Per patrimonio digitale si intende quel complesso di beni dematerializzati, di tipo patrimoniale e non patrimoniale, riconducibili ad un soggetto e presenti sul web o raccolti in schede di memoria fisica o software di memoria digitale
Parlare di eredità digitale significa, tra le altre cose, interessarsi ai diritti che i soggetti eredi possono far valere per accedere a tutto quel patrimonio di beni dematerializzati appartenuti in vita al de cuius
Patrimonio digitale: di cosa si tratta?
La rivoluzione digitale ha investito quasi tutti gli ambiti della vita e, con ciò facendo, ha influito sui principali istituti giuridici. Non può stupire, in questo senso, se anche l’ambito delle successioni per cause di morte ha dovuto confrontarsi con una nuova categoria di cespiti, immateriali e virtuali, afferenti al c.d. patrimonio digitale del de cuius.
Occorre comprendere pertanto in che modo si trasferiscono agli eredi password, fotografie e video digitali, account social, criptovalute e, in generale, i documenti informatici.
Il patrimonio digitale è formato da beni di nuova concezione come password, software, intangible assets, criptovalute.
Risulta particolarmente complesso tentare di fornire un’esaustiva elencazione dei beni digitali ed inserirli in una specifica categoria giuridica. Questa difficoltà emerge tanto per via della molteplicità di beni digitali esistenti, quanto perché l’assenza della “corporeità” di detti beni non facilita la trasposizione di questi nelle consolidate categorie giuridiche civilistiche esistenti.
Tuttavia, in linea generale, un bene è digitale quando non ha una materialità ed è creato e gestito attraverso mezzi informatici. A pagamento e no.
Si parla poi di beni digitali patrimoniali quando si tratta di beni (digitali) che sono idonei a produrre una certa utilità monetaria a favore del proprietario: si pensi ai Bitcoin, alle azioni acquistate mediante servizi online, ai video caricati su un portale che genera entrate economiche tramite le views e quindi le royalties, ai testi o alle foto accessibili solo tramite piattaforme online e dietro corrispettivo.
In buona sostanza, i beni del patrimonio digitale sono beni che si contraddistinguono per essere immateriali e inconsumabili e per essere accessibili in linea di massima attraverso codici e password che identificano il proprietario.
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Il diritto degli eredi sul patrimonio digitale
Parlare di eredità digitale significa, tra le altre cose, interessarsi ai diritti che i soggetti eredi possono far valere per accedere a tutto quel patrimonio di beni dematerializzati appartenuti in vita al de cuius.
Interrogarsi sul modo in cui i beni dematerializzati e digitali passano da un soggetto all’altro, per causa di morte, vuol dire porsi una questione di non poco conto, stante il fatto che – sempre più spesso – accade che i gestori dei siti o i proprietari dei software in uso dal de cuius in vita negano, per motivi di privacy, l’accesso ai familiari ad accounts, foto, documenti informatici; perfino criptovalute.
In Italia manca una disciplina specifica e, pertanto, quando si tratta di questioni che involgono l’eredità digitale è necessario muoversi almeno su tre piani e far incontrare nel medesimo punto, conseguentemente, tre diverse discipline: quelle del codice civile, concernente l’ambito successorio, le norme che tutelano la privacy, sia domestiche che europee; le clausole contrattuali che governano i rapporti tra il titolare dell’account, prima della sua scomparsa, e il gestore del servizio digitale.
I familiari conservano un interesse legittimo ad ottenere l’autorizzazione da parte dei gestori dei servizi digitali per accedere ai dati appartenuti al proprio caro in vita.
Ciò significa che, al momento della morte, i soggetti portatori di specifici interessi – quali gli eredi o i familiari, appunto – hanno pieno diritto di accedere ai dati digitali del de cuius; ciò soprattutto se non esiste un’esplicita comunicazione del defunto, in vita, nei confronti del gestore del servizio, di vietare l’utilizzo dei dati a soggetti terzi.
Si può concludere che l’ordinamento italiano prevede la possibilità per i familiari e gli eredi di poter accedere agli account del defunto in ragione di un interesse legittimo che gli stessi conservano sui contenuti digitali di quest’ultimo; in particolare, ciò è vero, se ciò che muove la richiesta di accesso da parte degli eredi è un interesse meritevole di protezione.
Inoltre, quanto al trasferimento degli altri beni digitali, questi seguiranno le sorti degli altri normali beni, trasmettendosi agli eredi secondo le normali regole previste per la successione mortis causa.