Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione del legislatore e delle istituzioni nei confronti dei diritti delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che anche dopo anni dalla conclusione dei trattamenti si trovano a convivere con gli esiti della malattia. In tale contesto, è emersa l’esigenza di evitare che una pregressa patologia oncologica continui ad incidere, anche dopo molto tempo, sull’esercizio di diritti e sull’accesso a determinati servizi.
E’ stata pertanto approvata dal parlamento una legge che ha introdotto il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico” al fine di garantire un accesso equo ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. Il quadro normativo è stato poi completato da alcuni decreti attuativi del Ministero della Salute e – con specifico riferimento al settore assicurativo – da un intervento regolamentare dell’Ivass.
Che cos’è il diritto all’oblio oncologico
La Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 definisce “il diritto all’oblio oncologico” come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi disciplinati dalla medesima legge.
In particolare, la nuova disciplina prevede che, in occasione della stipula o del rinnovo di un contratto bancario, finanziario, di investimento o assicurativo, non sia consentito richiedere informazioni sullo stato di salute della persona fisica contraente relative a patologie oncologiche da cui la medesima sia stata precedentemente affetta, se sono trascorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo (ossia la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico), in assenza di recidive.
Il periodo è ridotto a 5 anni se la malattia è stata diagnosticata prima dei 21 anni di età. Per alcune specifiche patologie oncologiche, il periodo necessario per beneficiare dell’oblio è ancora più breve, un decreto ministeriale ha infatti individuato talune patologie per le quali il diritto può maturare anche dopo pochi anni dalla fine del trattamento (es. tumore della mammella, leucemie acute).
Il divieto si applica a tutte le informazioni riguardanti una pregressa patologia oncologica, non solo acquisite mediante dichiarazione del cliente, ma anche reperite tramite altre fonti e ogni qualvolta le suddette informazioni siano suscettibili di influenzare le condizioni contrattuali, anche mediante l’applicazione di costi aggiuntivi o condizioni peggiorative rispetto agli altri clienti.
Nei contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge (2 gennaio 2024), la violazione del divieto determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai suddetti princìpi e di quelle ad esse connesse.
La certificazione dell’oblio oncologico
Per dimostrare di aver maturato il diritto all’oblio l’interessato è tenuto a richiedere alle competenti strutture sanitarie pubbliche e private accreditate il rilascio di un certificato medico che attesti il rispetto dei requisiti temporali previsti dalla legge. La certificazione deve essere rilasciata entro trenta giorni, senza costi per il richiedente.
Cosa cambia nel settore assicurativo
Per quanto riguarda il settore assicurativo, il Provvedimento dell’Ivass n. 169 del 15 gennaio 2026 ha modificato i regolamenti sulla distribuzione assicurativa e sull’informativa precontrattuale, al fine di recepire le novità in materia di “diritto all’oblio oncologico”.
In primo luogo, intermediari e imprese di assicurazione devono informare i propri clienti dell’esistenza del diritto all’oblio oncologico nei documenti precontrattuali utilizzati per la promozione e la vendita dei prodotti assicurativi. Questa informativa deve essere inserita nei moduli standard consegnati al cliente prima della stipula del contratto. In caso di rinnovo del contratto, gli operatori sono tenuti ad ottemperare al medesimo obbligo, quando l’informativa non sia stata precedentemente fornita o siano richiesti nuovamente dati di carattere sanitario.
I distributori non possono acquisire dati relativi a patologie oncologiche pregresse né tramite questionari sanitari, né attraverso visite mediche o altre fonti informative. Qualora tali informazioni siano già state raccolte in passato e siano nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio, esse non possono essere più utilizzate per determinare le condizioni del contratto (es. limitazioni ed esclusioni, entità del premio) né in corso di esecuzione del contratto ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente (es. per eccepire la validità del rapporto o stabilire l’entità della prestazione assicurata).
Infine, quando il cliente presenta la certificazione che attesta il diritto all’oblio, le imprese e gli intermediari devono cancellare le informazioni sulla patologia oncologica entro trenta giorni, assicurando che la rimozione avvenga sia negli archivi informatici sia in quelli cartacei.
Un passo avanti verso un mercato più inclusivo
Il diritto all’oblio oncologico rappresenta un cambiamento significativo nel rapporto tra cittadini e operatori assicurativi, bancari e finanziari. L’obiettivo è evitare che una malattia ormai superata continui a incidere per anni sulle scelte economiche e finanziarie delle persone.
Nel settore assicurativo vita – dove l’anamnesi sanitaria ha tradizionalmente un ruolo centrale nella valutazione del rischio da assicurare – la nuova disciplina impone un equilibrio diverso tra esigenze di mercato e tutela dei diritti individuali.
Per gli assicurati si tratta di un passo importante: una volta trascorso il periodo previsto dalla legge, la storia oncologica non può più essere utilizzata per limitare l’accesso a coperture assicurative o per applicare condizioni contrattuali più onerose. Un principio che riconosce, anche sul piano giuridico ed economico, che chi ha superato la malattia ha diritto a essere trattato come qualsiasi altro cliente.
(Articolo scritto in collaborazione con Davide Valloni, di Hogan Lovells)

