affari internazionale, si occupa di quotazioni di società e i suoi mercati di riferimento sono quelli del sud est asiatico, dove molte società emergenti decidono ogni anno di quotarsi sulle borse di Hong Kong e Singapore. Nick coordina un team piccolo, ma estremamente profittevole e il suo lavoro è tale che può essere svolto anche da remoto.
Nick è emozionato: non vede Nora da qualche mese e, in questa occasione, ha finalmente deciso di dichiararsi, to propose come direbbe lui, e chiedere la sua mano. Ha con sé anche un anello di fidanzamento con un brillante solitario di dimensioni notevoli, siccome, come vuole la tradizione, costa un certo numero di mensilità del suo lauto stipendio.
Tutto va come previsto: cena nel ristorante preferito di Nora, proposta (in ginocchio e con violinista tzigano), emozione, sorpresa, qualche lacrima e l’applauso discreto dei commensali degli altri tavoli, quando lei dice di sì. Tutto come previsto, salvo un dettaglio: il mattino dopo, al risveglio, Nick viene informato dai telegiornali che le frontiere sono state chiuse, con la conseguenza che Nick non potrà più rientrare a Singapore né da solo né, come aveva pianificato, portando Nora con sé. Nick informa la banca della circostanza e viene istruito di continuare per il momento a lavorare da remoto.
Dopo qualche mese Nick è ancora in Italia, il lavoro va a gonfie vele, Nora aspetta un bambino e Nick pensa di essere la persona più felice del mondo. A settembre, alla riapertura delle frontiere, Nick decide di posticipare il rientro a Singapore: Nora è ormai al settimo mese e hanno deciso di far nascere il piccolo in Italia.
Questo stato d’animo, non è tuttavia condiviso da tutti. Una persona, in particolare, non è affatto felice della situazione, soprattutto dopo aver parlato con i suoi fiscalisti italiani: il capo di Nick, cui viene rappresentata una situazione a dir poco complicata.
Da un lato c’è il tema della residenza fiscale di Nick: nel 2020 ha trascorso in Italia più di sei mesi, cioè il periodo minimo di permanenza richiesto dalla normativa fiscale italiana per considerare Nick come residente in Italia. È ben vero che l’Ocse, a commento delle disposizioni in tema di residenza fiscale previste dai trattati internazionali contro le doppie imposizioni, ha chiarito che il periodo di permanenza forzata in un paese dovuto alla chiusura delle frontiere a causa della pandemia non dovrebbe essere conteggiato ai fini del decorso dei sei mesi, ma si tratta di un chiarimento interpretativo e, per di più, riferito alle disposizioni dei trattati, mentre in questo caso il trattato non è applicabile.
Questo problema sarebbe anche superabile, ma nel caso di Nick c’è di più, perché il manager convive ormai stabilmente con Nora e i due stanno per avere un figlio, circostanze queste che inducono il forte sospetto che sia l’Italia il paese dove è localizzato il domicilio (cioè, la sede principale degli affari e degli interessi anche morali e familiari) di Nick, con ciò attraendo comunque in questo paese la residenza fiscale di Nick. Ciò comporterebbe la conseguenza che il lauto stipendio di Nick possa diventare soggetto a tassazione in Italia, con un onere fiscale che, paragonato a quello di Singapore, risulta significativo.
Nick è disposto ad accettare di essere tassato in Italia, se così prevede la legge, tanto più che nel suo contratto di lavoro con la banca, modificato quando è stato promosso e trasferito da Londra a Singapore qualche anno prima, è chiaramente scritto che il compenso indicato nel contratto deve intendersi al netto di ogni imposta sui redditi, talché il compenso effettivamente pagato a Nick si intende maggiorato in modo tale da far sì che la somma pattuita sia corrisposta a Nick al netto delle imposte applicabili (cosiddetta clausola di lordizzazione). Ora, questa clausola, scritta avendo in mente le (quasi irrilevanti) imposte sui redditi di Singapore e probabilmente non rivista da un fiscalista, non fa riferimento solo a Singapore, ma stabilisce genericamente il principio che lo stipendio ivi indicato è da considerarsi al netto di ogni imposta sui redditi gravante sul medesimo.
Quindi la clausola sembra applicabile anche alle imposte italiane, con la conseguenza che il relativo onere risulterebbe ribaltato sulla banca che si troverebbe con un costo praticamente più che raddoppiato. Questo spiega una parte del mal di pancia del capo di Nick. Ma vi è molto di più e di peggio: Nick, infatti sta continuando a lavorare dall’Italia nonostante la riapertura delle frontiere e questo crea in capo alla banca il rischio di avere una stabile organizzazione in Italia.
