Cosa sono le comunità energetiche
rinnovabili (Cer)
L’art. 31 del decreto legislativo
dell’8 novembre 2021, n. 199, che recepisce la direttiva sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
(Direttiva (Ue) 2018/2001, nota come direttiva Red 2) e la direttiva
relativa a norme comuni per il mercato dell’energia elettrica
(Direttiva (Ue) 2019/944, nota come direttiva Iem), sancisce che una
comunità di energia rinnovabile è un aggregato di utenti
finali (utenze domestiche, ma non solo) che rispetti i seguenti
requisiti:
a) l’obiettivo principale della
comunità sia quello di fornire benefici ambientali, economici o
sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti
finanziari;
b) la comunità sia un soggetto di
diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo faccia
capo esclusivamente a persone fisiche, pmi, enti territoriali e
autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti
di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore
e di protezione ambientale;
c) per quanto riguarda le imprese,
la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può
costituire l’attività commerciale e industriale principale;
d) la partecipazione alle
comunità energetiche rinnovabili sia aperta a tutti i consumatori,
compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili.
In altre parole, una comunità
energetica rinnovabile è un’aggregazione di utenti finali di
energia elettrica che ha lo scopo di generare benefici
economici, ambientali e sociali ai membri e al territorio
interessato.
Cosa dovrebbero fare gli
Stati membri?
Gli Stati membri dovrebbero garantire
che le comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi
di sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di
grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere
autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni,
la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione
dell’onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati
sulle comunità, la creazione di periodi d’offerta su misura per le
comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità
di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i
requisiti degli impianti di piccola taglia.
La partecipazione ai progetti di
energia rinnovabile dovrebbe essere aperta a tutti i potenziali
membri locali sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori (così recita la premessa 71 della Direttiva Red 2).
La partecipazione dei cittadini locali
e delle autorità locali a progetti nell’ambito delle energie
rinnovabili attraverso le Cer comporta un notevole valore aggiunto in
termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e
l’accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in
investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una
maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica.
Le novità introdotte dal
D.lgs. 199/2021 per aiutare lo sviluppo delle Cer
Le Cer furono introdotte in Italia, in
via sperimentale, dall’art. 42-bis del Dl n. 162/2019 convertito
con modificazioni dalla l. 8/2020 e successivamente sostituito dal
D.lgs. 199/2021 sopra menzionato. A dispetto del fatto che in
Europa si contano oltre 8000 Cer, in Italia l’esperienza
delle comunità energetiche rinnovabili, durante la fase
sperimentale, conta solo qualche decina di casi, ma tale fase
è stata utile per evidenziare i limiti della prima normativa.
Principalmente, tale normativa risultava poco attrattiva per gli
opifici, poco inclusivi e poco correlati al tessuto sociale e allo
spirito educativo e aggregante di cui alla direttiva Red 2.
Per cercare di aiutare lo sviluppo
delle Cer anche in Italia, queste sono le principali novità
introdotte dal D.lgs. 199/2021:
- aumentare la dimensione della Cer
da 200 Kw a 1Mw; - permettere di costituire comunità
energetiche rinnovabili con utenti connessi alla cabina primaria
(Mt/At) non più solo a quelle secondarie; - permettere la partecipazione alla
comunità di energia rinnovabile di enti religiosi, quelli del terzo
settore e di protezione ambientale.
Se le prime due modifiche sono state
più volte commentate e apprezzate per avere permesso alle Cer di
avere un maggior ambito territoriale d’azione, la terza novità è
spesso passata in secondo piano benché sia altrettanto importante.
Infatti, ha come obiettivo quello di coinvolgere la società civile
locale affinché la comunità di energia rinnovabile abbia una
funzione ben distinta rispetto agli autoconsumatori di energie
rinnovabili (Aer) regolati dall’art. 30 del D.lgs. 199/2021.
