L’Agenzia delle entrate fa chiarezza sul comma 8 dell’articolo 16 del Tuir. E nel caso esaminato il problema della “cessione della detrazione” nasce a causa di un atto notarile
La risposta è frutto di un’esplicita richiesta fatta da una cittadina italiana che ha comprato un’immobile sul quale erano stati fatti dei lavori di riqualificazione energetica
Il caso
Una cittadina italiana, residente all’estero, nell’agosto del 2019 ha acquistato un appartamento dove il venditore aveva effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria. Quest’ultimo ha saldato la somma dopo il rogito e ha precisato nell’atto che: “Ai sensi delle vigenti norme di legge, le parti convengono che le detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio e/o di riqualificazione energetica e/o di altra natura – relativamente alle unità immobiliari oggetto della vendita in primo luogo – a tutt’oggi maturate in capo alla Parte Venditrice e dalla medesima non utilizzate, in tutto o in parte, verranno trasferite per i rimanenti periodi di imposta a favore della medesima Parte Acquirente nella misura di euro…”. Visto quanto scritto anche sull’atto notarile si è dunque chiesto all’Agenzia delle entrate, se in qualità di acquirente dell’immobile ha effettivamente diritto alla detrazione fiscale che deriva dai lavori di manutenzione straordinaria fatti sull’immobile, visto che il venditore non li ha usati.
Risposta dell’Agenzia delle entrate
L’Amministrazione fiscale in prima battuta ricorda la disciplina che prevede sgravi fiscali per chi fa interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
E dunque decide di fare queste spese può beneficiare di una detrazione, da ripartire in 10 rate annuali, a decorrere dal periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Da sottolineare come nella norma ha rilevanza il concetto di “spese sostenute”. Significa dunque che il contribuente che paga la somma per i lavori, avrà diritto allo sgravio fiscale. Da ricordare però che nel comma 8 dell’articolo 16-bis del Tuir si legge come: “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
E dunque, nel caso in esame, la detrazione passa a chi ha acquistato l’immobile?
No. Anche perché l’Agenzia delle entrate fa notare che anche se la spesa per la detrazione è stata effettuata nello stesso anno (2019) in cui poi è stato comprato il mobile, c’è il problema dell’atto notarile. E infatti il pagamento fatto alla ditta, da parte del venditore, è stato fatto successivamente alla vendita. In questo modo l’originale proprietario ha perso il diritto di usufruire della detrazione perché non risultava più essere intestatario dell’immobile. Se invece il pagamento alla ditta fosse stato fatto prima dell’atto notarile, allora la detrazione poteva essere ceduta al compratore dell’immobile.