Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore
La contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse
Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie, queste non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale.
Si tiene, infatti, conto conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno dei genitori.
È questo uno dei principi ricavabili dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 15229 del 2023.
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Le spese straordinarie
Più in particolare, ad avviso dei giudici, all’interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili:
- gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie)
- le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento.
La quantificazione della contribuzione straordinaria
Ad avviso della Corte, la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l’assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un’esigenza esclusivamente perequativa, come l’assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse. Ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione.
Cosa accade se non c’è tempo per gestire le spese straordinarie?
Considerato che non è sempre possibile concertare, afferma la Corte, a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese ‘straordinarie’, rimane fermo che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Salvo, continua la Corte, che l’altro genitore non abbia, rispetto a queste spese, tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Questi principi si applicano anche nei confronti del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente.