Autenticità opere arte, le gav proviso all’esame dei giudici

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Perché un giudice annulli la compravendita di un’opera d’arte contraffatta, si deve provare che non esistesse un’opinione condivisa (gav proviso) della sua autenticità: una circostanza che si presenta quando si evidenziano pareri discordanti da parte di qualche studioso, se c’è l’assenza di provenienza e se non si è avuto il tempo necessario per effettuare ogni analisi che la tecnologia mette a disposizione per verificare la genuinità dell’opera. Il caso del Ritratto di un uomo, attribuito all’artista olandese Frans Hals, venduto da Sotheby’s per 10,750 milioni

Una sentenza sulle “gav proviso” nelle opere d’arte

Acquistate un’opera d’arte da una casa d’aste e poi scoprite che si tratta di un’opera contraffatta: cosa potete fare? Una clausola ricorrente nelle condizioni di vendita delle case d’asta e? quella per cui il venditore (e la casa d’aste) vendono l’opera per quello che essa e? (“as is”) senza fornire alcuna garanzia sulla sua autenticita?.

Tuttavia, qualora l’acquirente entro un certo termine (normalmente 5 anni) sottoponga alla casa d’aste una prova scritta che sollevi dubbi sull’autenticita? o sull’attribuzione dell’opera e sia in grado di restituirla nello stato in cui l’aveva acquistata libera da diritti di terzi, e la casa d’aste ritenga che in base a tale prova l’opera sia una “contraffazione” (ossia una imitazione finalizzata a trarre in inganno), la casa d’aste potra? risolvere il contratto di vendita. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo: il venditore dovra? restituire il prezzo, la casa d’aste dovra? rimborsare le commissioni percepite e l’acquirente dovra? restituire l’opera.

Tuttavia, alcune condizioni prevedono che questa previsione non si applichi qualora alla data della vendita la descrizione dell’opera (e quindi anche la sua autenticita? o attribuzione ad un determinato autore) nel catalogo d’asta o nel contratto mediante trattativa privata sia in accordo con le opinioni generalmente condivise di studiosi ed esperti, ovvero indichi che vi sia una divergenza di opinioni; ovvero, infine, qualora l’unico metodo per stabilire se l’opera fosse o meno una contraffazione non fosse in uso alla data del contratto ovvero rischiasse di danneggiare l’opera.

Una recente sentenza della Corte d’Appello inglese in data 23 novembre 2020 nel caso Sotheby’s versus Mark Weiss Limited & Ors ha elaborato la prima delle ipotesi: cosa si intende per “opinioni generalmente condivise”, o per dirla all’inglese “generally accepted views”?

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Ritratto di un uomo fa parte di una serie di opere attribuite inizialmente a Frans Hals, e che oggi si ritiene siano false. Un caso scuola sulle gav proviso. Per gentile concessione di Sotheby’s

Nelle gav proviso la maggioranza (non sempre) conta [GC]

Il caso riguardava la vendita di un dipinto venduto con il titolo Ritratto di Gentiluomo e attribuito all’artista olandese Frans Hals (1582/1666), operante nel cosiddetto Secolo d’oro, a un prezzo pari a 10,750 milioni di dollari.

Nei termini previsti dal contratto, l’acquirente invoco? la clausola che prevedeva la possibilita? di risolvere il contratto sottoponendo a Sotheby’s prove al riguardo. Le prove furono ritenute dalla Casa d’aste idonee a sostenere che il dipinto fosse una contraffazione con conseguente risoluzione del contratto. Uno dei comproprietari del dipinto si e? opposto alla decisione della Casa d’aste, tra gli altri motivi, sostenendo che alla data della vendita la maggioranza degli esperti si fosse espressa a favore dell’autenticita? dell’opera. La Corte d’Appello inglese ha ritenuto che nel valutare la sussistenza o meno di “generally accepted views” (le cosidette “gav proviso”) non si debba fare una semplice operazione meccanica di “conta” delle opinioni che si siano espresse all’epoca del contratto (a favore e contro l’autenticita?) e decidere in base ad un rigido criterio maggioritario.

L’operazione e? piu? complessa. Occorre identificare chi siano gli studiosi ed esperti dell’opera, esaminare “la forza e la precisione” delle rispettive opinioni, valutandone si? il numero, ma soprattutto la loro importanza e il livello di approfondimento che ognuno di essi abbia dedicato all’esame dell’opera.

Un passaggio interessante della sentenza e? quello secondo il quale qualora si tratti di un’opera solo recentemente emersa potrebbe non essersi ancora formata all’epoca del contratto un’opinione generalmente condivisa e quindi la gav proviso non potrebbe essere applicata. Nel caso deciso dai giudici inglesi, il quadro era emerso nel 2008 e solo da tale data gli esperti hanno iniziato a occuparsene. Tuttavia, all’epoca del contratto (2011) non si era ancora formata una opinione generalmente condivisa da parte degli esperti. Conseguentemente, il giudice d’appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che la casa d’aste avesse operato correttamente escludendo che si fosse formata una opinione generalmente condivisa sull’autenticita? dell’opera alla data del contratto e quindi accettando la richiesta di risoluzione presentata dall’acquirente.

