Una casa di famiglia che nessuno vuole vendere, quote di un’impresa da dividere, donazioni fatte in vita a uno solo dei figli. Nelle successioni il disaccordo sul valore dei beni si intreccia spesso con la storia dei rapporti familiari. Una sentenza può accertare i diritti e chiudere le liti, ma non sempre riesce a risolvere le esigenze che l’hanno alimentata. La mediazione offre uno spazio per affrontarle prima del giudizio. Il suo esperimento è condizione di procedibilità per le controversie in materia di successioni ereditarie, divisione e patti di famiglia (art. 5 del D.Lgs. 28/2010). Ciò non impone agli eredi di raggiungere un accordo, ma di svolgere il tentativo di mediazione nei casi previsti dalla legge.
Mediazione ereditaria, che cosa può offrire agli eredi
Il vantaggio più evidente della mediazione è la possibilità di costruire una soluzione diversa da quella che potrebbe derivare da una decisione giudiziale. Se il contrasto riguarda un immobile, per esempio, gli eredi possono discutere della sua attribuzione a uno di loro, di un conguaglio e dei tempi di pagamento. Se nell’asse vi sono partecipazioni societarie, possono affrontare insieme valore delle quote, continuità dell’attività e uscita di chi non intende restare nell’impresa. Sono ipotesi negoziali, da valutare alla luce dei diritti delle parti e delle caratteristiche del patrimonio.
Anche tempi e riservatezza contano. La legge prevede per il procedimento una durata di sei mesi, con possibili proroghe concordate tra le parti. Ciò non significa che ogni controversia si chiuda in sei mesi, né che l’accordo sia garantito. Le dichiarazioni e le informazioni raccolte durante la mediazione sono soggette alle regole di riservatezza previste dal D.Lgs. 28/2010, un elemento utile quando la lite tocca vicende familiari o informazioni sulle imprese e il patrimonio familiari.
Vi sono poi incentivi fiscali, da considerare senza dare per scontato il costo complessivo della soluzione. Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro; per l’eccedenza l’imposta è dovuta.
In caso di accordo, l’art. 20 del D.Lgs. 28/2010 prevede crediti d’imposta collegati alle indennità versate all’organismo di mediazione e, nella mediazione obbligatoria, al compenso dell’avvocato, entro un limite complessivo per procedura. Restano da verificare i requisiti per ottenerli e, se l’accordo riguarda immobili, gli adempimenti e le altre imposte applicabili.
Mediazione obbligatoria: il primo incontro deve svolgersi davvero
Per assolvere la condizione di procedibilità non basta depositare la domanda presso un organismo di mediazione. Occorre che si tenga il primo incontro e che vi partecipi validamente almeno la parte onerata di promuovere la mediazione. È quanto ha affermato la Cassazione già con la sentenza n. 8473 del 2019 e ribadito dall’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026. La mancata comparizione della controparte, se regolarmente convocata, non rende di per sé improcedibile la domanda, ma può avere le conseguenze sanzionatorie e probatorie previste dalla legge.
Partecipazione personale e poteri di rappresentanza
La regola è che le persone fisiche partecipino personalmente, assistite da un avvocato. In presenza di giustificati motivi possono farsi rappresentare da chi conosce i fatti e dispone dei poteri necessari per comporre la controversia. La delega richiede la forma scritta, la firma del delegante e gli estremi del suo documento di identità; per gli atti destinati alla trascrizione occorre verificare le formalità ulteriori previste dalla legge (artt. 8 e 11 del D.Lgs. 28/2010). Una procura alle liti o un incarico a “presenziare” non attribuiscono, da soli, il potere di negoziare e definire la lite.
Un aspetto delicato riguarda la possibilità per l’erede di farsi sostituire in mediazione dal proprio avvocato. Le recenti pronunce della Cassazione offrono indicazioni non del tutto coincidenti. L’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026 sottolinea che la sola presenza del difensore, senza poteri di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente ad assolvere la condizione di procedibilità. Le successive ordinanze n. 10978 del 24 aprile 2026 e n. 21405 del 23 giugno 2026 ammettono invece che l’avvocato possa cumulare il ruolo di difensore e quello di rappresentante sostanziale, purché abbia ricevuto, oltre all’incarico difensivo, effettivi poteri per negoziare e definire la controversia in nome del cliente. Nel caso esaminato da quest’ultima ordinanza, relativo a una società, la delega a “presenziare” o ad “assistere” non è stata ritenuta sufficiente. Per gli eredi, l’indicazione pratica è quindi di partecipare personalmente quando possibile e, quando occorra una delega, di verificarne con il legale contenuto e poteri, senza considerare sufficiente il solo mandato difensivo.
Liti tra eredi, quando la mediazione diventa un’opportunità
La mediazione funziona meglio quando gli eredi arrivano al tavolo con un quadro condivisibile dei beni e dei debiti, una valutazione delle questioni controverse e proposte sostenibili. Nelle successioni con più eredi, è compito dell’avvocato assicurarsi che tutti i soggetti necessari siano convocati nella procedura: se la causa non procede senza uno di loro, la sua assenza dalla mediazione rischia di comprometterne l’esito.
Va inoltre considerato che l’obbligo di mediazione riguarda la domanda con cui si introduce il giudizio, ma non si estende alle domande riconvenzionali della controparte, come hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza n. 3452 del 2024. Sono distinzioni che l’avvocato può tradurre in scelte concrete: verificare chi debba essere coinvolto e impostare la strategia processuale, fino a tradurre l’eventuale intesa in obblighi chiari, anche per le imposte e gli adempimenti successivi.
Non ogni conflitto troverà una composizione. Ma quando esiste uno spazio per negoziare, il tentativo previsto dalla legge può diventare il momento in cui gli eredi scelgono insieme come gestire il patrimonio, invece di lasciare che sia la durata del contenzioso a condizionarne il valore. Il patrimonio e le imprese familiari restano al centro, utilizzando la mediazione quale strumento per deciderne insieme il futuro nel passaggio generazionale.