La normativa fiscale italiana, infatti, analogamente a quella di quasi tutti i paesi aderenti all’Ocse, prevede che se un soggetto non residente in Italia, quale la banca stabilita a Singapore per cui Nick lavora, svolge attività in Italia con una certa continuità e in presenza o di una “sede fissa di affari”, cioè di un luogo fisico in Italia in cui tale attività è esercitata (ad esempio, un ufficio), ovvero tramite un “agente non indipendente”, cioè un soggetto che agisce a favore di quello non residente nella conclusione di contratti, allora tale sede fissa di affari (o tale agente non indipendente) può essere considerata una stabile organizzazione del soggetto non residente.
In sostanza, la presenza di Nick in Italia e il suo lavoro, che include una significativa componente di client e deal origination (cioè la generazione di nuove relazioni commerciali con clienti, lo sviluppo di nuovo lavoro e, conseguentemente, di nuovo fatturato per la banca), comportano il forte rischio di sussistenza di una stabile organizzazione italiana della banca.
Il problema, da questo punto di vista, è che la parte di reddito della banca attribuibile all’attività di Nick, determinata mediante applicazione di tecniche di transfer pricing, è soggetta a tassazione in Italia come se fosse realizzata da una società italiana. In più, l’inapplicabilità del trattato contro le doppie imposizioni fra Italia e Singapore comporta l’aggravante che la definizione di stabile organizzazione applicabile e le regole di attribuzione alla stessa della parte di reddito di cui sopra sono regolate dalla sola normativa domestica italiana, senza i temperamenti di solito previsti dai trattati.
È ben vero che si potrebbe osservare che durante il periodo di tempo di frontiere chiuse nessuna stabile organizzazione dovrebbe intendersi sussistente solo per il fatto che un manager si trovi bloccato in un dato paese (l’Ocse ha in effetti sostenuto questo punto di vista, analogamente al caso della residenza fiscale), tuttavia nel nostro caso l’intenzione di Nick è di volersi trattenere in Italia anche dopo la riapertura delle frontiere e, quindi, il problema rimane.
Il capo di Nick pensa di avere la soluzione: fare assumere Nick dalla filiale italiana della banca, interrompendo il filo che lega il manager alla filiale di Singapore, ma questa soluzione non funziona: i terribili consulenti fiscali italiani obiettano che, purtroppo, il fatto che Nick continuerebbe a fare business a Singapore, seppure come dipendente della filiale italiana della banca, non fa venir meno il rischio di stabile organizzazione e, anzi, lo acuisce, considerato che Nick, a questo punto, avrebbe addirittura la disponibilità di ufficio e mezzi riferibili alla banca.
A questo punto, il capo di Nick ha un mal di testa da competizione: il problema trascende le sue mansioni e comporta una rapida escalation all’ufficio fiscale della casa madre negli Stati Uniti, dove si accorgono che il modello di transfer pricing adottato globalmente dalla banca e implementato da tutte le filiali dei vari paesi dove la banca opera, seppure ed efficace, in questo specifico caso produce un corto circuito con la normativa italiana e richiederebbe una modifica che andrebbe poi implementata globalmente, con conseguenti effetti in tutte le giurisdizioni in cui opera la banca.
In conclusione, dal caso qui raccontato, si possono trarre alcune indicazioni. In primo luogo, la pandemia da covid-19 e i conseguenti blocchi delle frontiere creano problemi di residenza fiscale, problemi che si cerca di superare dicendo che il periodo di tempo di frontiere chiuse non dovrebbe rilevare ai fini del conteggio del periodo minimo di permanenza in Italia. Allo stesso modo, in tema di stabile organizzazione, il lasso temporale in cui le frontiere sono chiuse dovrebbe intendersi come un periodo di grazia durante il quale non dovrebbero configurarsi stabili organizzazioni. Tuttavia, il caso qui esposto dimostra che questi argomenti sono statici e non considerano un elemento essenziale, cioè che la vita va avanti comunque e che certe situazioni che iniziano come transitorie possono poi, col tempo, diventare permanenti (ad esempio, la localizzazione di Nick in Italia).
Inoltre, è riduttivo pensare che queste problematiche interessino solo la persona rimasta bloccata in un paese straniero, perché, come si è visto, in molti casi i problemi più grandi insorgono in capo al datore di lavoro (clausole di lordizzazione, problemi di stabile organizzazione e conseguenze sull’articolazione dei modelli di transfer pricing). Nel mondo nuovo, il cosiddetto new normal che probabilmente ci lascerà la pandemia, ciò comporta una maggiore attenzione a questi temi da parte delle organizzazioni multinazionali che hanno personale che si sposta spesso.
Quanto a Nick e Nora e al piccolo nato nel frattempo, per ragioni di confidenzialità non possiamo raccontare l’epilogo della vicenda, positivo per tutti, datore di lavoro compreso.