Testimonianza scritta nel processo tributario: cosa cambia?

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Si amplia il raggio di difesa del contribuente a fronte della possibilità di ricorrere alla testimonianza scritta nel processo tributario

Indice

L’assunzione della testimonianza scritta avviene secondo la procedura di cui all’art. 257 bis cpc

Il giudice può, ove ritenga la prova dirimente ai fini della decisione, anche nel caso in cui manchi l’accordo delle parti, ammettere l’utilizzo della prova testimoniale

Il nuovo articolo 7 del Codice del processo tributario

Il testo dell’art. 7, così come modificato a fronte dell’intervento del legislatore con la L. 130/2022, così recita, al comma 4:

  • non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257 bis del codice di procedura civile. 
  • nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Ebbene, il giudice tributario può, a fronte dell’istanza presentata dal contribuente, ma anche autonomamente, accogliere da parte di un soggetto estraneo alle parti in causa una dichiarazione.

L’obiettivo è quello di rafforzare anche nell’ambito del procedimento tributario l’istruttoria processuale a favore dei diritti del contribuente.

Quando è ammessa la prova testimoniale?

Benché il divieto del giuramento rimanga intatto, ai sensi del succitato articolo 7, il giudice può, ove ritenga la prova dirimente ai fini della decisione, anche nel caso in cui manchi l’accordo delle parti ammettere l’utilizzo della prova testimoniale

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La procedura di assunzione della testimonianza scritta

Come previsto dalla normativa in esame, l’assunzione della testimonianza scritta avviene secondo la procedura di cui all’art. 257 bis cpc, per quanto compatibile con il processo tributario.

Più in particolare, il testimone risponderà ai quesiti che gli sono rivolti; il contribuente potrà, su richiesta del giudice, dover notificare al testimone l’assunzione della prova notificando il modello di testimonianza; il testimone deve indicare quali sono i quesiti a cui non può fornire risposta e può anche astenersi dal rispondere in caso di conflitto di interessi, ove la testimonianza sia relativa ad un parente stretto. 

Il testimone, inoltre, che pur chiamato a rendere la prova rimane inadempiente può essere sottoposto a pena pecuniaria fino a 100 euro. La deposizione può anche essere resa in udienza.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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