Il presupposto dell’obbligo di collazione è che il coerede a esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal “de cuius”, direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest’ultimo
le somme di denaro che un genitore ha ceduto a un figlio per un consistente lasso di tempo possono, in fase successoria, dimostrarsi lesive dei diritti degli altri eredi
Donazioni di modico valore
Le donazioni di modico valore effettuate da un familiare a un parente, ad esempio da un genitore ad un figlio, e protratte per molti anni, possono integrare la quota di riserva o legittima? Detto in altre parole, le somme di denaro che un genitore ha ceduto a un figlio per un consistente lasso di tempo possono, in fase successoria, dimostrarsi lesive dei diritti degli altri eredi, dunque di quella parte di patrimonio della quale il testatore non può disporre in quanto riservata ai soggetti legittimari? La domanda non è di semplice soluzione e la risposta che ne è derivata dalla giurisprudenza non è affatto scontata. Del tema si è infatti occupata di recente la Corte di Cassazione con sentenza numero 18814 del 2023.
La questione giunta al vaglio della Suprema Corte riferiva al caso di un erede che riteneva meritevole di collazione, in quanto lesivo della quota di legittima, l’apporto che la madre defunta avrebbe conferito a favore dell’unica figlia convivente per un tempo pari a 24 anni e per la somma di 400 euro mensili.
Lesione della quota legittima?
In caso di asserita lesione della quota di legittima, e ai fini dell’obbligo di collazione tra i soggetti indicati dall’art. 737 del Codice Civile, come in caso di esercizio dell’azione di riduzione verso il coerede donatario, rilevano le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius. Non sono soggette a collazione, invece, tra le altre, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, né le liberalità d’uso. Il presupposto dell’obbligo di collazione è, dunque, che il coerede a esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal “de cuius”, direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest’ultimo.
Inoltre, osserva la Corte, non sono soggette a collazione né alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di persona convivente, ove non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza. Sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte da un genitore ad un figlio, non operando l’eccezione di cui all’art. 738 del Codice Civile La norma in questione, infatti, prevede che non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte tra coniugi. Osserva la Corte che, al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all’obbligo di collazione ereditaria e alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, occorre considerare in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall’adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale. In altre parole bisogna accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità. Nel caso l’accertamento desse esito positivo, le somme sarebbero soggette all’obbligo di collazione.