L’azione di simulazione di un contratto promana dalla volontà reciproca delle parti di dare vita ad un contratto in realtà inesistente o diverso da quello effettivamente voluto
La simulazione implica una compravendita apparente che rende il contratto come non fosse stato mai concluso
Il caso di specie
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16313 del 2023, ha reso chiarimenti in tema di simulazione di compravendita nell’ambito di un più ampio giudizio instaurato per accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia di un atto di vendita di un immobile.
Più in particolare, l’azione promossa in primo grado era volta ad ottenere, come poi riconosciuto dal giudice di prime cure, la nullità o inefficacia dell’alienazione immobiliare per simulazione assoluta.
Nel caso di specie gli attori, poi ricorrenti in Cassazione, agivano per vedere ristabilita la verità dell’inesistenza del negozio rispetto alla sua apparente esistenza (compravendita asseritamente simulata tra genitori e figlia).
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Simulazione assoluta: di cosa si tratta?
Si ha simulazione assoluta nel caso in cui le parti, d’accordo, pongono in essere un negozio giuridico simulato pur non volendo di fatto e in via concreta stipulare alcun contratto, ad esempio una compravendita.
Ai sensi dell’art. 1414 c.c. la simulazione assoluta non produce effetti tra le parti.
Più in particolare, si configura l’istituto della simulazione assoluta quando le parti fanno apparire ai terzi di aver concluso un certo accordo pur avendo stretto, tra di esse, un patto precedente volto a rendere in via di fatto inefficace detto accordo.
In questo senso, la simulazione assoluta (che va distinta dalla simulazione relativa), la quale si caratterizza per il contratto simulato e l’accordo simulatorio tra le parti, non produce alcun effetto.
Ove dimostrata, la simulazione assoluta svela l’inesistenza del contratto (appunto apparente) e, conseguentemente, nessun rapporto giuridico rimane in vita tra le parti e vanno revocate le eventuali modificazioni patrimoniali che fossero nel frattempo intervenute.
L’accordo simulatorio
L’accordo simulatorio identifica l’intesa, precedente alla stipula del contratto simulato, intervenuta tra le parti le quali d’accordo decidono di non dare rilevanza giuridica al contratto che ne seguirà, oppure di dare portata giuridica diversa da quella che invece risulterà dal futuro contratto o dalle dichiarazioni di volontà delle parti, le quali dunque saranno solo apparenti.
Chi può impugnare una compravendita simulata?
Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza succitata, l’azione ex artt. 1414-1416, comma 2, c.c. è esercitabile dal creditore che abbia il legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l’apparenza e l’azione è proponibile in ogni caso in cui sia configurabile un pregiudizio di tipo qualitativo o quantitativo che incida su una situazione giuridica, connessa o indipendente, suscettibile di essere influenzata dalla simulazione.
Inoltre, è legittimato all’azione il terzo che è pregiudicato dalla situazione apparente – cioè da quella situazione in cui il debitore fa apparire come fuoriusciti dal suo patrimonio dei beni di cui in realtà egli non ha affatto voluto disporre – in quanto dalla situazione effettiva esso terzo vanta un diritto che viene escluso, reso inopponibile o ridotto in base all’atto simulato.