La Cer è un soggetto autonomo
rispetto ai suoi soci o membri, i quali potrebbero aderirvi senza
essere in possesso di un impianto di energia rinnovabile, ma
semplicemente un contatore (in gergo tecnico, intestatari di un punto
di prelievo, o Pod). Gli Aer, invece, non formano un ente distinto
bensì semplicemente sono degli autoconsumatori che si trovano nello
stesso condominio o edificio e che si organizzano per gestire insieme
un impianto, anche a distanza.
Ruolo sociale e forma giuridica
delle Cer
“L’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”, così recita la lettera della legge. Il fatto di avere individuato specificatamente tra i partecipanti gli “enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale”non è casuale, ha come specifico scopo quello di voler stimolare la
formazione di Cer dal basso, attive nel sociale, non semplicemente
generatrici passive di energie.
Specialmente nella fase transitoria, la
maggior parte delle comunità energetiche rinnovabili sono state
costituite sotto forma di associazione non riconosciute.
Oggi, la forma giuridica che
meglio sposa la lettera della norma, anche alla luce dell’aumento
della dimensione della Cer, è quella dell’impresa sociale
costituita sotto forma di società di capitali per le seguenti
ragioni:
- è ente del terzo settore
in linea con gli obiettivi della Cer in tema di perseguimento di
scopi sociali e di autoconsumo; - ha una governance, una compliance
e un auditing, ivi compreso il bilancio sociale; - ha una personalità giuridica
perfetta e una segregazione patrimoniale rispetto ai soci, utile
anche alla luce della lunga vita della Cer e dei conseguenti lavori
di manutenzione; - le quote sono facilmente
cedibili e rappresentano un vero e proprio patrimonio per il
socio (utile, se del caso, anche ai fini sue delle dichiarazioni non
finanziarie, Dnf); - in fase di costituzione può
essere oggetto di una campagna di equity crowdfunding per
raccogliere il capitale necessario per la creazione della Cer nel
modo più diffuso possibile senza incorrere in rischi di
sollecitazione abusiva di pubblico risparmio; - si possono creare classi di
quote con diritti diversi al fine di sposare meglio gli
interessi dei diversi partecipanti o stakeholder (per esempio,
distinguendo i consumatori dalle pmi e dagli enti pubblici o
ecclesiastici); - possono essere organizzati dei
servizi per la collettività pagati, in tutto o in parte,
dalla vendita di parte dell’energia non autoconsumata (si pensi
per esempio a eventi di sensibilizzazione di tematiche ambientali e
affini).
Cosa prevede il Testo
integrato dell’autoconsumo diffuso (Tiad)
Il 27 dicembre 2022 è stato
approvato il Testo integrato dell’autoconsumo
diffuso (Tiad) che attua le disposizioni dei decreti
legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche
rinnovabili.
Ai sensi dell’art. 10 del Tiad, le
imprese distributrici che dispongono di cabine primarie devono
avere pubblicato nei propri siti internet la prima versione delle
aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023.
Tale versione delle aree sottese alle singole cabine primarie sarà
valida fino al 30 settembre 2023.
Tale pubblicità è molto
importante per una diffusione delle Cer tramite iniziative diffuse e
locali promosse dalle comunità locali. Infatti, conoscere il
perimetro delle cabine primarie è fondamentale per decidere come e
con chi procedere a costituire una Cer.
A tal proposito tali aree sono
sottoposte alla consultazione dei soggetti interessati che
possono trasmettere alle relative imprese distributrici le proprie
osservazioni entro il 31 maggio 2023. A seguito del ricevimento
delle osservazioni, le singole imprese distributrici possono
prevedere opportune modifiche funzionali alla nuova identificazione
delle aree sottese alle singole cabine primarie.
Le aree sottese alle singole cabine
primarie sono rese il più possibile facilmente fruibili ai soggetti
che intendono realizzare configurazioni per l’autoconsumo diffuso.
