Lo scorso 27 maggio, ai sensi dell’art. 4(6) del Regolamento (Ue) 2019/1156, è stato pubblicato il Final report dell’Esma sulle Guidelines on marketing communications under the regulation on cross-border distribution of funds (Esma guidelines) applicabili – sotto il profilo soggettivo – ai gestori di Fia alle società di gestione di Oicvm, compresi gli Oicvm che non hanno designato una società di gestione di Oicvm, gestori EuVeca e gestori EuSef e – sotto il profilo oggettivo – a tutte le comunicazioni di marketing rivolte a investitori o potenziali investitori per Oicvm e Fia, anche quando sono costituiti come EuVeca, EuSef, Eltif e fondi comuni monetari.
Il regolamento (Ue) 2019/1156 richiede che le comunicazioni di marketing siano chiaramente identificabili come tali e descrivano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti derivanti dall’acquisto di quote o azioni di un Fia o quote di un Oicvm e che tutte le informazioni ivi contenute siano corrette, chiare e non fuorvianti.
Le Esma guidelines dispongono che un qualsiasi riferimento a un Oicvm o a un Fia in un articolo di stampa, in una pubblicità o in un comunicato stampa (diffuso online o con qualsiasi altro mezzo) possa essere pubblicato solo dopo che l’autorità nazionale d’origine del fondo promosso abbia concesso la propria approval, se tale approval è richiesta per la commercializzazione, e, se applicabile, la società di gestione dell’Oicvm, il gestore di Fia, il gestore di EuSef o il gestore di EuVeca abbiano ricevuto la notifica che può commercializzare il fondo promosso nello Stato membro ospitante interessato. E, tuttavia, un’autorizzazione alla commercializzazione concessa da un’autorità nazionale può essere sì citata in una comunicazione di marketing, ma “it should not be used as a sales argument”!
Secondo l’Esma, che una marketing communication sia chiaramente identificabile significa che questa includa informazioni sufficienti da rendere chiaro che la comunicazione ha uno scopo puramente di marketing, cioè non ha un valore contrattuale, né informativo. Come tale, non può essere uno strumento idoneo ad assumere una consapevole decisione di investimento. Per non incorrere in errori, la comunicazione allora dovrebbe essere descritta come “marketing communication”, sì da non lasciare dubbi nel suo destinatario, nonché includere un preciso disclaimer. L’Esma è molto puntuale nel dettarne il contenuto, preoccupandosi persino dell’eventualità che questo debba essere rappresentato in un video: mostrare il disclaimer solo alla fine della presentazione “should not be considered appropriate”! Quanto ai rischi e ai benefici indicati nella marketing communication, devono essere esposti in modo accurato, “bilanciato” e ben visibile, anche in relazione al formato e alla dimensione del carattere utilizzato, nonché coerenti con la documentazione relativa al fondo.
Maggiore attenzione, come di consueto, nel caso in cui l’oggetto della comunicazione sia un prodotto da commercializzare a
investitori retail: astenersi dall’usare formulazioni eccessivamente tecniche, fornire una spiegazione della terminologia utilizzata, facile lettura e, se del caso, fornire un’adeguata spiegazione sulla complessità del fondo e sui rischi derivanti dall’investimento sono le regole di condotta da seguire.
Requisiti ulteriori sono previsti nel caso in cui le comunicazioni di marketing includano informazioni sui costi, informazioni sulla performance passate e su quelle attesa e/o informazioni sugli aspetti connessi alla sostenibilità.
Le Esma guidelines saranno tradotte nelle lingue ufficiali dell’Ue e pubblicate sul sito web dell’Esma. Dalla data di pubblicazione, le autorità nazionali competenti avranno un periodo di due mesi per comunicare all’Esma se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti.
Le Esma guidelines si applicheranno sei mesi dopo la data di pubblicazione delle traduzioni, ma vien subito da chiedersi se il loro (eccessivo?) rigore tuteli effettivamente l’investitore o sconforti l’attività della commercializzazione di fondi messa a dura prova (già) nella fase di “pre-marketing”.
Al mercato la sentenza.
Articolo scritto in collaborazione con Anna Maria Pavone, avvocato presso lo studio Orrick
Lo scorso 27 maggio, ai sensi dell’art. 4(6) del Regolamento (Ue) 2019/1156, è stato pubblicato il Final report dell’Esma sulle Guidelines on marketing communications under the regulation on cross-border distribution of funds (Esma guidelines) applicabili – sotto il profilo soggettivo – ai gestori d…