Anche in Italia, si ritiene che l’opinione generalmente condivisa sull’autenticita? di un’opera al momento della conclusione del contratto o dell’aggiudicazione all’asta sia un fatto idoneo a escludere l’incidenza di mutamenti di opinione successivamente intervenuti. La giurisprudenza ritiene tuttavia che affinche? il rimedio della risoluzione del contratto possa essere esperito vittoriosamente, la garanzia di autenticita? debba essere esplicitamente pattuita. In tal caso, i giudici ritengono che l’acquirente possa esperire il rimedio della risoluzione per inadempimento. In caso di mancanza di espressa pattuizione, l’unico rimedio sara? quello dell’annullamento del contratto per errore. Vi e? una differenza sostanziale tra le due azioni: la prima si prescrive nel termine di 10 anni dalla conclusione del contratto; la seconda si prescrive in 5 anni dalla scoperta dell’errore.

Inoltre, la prima puo? essere associata ad una richiesta di danni (normalmente ritenuti pari al valore economico attuale dell’opera qualora fosse autentica); la seconda puo? soltanto dar luogo alla restituzione del prezzo pagato e al rimborso del cosiddetto “interesse negativo”, ossia l’interesse dell’acquirente a non acquistare un’opera poi rivelatasi falsa, ossia il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dell’opera, per esempio le commissioni pagate alla Casa d’aste. Il problema che resta aperto e? come si possa definire anche in Italia una “opinione generalmente condivisa”: la parola deve per forza passare alla storica dell’arte.

Il pericolo delle scoperte “emozionanti” [SH]

Un collezionista puo? trarre lezioni importanti da questo caso. Il fattore essenziale che sembra che sia mancato in questa vendita e? il tempo. Come ha giustamente osservato il giudice, “le opinioni generalmente accettate” richiedono tempo per formarsi e maturare, e in questo caso non era ancora stato raggiunto un consenso prima che l’opera venisse immessa sul mercato. Vediamo come un collezionista potrebbe procedere con piu? cautela prima di una vendita. In primo luogo, dopo la scoperta da parte di un collezionista di un cosiddetto sleeper, anche se offerto da una grande casa d’aste, occorre tempo per analizzare e valutare in modo indipendente le informazioni fornite.

Le opinioni entusiastiche degli storici dell’arte che basano le loro conclusioni solo sui metodi tradizionali di connoisseurship devono essere discusse apertamente e messe alla prova. I confronti stilistici che derivano dall’occhio nudo sono importanti come primo step, ma si sono dimostrati piu? volte insufficienti come unica prova su cui basare un’affermazione di autenticita?, e anche gli esperti possono essere tratti in inganno da abili falsificazioni. Poiche? la legge non richiede esplicitamente che una casa d’aste debba segnalare le divergenze di opinione, i collezionisti dovrebbero cercare autonomamente un’ampia base di esperti indipendenti e, nel caso vi siano opinioni contrastanti, analizzarle attentamente prima di procedere all’acquisto. I collezionisti dovrebbero chiedere agli studiosi di esprimere eventuali riserve sull’autenticita? di un’opera, fondandole con prove concrete.
In secondo luogo, l’assenza di provenienza dovrebbe essere considerata sospetta. Il dipinto oggetto della causa era completamente sconosciuto nella letteratura scientifica e non ha avuto una storia espositiva per 350 anni dalla morte dell’artista, avvenuta nel 1666. Anche se puo? essere vero che le opere non sempre siano catalogate, la mancanza di documentazione sulla provenienza dovrebbe comportare un particolare rigore nel giudizio di autenticita?. Per ragioni di conflitto di interessi, un collezionista dovrebbe sempre rifiutare di accettare come prova di “provenienza” un catalogo commissionato da una persona interessata alla vendita, come, in questo caso, il catalogo pubblicato dal venditore.
I collezionisti dovrebbero inoltre diffidare di un linguaggio che trasformi un’assenza di provenienza in una scoperta emozionante e rara, come in questo caso. In terzo luogo, sarebbe stato necessario piu? tempo perche? un esperto indipendente si chiedesse se la ricerca scientifica condotta prima della vendita fosse quella necessaria. Il Louvre aveva condotto esami a raggi X, infrarossi e ultravioletti, ma non analisi dei pigmenti su questo dipinto. In questo caso, l’analisi dei pigmenti e? cruciale data l’assenza di provenienza. Se i pigmenti fossero stati ritenuti incompatibili con l’epoca dell’artista (come si e? rivelato dopo l’acquisto), questo fatto avrebbe dovuto essere condiviso per poi diventare parte del dossier che accompagnava il dipinto. L’assenza di un coordinatore indipendente che potesse confrontare e interpretare tutti questi aspetti dell’autenticazione ha portato a non sollevare dubbi sull’opera.

Auction Daily ha espresso delle domande piu? ampie su questo caso: “Nel settore delle aste non e? ancora stato raggiunto un equilibrio tra l’esperienza degli esperti e gli strumenti della scienza, anche se stanno spuntando sempre piu? falsificazioni.” Il venditore sosteneva che non era suo compito garantire l’autenticita? o l’attribuzione. La casa d’aste non si assume alcuna responsabilita? per la verifica dell’autenticita?. Fino a quando non saranno stabiliti standard di autenticazione, l’onere di confermare e collegare in modo indipendente le informazioni presentate prima di una vendita rimane interamente a carico dell’acquirente.

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