Per tale finalità, le imprese distributrici che dispongono di
cabine primarie:
a) associano alle aree una serie di vie
convenzionalmente afferenti alla medesima cabina primaria, realizzano
i layer georeferenziati di tali aree e li metteranno a disposizione
del Gse entro il 30 luglio 2023, affinché quest’ultimo possa
procedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet, entro il
30 settembre 2023, mediante un’unica interfaccia;
b) assumono come riferimento
l’indirizzo di fornitura associato a ciascun Pod, anziché
l’ubicazione del punto di connessione e rendono disponibile al Gse,
per le proprie verifiche, una matrice di correlazione tra il Pod e
l’ubicazione del punto di connessione. Nei casi in cui l’ubicazione
del punto di connessione non coincida con l’indirizzo di fornitura,
il Gse effettua una verifica avvalendosi delle informazioni presenti
nel Registro centrale ufficiale (Rcu) associate al Pod, ovvero
acquisendo una bolletta elettrica afferente al predetto Pod.
I passi da seguire per
costituire una Cer
Una comunità energetica rinnovabile
deve operare in sintonia per almeno 20 anni, deve tener conto delle
specifiche esigenze dei propri partecipanti e deve essere flessibile
poiché tali esigenze cambiano nel tempo. L’importante è, quindi,
che la strutturazione della sua progettazione condivisa riguardi non
solo l’aspetto energetico ma anche gli obiettivi sociali che la
stessa si prefigge e l’individuazione degli stakeholder (basata sul
livello di interesse e la capacità di influenza).
La prima fase è quella comune a
tutti i processi partecipati, la strutturazione di un tavolo di
lavoro, ossia un processo decisionale partecipato. È
necessario analizzare il contesto territoriale e la collettività di
riferimento e individuare in maniera mirata gli attori da coinvolgere
in relazione all’ambito tematico dell’intervento considerato. Per
esempio, decidere se coinvolgere o meno il Comune o una o più
associazioni locali. Questa fase è molto importante ed è, spesso,
sottovalutata rispetto alla fase implementativa tecnica.
La seconda fase è quella di
formulazione di un business plan tenendo conto che gli
impianti possono essere nuovi o già esistenti, potenziati o
adeguati, di proprietà di uno o più membri della comunità
energetica o di enti terzi. È essenziale però che la comunità
energetica disponga della totale disponibilità di uso e
controllo degli stessi. Possono essere inclusi gli impianti
rinnovabili costituiti prima del 15 dicembre 2021 purché in misura
non superiore al 30% della potenza complessiva della comunità
energetica.
La terza fase è quella della
costituzione del soggetto giuridico con cui costituire la Cer
Come abbiamo accennato prima, la forma giuridica che suggeriamo è
quella dell’impresa sociale sotto forma di società a
responsabilità limitata. Lo statuto della comunità energetica
rinnovabile dovrà contenere e regolare le esigenze emerse nella
prima fase, il processo decisionale partecipato, così come nella
seconda fase, il business plan. Possono essere previste diverse
tipologie di quote con diversi diritti al fine di dare a ciascun
stakeholder il giusto peso. Se è vero che gli impianti devono essere
nella disponibilità della Cer, non tutti i soci della comunità di
energia rinnovabile devono essere fra coloro che mettono a
disposizione i luoghi o gli impianti stessi.
La quarta fase è quella della
sottoscrizione del capitale sociale da parte degli
interessati. Questa fase è di fatto una sollecitazione al
pubblico risparmio e deve essere svolta, al fine di evitare ogni
rischio e rendere il processo trasparente, tramite un portale di
equity crowdfunding, meglio se specializzato nel terzo settore.
Il portale metterà a disposizione degli interessati a partecipare
alla comunità energetica rinnovabile tutti i documenti previsti
dalla Regolamentazione di Consob. Il portale verifica anche
l’adeguatezza del rischio rispetto al profilo dell’investitore ai
fini Mifid.
La quinta fase è quella
operativa, installazione dei pannelli (se del caso),
interlocuzione del delegato della Cer con il Gse. Dopo aver
provveduto all’installazione degli impianti rinnovabili e alla loro
registrazione sul sistema Gaudì, si proseguirà con la redazione
dell’istanza per l’accesso al servizio/meccanismo di
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.
