Tra le numerose novità, si rafforza il processo da remoto, viene promossa la digitalizzazione del sistema processuale e la deflazione del processo
È stato di recente approvato, in esame preliminare, il Dlgs attuativo della delega fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario.
Tra le numerose novità, si rafforza il processo da remoto, viene promossa la digitalizzazione del sistema processuale e la deflazione del processo
La riforma che incide sul contenzioso tributario amplia e potenzia l’informatizzazione della giustizia tributaria, mediante la semplificazione della normativa processuale e l’obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la relazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali.
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Quali sono le novità principali?
Come indicato nella relazione illustrativa alla riforma, la novella persegue lo scopo di:
- snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare prevedendo l’impugnabilità delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado
- promuovere la deflazione del contenzioso
- rafforzare il divieto di produzione documentale in secondo grado
- favorire il ricorso all’udienza a distanza, anche a richiesta di una sola delle parti costituite, con la previsione di strumenti volti a garantire la partecipazione di tutte le parti sia in presenza che da remoto.
Digitalizzazione del sistema processuale
Una novità riguarda la testimonianza scritta. Infatti, è previsto che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo una firma digitale che sia dotata dei requisiti prescritti dall’articolo 24 CAD, senza necessità di ulteriore autenticazione.
Inoltre, poiché il testimone può non avere accesso al SIGIT, si prevede che in questi casi sia il difensore che lo ha citato a dover depositare telematicamente il modulo di testimonianza trasmessogli dal testimone.
Grazie a questa modifica il testimone che sia munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un modulo digitale sottoscritto digitalmente, senza doversi recare presso un segretario comunale o un cancelliere di un ufficio giudiziario per conseguire quella certificazione dell’autenticità della sottoscrizione.
Deflazionare il contenzioso
Per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio. Detta novità stabilisce (in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato) la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti.
In tal modo, come chiarito nella relazione illustrativa, si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l’obbligo di integrazione del contraddittorio.
Semplificazione della sentenza
La riforma prevede che nei casi in cui il giudice ravvisi la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, la sentenza possa essere resa in forma semplificata.
La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme. L’obiettivo, pertanto, è di rendere il processo più rapido in presenza di evidenti elementi che consentono una definizione immediata del giudizio sia per questioni processuali che di merito.
Udienza a distanza
I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare da remoto alle udienze di trattazione in camera di consiglio discussione in pubblica udienza.
La discussione da remoto deve essere richiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.
È previsto che qualora la trattazione della causa si svolga da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato.
Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.
Nuove prove in appello
Nell’ottica del rafforzamento del divieto indicato nel predetto criterio, è prevista la preclusione espressa per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto essere disposte o acquisite nel giudizio di primo grado.
Resta comunque eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione.
Viene infine ammessa a favore del contribuente la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.