Nel caso in esame l’Agenzia delle entrate spiega come si poteva prolungare il regime fiscale di favore per chi rientra in Italia
Se non si rispettano le tempistiche stabilite, come il contribuente che ha chiesto spiegazioni, allora non si potrà avere un prolungamento del bonus fiscale
Un cittadino italiano che ha conseguito un dottorato di ricerca in Italia nel 2010 si è trasferito all’estero dove è stato assistente e curatore fino a febbraio 2015, anno in cui è rientrato nel Belpaese per svolgere un lavoro come dirigente a tempo determinato del settore terziario. Il soggetto sottolinea come per il 2015,2016 e 2017 ha goduto degli incentivi fiscali per i rimpatriati. E adesso chiede se può usare questa agevolazione anche per gli anni che vanno dal 2016 al 2020.
Le agevolazioni
Il contribuente in questione ha potuto accedere al regime creato dalla legge n.238/2010 che riguardava gli incentivi fiscali per i lavoratori che rientravano in Italia, dopo aver trascorso un certo periodo di studio o lavoro all’estero. Questa agevolazione si applicava fino al 2017. I regimi fiscali a favore degli impatriati sono però continuati e con il Dlgs n.147/2015 si è introdotta un nuovo vantaggio fiscale per chi torna in Italia. Questa decorre dal 2016 e dura per i 4 periodi di imposta successivi. Inoltre prevede anche una possibilità di estensione per gli ex impatriati che hanno rimesso piede in Italia entro il 31 dicembre 2015. Per godere però di questo allungamento dell’agevolazione fiscale il soggetto interessato avrebbe dovuto presentare al proprio datore di lavoro una richiesta entro il 2 maggio 2017. Con questa l’azienda avrebbe potuto applicare i benefici fiscali previsti, a partire dal periodo successivo alla richiesta. Nel caso in cui si presentava il documento in società oltre il 2 maggio 2017, permetteva al datore di lavoro di non riconoscere l’agevolazione, lasciando però la possibilità al contribuente di fruire del prolungamento del benefit fiscale in dichiarazione. Stessa sorte nel caso in cui il datore di lavoro non avesse avuto le capacità per riconoscere l’agevolazione.
E dunque per poter godere del regime degli impatriati fino al 2020 si doveva presentare la richiesta entro il 2 maggio 2017, o entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2017.
Risposta
Partendo da questi presupposti l’Agenzia delle entrate risponde negativamente alla richiesta del contribuente, dato che questo non ha presentato la richiesta dovuto entro le tempistiche richieste. Di conseguenza il suo bonus fiscale ha visto il termine proprio nel 2017