La sesta fase è quella della
gestione della comunità energetica rinnovabile in cui si dovrà
verificare gli accordi presi siano rispettati. In questa fase oltre a
un’attenta manutenzione degli impianti si dovranno rappresentare
agli stackholder il perseguimento degli obbiettivi sociali
individuati. In tal senso, il bilancio sociale a cui è
soggetta l’impresa sociale, è uno strumento utile all’analisi di
materialità (il processo che, attraverso il coinvolgimento continuo
e diretto degli stakeholder, consente di identificare e valutare le
tematiche che sono prioritarie, incluse quelle sociali ed ambientali,
per tutti i portatori di interesse di un’impresa).
In arrivo incentivi e
aiuti a fondo perduto
Si è conclusa il 12 dicembre 2022 la
pubblica consultazione aperta dal ministero dell’Ambiente e della
sicurezza energetica (Mase) sul decreto regolante attuazione della
disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la
condivisione dell’energia di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.199.
Si prevede che le risorse siano
assegnate senza il ricorso a procedure competitive, mediante
l’accesso diretto agli incentivi a valle dell’entrata in
esercizio degli impianti nel periodo 2023-2027.
Secondo una logica di massima
semplificazione non si richiede la presentazione preliminare di
progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri.
In base alle informazioni disponibili,
il Mase ipotizza di prevedere un contingente complessivo sull’intero
periodo posto pari a 5 Gw, al raggiungimento del quale il decreto non
sarebbe più applicabile, salva una successiva disposizione o un
aumento della potenza messa a contingente.
Considerato il carattere innovativo del
provvedimento, si prevede che il referente della configurazione possa
richiedere al Gse – su base volontaria – una verifica preliminare
di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto.
Entro 90 giorni dalla richiesta, il
Gse, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia un parere preliminare
positivo per l’ammissibilità del progetto, ovvero suggerisce le
prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
Il diritto di accesso agli incentivi
sarebbe valutato dal Gse sulla base della documentazione presentata
con l’istanza definitiva.
La Cer beneficerà di una tariffa
incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti
rinnovabili.
Riguarderà invece solo le comunità
realizzate nei comuni sotto i 5mila abitanti, la misura che permette
l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40%
dell’investimento. La misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro
del Pnrr e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno due
giga watt e una produzione indicativa di almeno 2.500
gigawattora ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo
perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.
Il 23 febbraio 2023 il Mase ha avviato
l’iter con l’Unione europea sulla tale proposta di decreto.
Si auspica l’attivazione dalle 10mila alle 15mila comunità
energetiche rinnovabili nei prossimi anni.
Un esempio pratico: la Cer e un
impianto natatorio
La piscina comunale ha tutti gli
ingredienti per una Cer diffusa e utile per gli aspetti energetici,
ma non solo.
Le mura della piscina sono del Comune
che le ha date in concessione a un gestore tramite un accordo tra
pubblico e privato (cosiddetto Ppp). Una piscina ha dai 3mila ai
4mila utenti, tutti di prossimità tranne eccezioni. La struttura
natatoria ha spesso delle superfici che possono essere coperte da
pannelli fotovoltaici e sempre è un soggetto altamente energivoro.
Nell’ambito della piscina esistono già forme associative
aggregative, quali per esempio le associazioni sportive
dilettantesche. Il soggetto pubblico, inoltre, è di per sé parte
interessata essendo proprietario dell’infrastruttura. Non ultimo
l’utilità sociale dello sport e le sinergie con una Cer sono di
tutta evidenza.
La fantasia dei gestori e le specifiche
necessità di ogni centro natatorio e della sua comunità di
riferimento sono gli elementi che determineranno le particolarità
del singolo caso, ma qui l’importante è quello di segnalarvi un
esempio non distante dall’esperienza comune.
Conclusione
Le comunità energetiche rinnovabili
rappresentano un esempio di sviluppo coerente con gli Sdg
delle Nazioni unite così come con gli obiettivi del Green
deal europeo. Le comunità locali, nelle sue più diverse forme,
vengono messe al centro di uno sviluppo ecologico, ma anche inclusivo
e collaborativo.
Chi può partecipare a una comunità energetica? Quali sono i vantaggi economici per un cittadino, un condominio, una PA o un’impresa che scelgono di aderire a una Cer?
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