Ad oggi, se un’impresa decidesse di investire, come forma di impiego alternativo delle proprie eccedenze di cassa, in criptovalute si troverebbe certamente in difficoltà nell’individuare il loro corretto inquadramento contabile e fiscale.
Per quanto concerne gli aspetti contabili, né il codice civile né i principi contabili nazionali regolano i criteri di classificazione, rilevazione e valutazione delle criptoattività.
Anche con riferimento agli aspetti fiscali scaturenti dalla detenzione di criptovalute da parte di società di capitali, la normativa tributaria vigente è parecchio sguarnita.
A colmare (parzialmente) questo vuoto è intervenuta l’Agenzia delle entrate attraverso la propria risoluzione 72/E/2016; lo ha fatto, però, unicamente con riferimento al caso di una società operante nel settore dell’intermediazione dell’acquisto e della vendita di bitcoin affermando che i componenti positivi di reddito ritratti dallo svolgimento della sua attività caratteristica (al netto dei relativi costi inerenti a detta attività) fossero da assoggettare a Ires e Irap.
Come comportarsi, invece, rispetto a una società che decide di impiegare parte delle proprie eccedenze di cassa in criptovalute anziché in strumenti finanziari “tradizionali”?
Considerando che i più recenti documenti di prassi, ancorché riferiti al contesto del reddito delle persone fisiche, ritengono che le criptovalute siano un mezzo di pagamento assimilabile sul piano funzionale al denaro in valuta estera, le implicazioni contabili e fiscali per le società di capitali potrebbero essere le seguenti:
(i) Con riferimento agli aspetti contabili, si potrebbe ipotizzare di rilevare in bilancio le criptovalute tra le disponibilità liquide in valuta estera osservando, dunque, tutte le prescrizioni contenute nell’Oic 26 rubricato: “Operazioni, attività e passività in valuta estera”, tra cui anche la rilevazione degli utili e delle perdite su cambio da valutazione e da conversione. La nota integrativa dovrebbe indicare in modo particolareggiato le ragioni di tale scelta, anche alla luce delle prescrizioni dell’art. 2423 del Codice civile che prevedono la rappresentazione degli accadimenti gestionali in modo chiaro, veritiero e corretto;
(ii) Con riferimento agli aspetti fiscali, invece, in conformità al principio della cosiddetta “derivazione rafforzata”, si potrebbe ipotizzare di dare rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, esclusivamente
– a) alle differenze su cambi realizzate (“sterilizzando”, invece, gli effetti derivanti dalla rilevazione delle differenze su cambi non realizzate);
– b) all’eventuale plus/minusvalenza derivante dalla cessione della criptovaluta.
Sul punto, si auspicherebbe quanto prima un chiarimento ufficiale sia da parte dell’Oic che da parte dell’amministrazione finanziaria.
(Articolo scritto in collaborazione con Matteo Esposito, di Lca Studio Legale)