Un grande trust caritatevole inglese investe da anni nel capitale di società italiane. Incassa i dividendi, subisce la ritenuta piena riservata ai non residenti e presenta due distinte istanze di rimborso – la prima per circa 699.000 euro, la seconda per quasi un milione e mezzo – per un totale superiore a due milioni di euro: se fosse una fondazione italiana – sostiene – su quegli stessi utili pagherebbe una frazione dell’imposta.
L’amministrazione finanziaria non risponde, i giudici di merito gli danno torto. Dopo oltre un decennio di contenzioso, la Sezione tributaria della Cassazione ribalta la prospettiva: con le sentenze gemelle nn. 16281 e 16284 del 26 maggio 2026 – entrambe approdate in pubblica udienza dopo la rimessione disposta rispettivamente con le ordinanze interlocutorie nn. 29109/2025 e 29052/2025, segno del peso della questione – afferma che il charitable trust è funzionalmente equiparabile a una fondazione e non può subire in Italia un trattamento fiscale deteriore. La parola passa ora al giudice del rinvio per le verifiche di fatto.
La vicenda, però, è molto più di un caso ben difeso. Mette a nudo una domanda che riguarda l’intera filantropia internazionale: quanto pesa, davanti al fisco italiano, il “vestito” giuridico di un ente benefico? Una domanda tutt’altro che teorica, vista la scala del fenomeno: negli Stati Uniti il volume annuo delle donazioni al non profit si attesta attorno ai 300 miliardi di dollari, nel Regno Unito le erogazioni sono cresciute del 63% fra il 2013 e il 2018, e la stessa Italia – dove, secondo le stime di Fondazione Italia Sociale, nel solo 2019 sono stati donati oltre 5,5 miliardi di euro – è terza in Europa per filantropia privata, dietro Regno Unito e Germania.
Residenti ed esteri: la disparità fiscale sui dividendi
Le due cause coprono insieme un arco temporale dal 2004 al 2011: la n. 16284 riguarda i dividendi percepiti nel triennio 2004-2006, la n. 16281 quelli del periodo 2006-2011. La forbice fiscale all’epoca era clamorosa. Gli enti non commerciali residenti, fondazioni comprese, beneficiavano dell’esclusione da imposizione del 95% degli utili (art. 4, comma 1, lett. q, del D.Lgs. n. 344/2003): con l’IRES al 33% applicata sul residuo 5%, il prelievo effettivo si fermava all’1,65%. L’ente estero, invece, scontava la ritenuta piena alla fonte.
Da allora molto è cambiato, ma la disparità non è affatto archiviata. Per i residenti la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha elevato la quota imponibile al 77,74%; dal 2021 la legge di bilancio (L. n. 178/2020, commi 44-47) ha reintrodotto un’esclusione del 50% per gli enti che esercitano, senza scopo di lucro, attività di interesse generale, con l’obbligo di reinvestire l’imposta risparmiata nelle attività istituzionali. Tradotto, con l’IRES al 24%: un prelievo effettivo tra il 18,7% circa e il 12% per gli enti “qualificati”.
L’ente non residente privo di stabile organizzazione, invece, subisce oggi una ritenuta a titolo d’imposta del 27% (art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973), salvo convenzioni e ferma la possibilità di recuperare fino a undici ventiseiesimi della ritenuta per le imposte definitivamente assolte all’estero. Il legislatore ha via via corretto le asimmetrie più vistose – l’1,20% per le società e gli enti soggetti a imposta societaria in Stati UE/SEE, l’11% per i fondi pensione UE/SEE, l’esenzione dal 2021 per gli organismi di investimento collettivo europei – ma per il non profit estero non esiste alcuna previsione dedicata. Risultato: sui dividendi italiani, un charitable trust può pagare oltre il doppio di una fondazione residente “qualificata”.
Il principio europeo: il charitable trust non può essere discriminato
È qui che il diritto dell’Unione presenta il conto. L’art. 63 TFUE vieta ogni restrizione ai movimenti di capitali – unica libertà fondamentale che opera anche verso i Paesi terzi – e l’art. 65 tollera trattamenti differenziati solo tra situazioni non oggettivamente comparabili. E che la filantropia non faccia eccezione la Corte di giustizia lo ha detto da tempo: nella causa Stauffer (C-386/04, del 14 settembre 2006) censurò la Germania per aver negato a una fondazione italiana l’esenzione riservata agli enti benefici residenti; con la sentenza Persche (C-318/07, del 27 gennaio 2009) estese il principio alla deducibilità delle donazioni transfrontaliere; con la pronuncia Emerging Markets (C-190/12, del 10 aprile 2014) ha ammesso l’invocabilità dell’art. 63 anche da soggetti extra-UE, in presenza di adeguato scambio di informazioni. Il filo conduttore è uno solo: se l’ente estero è comparabile a quello nazionale, la residenza non basta a giustificare un prelievo maggiore.
