Quando si svolge professionalmente la funzione di trustee e si gestiscono trust con caratteristiche, strutture e beni differenti, non è raro che si senta l’esigenza di collaborare con esperti, consulenti o con altri soggetti del trust per affrontare specifiche problematiche o per la gestione di determinati beni apportati al trust.
Nella maggior parte dei casi le competenze di un trustee professionale sono sufficienti per gestire differenti tipologie di trust, senza supporto da parte di soggetti terzi, fatti salvi il conferimento di deleghe specifiche, ad esempio a banche o a gestori patrimoniali, per la gestione delle liquidità del trust, o la richiesta di consulenze ad hoc, che il trustee può ritenere di volta in volta opportune.
La creazione di comitati interni al trust: alcuni esempi
Ci sono però alcune strutture per cui il trustee necessita di un supporto più puntuale, su base continuativa o in previsione di progetti particolarmente complessi. In questi casi può essere prevista la creazione di comitati, in seno al trust, che coadiuvano il trustee.
Tra le fattispecie ove più comunemente si riscontra la creazione di comitati si annoverano i trust per la tutela di soggetti deboli, in cui il trustee può avere la necessità di essere affiancato, ad esempio, da medici, psicologi, operatori sanitari ed eventualmente anche parenti del beneficiario, che ne conoscono le esigenze quotidiane. Non si tratta però di categorie isolate.
Anche i trust che detengono beni particolari possono richiedere l’istituzione di comitati. Si pensi ad esempio alle strutture che detengono opere d’arte. Affinché il trustee possa gestire correttamente i beni in trust e mantenerne il valore nel tempo, deve poter fare affidamento su persone in grado di consigliarlo, come curatori d’arte, critici, restauratori, o anche esperti in materia assicurativa o doganale.
Altri trust che potrebbero giovarsi dell’esistenza di comitati sono quelli creati nell’ambito di strutture industriali complesse. In questi casi il trustee può avere la necessità di entrare nel merito dell’operatività del gruppo, in senso tecnico. Ecco quindi che la presenza di comitati composti da esperti del settore (ad es. ingegneri, avvocati, consulenti) può convenire al trustee per esercitare al meglio i propri poteri, con il giusto grado di consapevolezza.
Comitati ad hoc possono inoltre essere creati, a prescindere dalla tipologia di trust, per valutare preventivamente un investimento o un’operazione su asset-class problematiche, come ad esempio criptovalute o non-fungible token (Nft).
L’atto di trust e la regolamentazione dei comitati
In molte realtà la creazione di comitati è indispensabile, in quanto consente al trustee di rispettare le direttive di legge, che gli impongono il mantenimento di un approccio basato sul rischio. In base a questo approccio il trustee deve dimostrare di avere, o comunque di poter accedere, alle competenze necessarie per svolgere al meglio la propria funzione.
È dunque fondamentale che l’atto di trust preveda e regolamenti l’esistenza di comitati, indipendentemente dal fatto che essi vengano istituiti in concomitanza con la nascita del trust, o in momenti successivi.
Un atto di trust ben strutturato deve dunque considerare, sin dall’origine, la presenza di comitati, individuarne gli ambiti di competenza, i poteri (consultivi o vincolanti), le tipologie di soggetti che li comporranno, il numero minimo e massimo di membri; deve inoltre dettare le disposizioni relative alla nomina e revoca dei membri dei comitati e le eventuali modalità di retribuzione.
In regolamenti separati, generalmente sottoposti ad approvazione del trustee, potranno poi essere disciplinate le modalità e la frequenza delle assemblee, i quorum, le regole di rendicontazione e le modalità di interazione tra il comitati ed il trustee, così come altri aspetti organizzativi fondamentali.
La previsione di comitati necessita di competenza ed esperienza, sia nella stesura del documento di trust, sia nella redazione delle regole organizzative proprie di ogni comitato. Una regolamentazione non sufficientemente chiara, precisa e coordinata può, infatti, comportare incomprensioni tra il trustee e i comitati, con conseguenti rallentamenti che influiscono negativamente sulla gestione e amministrazione del trust.
La figura di un trustee professionale può, in questi casi, determinare in modo ottimale le regole e le policy di funzionamento dei comitati la cui creazione risulti di volta in volta opportuna, avuto riguardo agli scopi e alle finalità di ogni singolo trust.
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Si può arrivare al punto di richiedere obbligatoriamente la creazione di un comitato di esperti? Cosa succede in caso di difformità tra quanto scritto nell’atto di trust e nel regolamento successivo?
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