Ecco alcune, tra le tante, modalità pratiche di effettuazione di tale tipologia di operazioni. Si procede a una fusione tra la società A, detenuta dalla famiglia X, e la società B, detenuta dalla famiglia Y. Per effetto della fusione, operazione fiscalmente neutrale sia con riferimento ai beni detenuti dalle società A e B sia per i soci delle famiglie X e Y (art. 172, Tuir), la società risultante dalla fusione (A+B) è detenuta sia dai soci della famiglia X sia dai soci della famiglia Y. Le percentuali di partecipazione detenute dalle due famiglie dipendono dalle valutazioni di A e B prese a riferimento per la determinazione del rapporto di concambio.
Altro esempio, sempre riferito alle medesime società. Si procede a una scissione parziale della società A a favore della società B, la quale aumenta il capitale per attribuire azioni o quote ai soci della società A (famiglia X). Per effetto della scissione, operazione fiscalmente neutrale sia con riferimento ai beni delle società sia per i soci delle stesse (art. 173, Tuir), la società A continua a essere totalmente detenuta dalla famiglia X, mentre la società B (beneficiaria della scissione) è detenuta sia dai soci della famiglia X sia dai soci della famiglia Y. Anche in questo caso la percentuale di partecipazione in B detenuta dalla famiglia X dipende dalla valutazione del ramo di azienda (o dei beni) trasferito da A a B e dalla valutazione di quest’ultima.
Gli obiettivi delle due operazioni delineate sono differenti. Con la fusione si verifica un’aggregazione “completa”, mentre con la scissione l’aggregazione riguarda l’intera società B e solo una parte della società A.
Le aggregazioni possono avvenire non solo mediante operazioni sulle società ma anche con operazioni sulle partecipazioni. Ad esempio, sempre facendo riferimento alle società di cui sopra, i soci delle famiglie X e Y conferiscono in una società newco (holding) le partecipazioni (o parte di queste) in A e B. In tal modo, la holding, detenuta dai soci delle famiglie X e Y, possiede a sua volta le partecipazioni in A e B. Al verificarsi di determinate condizioni, le operazioni di conferimento possono essere effettuate senza emersione di materia imponibile (cosiddetto principio di realizzo controllato), in applicazione degli articoli 175 (per i soggetti in regime di impresa) o 177 (applicabile anche ai soggetti non imprenditori), Tuir. Questo tipo di operazione può risultare opportuno nel caso in cui si ritenga utile continuare a mantenere in vita le due società tenendo separate le attività da queste svolte.