Trust e fondazioni: conta lo scopo, non la forma giuridica
Il vero campo di battaglia, per i trust, è sempre stato proprio la comparabilità. Non che l’istituto sia uno sconosciuto, nel nostro ordinamento: l’Italia lo riconosce dalla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (Legge n. 364/1989) e la legge sul “Dopo di noi” (Legge n. 112/2016) ne ha consacrato l’utilizzo come strumento di protezione patrimoniale per persone con disabilità grave, consolidando un percorso di riconoscimento già avviato con la ratifica della Convenzione dell’Aja; non a caso la dottrina annovera il charitable trust fra i termini da mantenere in inglese, perché privi di corrispondenza in italiano.
Il trust non ha un equivalente formale nel diritto italiano: se il confronto con la fondazione si giocasse su struttura, organi, vigilanza e regole di funzionamento, nessun ente estero risulterebbe mai equiparabile a uno interno, perché le forme giuridiche – osserva la Cassazione – “non sono, per loro natura, universali”. Da qui il principio destinato a fare scuola: l’equiparabilità “non presuppone l’uguaglianza delle forme, ma l’analogia della funzione”.
E sul piano della funzione il charitable trust – un patrimonio segregato e destinato a scopi benefici e di pubblico interesse – è esattamente ciò che, nell’ordinamento italiano, si realizza con la fondazione. Del resto, la segregazione patrimoniale è tra i caratteri essenziali dell’istituto: i beni conferiti costituiscono una massa distinta, che non fa parte del patrimonio del trustee, il quale li detiene in regime di proprietà fiduciaria e deve renderne conto, amministrandoli secondo le regole fissate dal disponente.
Quali requisiti deve dimostrare il trust
Due precisazioni pesano quanto il principio. La prima: non rileva il trattamento fiscale di cui l’ente gode a casa propria; l’eventuale esenzione nel Paese di residenza non autorizza l’Italia a tassarlo più di una fondazione nostrana, perché il confronto riguarda solo ciò che lo Stato della fonte riserva a residenti e non residenti.
La seconda: detenere partecipazioni in società commerciali non trasforma l’ente in un imprenditore, così come una fondazione non perde la propria natura per il fatto di investire il patrimonio in azioni. Attenzione, però: l’onere della prova resta in capo all’ente, chiamato a documentare con rigore – statuto, certificazioni delle autorità estere di vigilanza, destinazione effettiva dei proventi – la propria natura benefica e l’assenza di scopo di lucro.
Dopo i fondi, il non profit: cade il muro fiscale
Chi segue la fiscalità internazionale riconoscerà il copione. Nel luglio 2022, con una raffica di sentenze (a partire dalle nn. 21454 e seguenti del 6 luglio 2022), la Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso ai fondi d’investimento statunitensi e tedeschi tassati più dei fondi italiani; con la sentenza n. 25963/2022 ha dichiarato l’incompatibilità con l’art. 63 TFUE della limitazione della ritenuta ridotta all’11% ai soli fondi pensione UE/SEE, aprendo alla parificazione dei fondi extra-UE comparabili; e il legislatore, con la legge di bilancio 2021, ha equiparato gli OICR europei a quelli domestici, esentandone i dividendi.
Gli enti benefici erano l’ultimo anello mancante. Ora anche per loro vale la regola generale: lo Stato resta libero nelle proprie scelte di politica fiscale, ma non può penalizzare l’investitore estero in quanto tale.
Rimborsi e pianificazione: cosa cambia per gli enti benefici esteri
Le ricadute operative sono immediate. Gli enti benefici esteri che hanno subito ritenute sui dividendi italiani possono valutare istanze di rimborso – di regola entro il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 – e rilanciare nei contenziosi pendenti, mettendo sul tavolo un dossier documentale solido: è lì che si vincono queste cause.
Per chi struttura la filantropia internazionale, poi, il messaggio è liberatorio: la scelta tra trust caritatevole e fondazione potrà essere guidata da esigenze civilistiche e di governance, senza che il veicolo estero sconti in partenza un handicap fiscale alla fonte. Tanto più che le grandi iniziative filantropiche, promosse spesso da soggetti con elevata capacità patrimoniale, richiedono strumenti giuridici flessibili: accanto a trust e fondazioni si va diffondendo anche in Italia il Donor Advised Fund, fondo filantropico nominativo ospitato da una fondazione “ombrello” e alimentato con una donazione modale, che consente di destinare risorse a una causa specifica senza creare una propria struttura di erogazione – pur in assenza, a oggi, di una disciplina ad hoc, fatta eccezione per alcune previsioni della legge sul “Dopo di noi” e del Codice del Terzo settore.
Il nodo del Terzo settore
C’è però un paradosso tutto interno che la vicenda contribuisce a illuminare: mentre il giudice tributario guarda alla funzione, sul fronte del Terzo settore è ancora la forma a fare da barriera. Con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, il Ministero del Lavoro – richiamando l’orientamento della Cassazione (ordinanza n. 3986/2021) – ha escluso che i trust possano iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore per mancanza di soggettività giuridica: una posizione discussa, che li taglia fuori dalle agevolazioni previste per gli enti del Terzo settore.
Resta un auspicio: che il legislatore, come già per i fondi, traduca il principio in una norma espressa, evitando che la parità di trattamento debba essere conquistata causa per causa. Nel frattempo, la rotta è segnata: davanti al fisco, la beneficenza si giudica da ciò che fa, non dal vestito che indossa.
(Articolo scritto in collaborazione con Jennifer Fuccella, Partner presso Marzo Associati)

