Assegno di divorzio: occorre guardare oltre la dichiarazione dei redditi

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Si deve verificare in concreto la capacità patrimoniale complessiva dell’obbligato, oltre il mero profilo reddituale

Indice

In sede di quantificazione dell’assegno divorzile occorre valutare la situazione economica complessiva dell’obbligato, avendo riguardo anche alle partecipazioni societarie e ai cespiti immobiliari

È indispensabile l’accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti

Le concrete capacità patrimoniali del soggetto obbligato

Non fermarsi alle apparenze è sempre una strategia efficace. Anche nell’ambito dei rapporti economici che intercorrono tra ex coniugi dopo la separazione.

Con una recente ordinanza, infatti, n. 9619/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un ex coniuge che adiva il tribunale per vedersi riconosciuto un aumento del contributo mensile percepito dal partner in quanto, questo, risultava percepire anche altri redditi rispetto a quelli risultanti in dichiarazione.

Per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento, infatti, rilevano i giudici riconoscendo al ricorrente il diritto ad ottenere un aumento, occorre tenere conto di ogni forma di ricchezza.

Non solo i redditi in denaro, quindi, ma anche ogni altro bene che rivela una capacità reddituale in senso lato e come tale è suscettibile di valutazione economica.

In questi termini, per accertare la capacità economica del soggetto obbligato e quindi calcolare l’assegno si dovrà prendere in considerazione:

  • i redditi legati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale
  • i redditi percepiti in forza del trattamento pensionistico o assistenziale
  • gli introiti collegati alla titolarità di beni patrimoniali e attività finanziarie.

In buona sostanza, tra gli elementi da considerare occorre prendere in esame anche le concrete capacità patrimoniali del soggetto obbligato, idonee a mettere in evidenza la portata della ricchezza complessiva di quest’ultimo.

Per esempio, in sede di quantificazione dell’assegno divorzile occorre valutare la situazione economica complessiva dell’obbligato, avendo riguardo non solo ai redditi percepiti in senso stretto, derivanti dalle risultanze delle dichiarazioni fiscali, ma anche alle partecipazioni societarie e ai cespiti immobiliari.

Infatti, osserva la Corte, vi sono dei cespiti, come quelli immobiliari che in difetto di distribuzione di dividendi, possono sfuggire alla rilevazione reddituale attraverso le dichiarazioni dei redditi, pur esprimendo una evidente capacità patrimoniale.

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Oltre al reddito conta lo squilibrio economico

Per tale ragione, in ossequio al principio dominante in materia di accertamento e determinazione del diritto all’assegno, occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi, tenendo conto dei redditi in danaro e di ogni altra utilità economicamente valutabile.

Ma non è tutto. La Corte ribadisce infatti che ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzio secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo, è indispensabile l’accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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