Gli ultimi dati dell’applicazione dell’Art-Bonus evidenziano che le donazioni si concentrano prevalentemente nelle regioni del centro Nord, mentre la misura ancora fatica nel Mezzogiorno.
La classifica regionale dei 435.441.00€ di donazioni vede in testa la Lombardia, dove 3.235 mecenati hanno donato 175.073.257€, a seguire il Piemonte con 58.092.655€ per 1.304 mecenati, il Veneto con 54.243.540€ per 786 mecenati, l’Emilia Romagna con 48.972.314€ per 2.615 mecenati e la Toscana con 46.501.347€ per 1.503 mecenati. Seguono, con un maggior distacco, il Lazio (13.447.144€) e la Liguria (13.186.920€), poi il Friuli Venezia Giulia (5.938.887€), l’Umbria (5.389.709€), le Marche (3.884.481€), la Campania (3.819.220€), la Puglia (2.161.086€), la Sardegna (1.447.665€), il Trentino Alto Adige (1.364.893€), l’Abruzzo (1.003.573€). Sotto il milione di euro raccolti la Sicilia, la Calabria, il Molise, la Basilicata e la Valle D’Aosta.
Sono 3.538 gli interventi registrati sul sito www.artbonus.gov.it che hanno ricevuto erogazioni liberali per il restauro, la protezione dei beni culturali e il sostegno delle attività delle Fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione. Tra i progetti integralmente finanziati con l’art-bonus vi sono stati l’Arena di Verona, il Teatro alla Scala di Milano, i Teatro regio di Parma, il Museo Egizio di Torino, il Teatro Donizzetti di Bergamo.
In particolare per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, il credito di imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile. Per i soggetti titolari di reddito di impresa ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito di imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito di imposta così calcolato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo. Sono previste diverse modalità di utilizzo a seconda del soggetto che effettua l’erogazione liberale.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito è utilizzabile in compensazione mediante Modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Il diritto decorre in questo caso dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nel limite predetto (di 1/3) il credito può essere riportato in avanti senza limitazioni temporali. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è utilizzabile nella dichiarazione fiscale del periodo di imposta in cui è fatta l’erogazione liberale. Avendo cura di rispettare sempre il limite di 1/3 della quota su base annuale.