Caro energia: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia

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Il legislatore ha previsto aliquote agevolate, derogando all’ordinaria disciplina Iva, per contenere il “caro energia”

Per la somministrazione di gas metano a uso civile o industriale si applica un’aliquota del 5% per l’intero importo della bolletta, inclusi gli oneri di sistema e quelli accessori

L’agevolazione si estende anche agli oneri accessori, indipendentemente dallo scaglione di consumo

In quest’ultimo periodo si è tradotta in pratica la volontà del legislatore di contenere gli effetti dell’aumento del costo del gas e di ridurre il più possibile il costo “complessivo” della bolletta a carico dell’utente finale.

Come noto, infatti, con l’intento di mitigare gli aumenti del costo del gas a causa delle odierne congiunture internazionali, sono state introdotte delle deroghe temporanee alla disciplina Iva ordinariamente prevista nel settore della fornitura energetica, prevedendo l’applicazione di una aliquota, rispetto a quella ordinaria, limitata al 5%; in particolare per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali e indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Ebbene, come ha messo in evidenza l’Agenzia delle entrate con la recente risoluzione n. 47 del 2022, in parziale rettifica della risposta a interpello n. 368/2022, l’aliquota agevolata del 5% trova applicazione anche in relazione agli oneri accessori relativi alla fornitura di metano e va contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.

In questi termini, l’Agenzia torna sui suoi passi offrendo un’interpretazione diversa e più aperta rispetto all’applicazione dell’agevolazione: difatti, nella risposta a interpello poc’anzi citata, l’Agenzia si premurava di chiarire che “l’aliquota IVA ridotta non possa estendersi a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, come già chiarito nella circolare n. 2/E del 2008, e che, quindi, tali operazioni, diverse da quelle di somministrazione, debbano essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria”.

Diversamente, alla luce degli ultimi chiarimenti il trattamento fiscale di favore trova applicazione anche in relazione agli oneri accessori.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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