Affidamento figli: quando un genitore può perderlo

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Quando un giudice può disporre l’affidamento esclusivo? La Cassazione chiarisce quando un genitore può perdere l’affidamento dei figli. Commento alla sentenza n. 20033 del 15 giugno 2026

Indice

Affidamento esclusivo dei figli: il caso deciso dalla Cassazione

Con la sentenza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla madre avverso la decisione della Corte d’appello di Catania che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva disposto l’affidamento esclusivo dei figli al padre, limitato temporaneamente la responsabilità genitoriale materna e regolato in modo graduale la ripresa dei rapporti madre-figlio.

In prima istanza, il Tribunale civile di Ragusa, con sentenza n. 1168/2021, aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno regolato.

La Corte d’appello di Catania ha riformato la decisione di primo grado disponendo l’affidamento esclusivo della figlia al padre, l’affidamento esclusivo del figlio minore al padre, la limitazione temporanea della responsabilità genitoriale materna e la sospensione per tre mesi degli incontri madre-figlio, con successiva ripresa graduale in sede protetta.

La decisione indica il principio di bigenitorialità come criterio funzionale alla tutela concreta del superiore interesse del minore, tanto da fuorviare dalla volontà del minore quando emerge un contesto familiare conflittuale e comportamenti ostativi o manipolativi accertati, da parte di un genitore. La decisione dimostra anche che la denuncia formale di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della concreta idoneità genitoriale.

Bigenitorialità e interesse del minore: cosa dice la Cassazione

Ed invero nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n.9764/2019).

Anche la Corte EDU, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, Neulinger e Shuruk c. Svizzera (GC), n. 41615/07, par. 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l’interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Strand Lobben e altri c.Norvegia (GC), n. 37283/13, par. 204, 10 settembre 2019).

A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D’Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, E.E.ni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c.Italia).

Affidamento condiviso o esclusivo: perché la madre ha perso il ricorso

Nel ricorso per cassazione, la madre denunciava la violazione degli articoli:

  • 315 bis c.c. sui diritti e doveri del figlio;
  • 337 ter c.c. sui provvedimenti in caso di crisi familiare;
  • 337 quarter c.c. sull’affidamento;
  • 473 bis.4 cc sull’ascolto del minore per sostenere l’accusa di violazione del principio di bigenitorialità e di mancata tutela del minore soprattutto rispetto alla sua volontà di restare con la madre e alla necessità di preservare una relazione significativa con entrambi i genitori.
  • Con riferimento al figlio minore, la ricorrente sosteneva che l’affidamento esclusivo al padre e la limitazione della responsabilità genitoriale materna avevano inciso in modo eccessivo sul principio di bigenitorialità e sulla possibilità della madre di partecipare alle decisioni rilevanti per il figlio.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla figlia perché maggiorenne e, in riguardo al figlio minore aveva ritenuto superata la prognosi favorevole all’affidamento condiviso formulata in primo grado, poiché nei quattro anni successivi la conflittualità genitoriale si era aggravata con conseguenze pregiudizievoli nella gestione dei minori.

Quando la volontà del minore non è sufficiente

La richiesta del minore di rimanere con la madre è potuta essere trattata come un diritto di veto incondizionato a causa dell’esistenza di comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi della madre, esercitati con scopo di limitare l’esercizio della bigenitorialità dell’altro.

Infatti, la relazione tra la madre e il figlio presentava gravi criticità che figuravano un rapporto simbiotico e possessivo, condotte di manipolazione e strumentalizzazione del minore, fenomeni di presentificazione e adultizzazione e un conflitto di lealtà che avrebbe trasformato il figlio in alleato della madre contro il padre.

La Corte d’appello aveva inoltre rilevato carenze educative e normative, negligenza scolastica, problemi di inserimento sociale, carenze nella cura e nella salute, mancata somministrazione di terapia, inosservanza dei provvedimenti giudiziari e ostacolo al rapporto con l’altro genitore.

Manipolazione del minore e responsabilità genitoriale

Con questa decisione, la Cassazione riafferma che il principio di bigenitorialità deve essere inteso come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi. In mancanza di questo, la figura paterna (che non aveva fatto emergere condotte pregiudizievoli nei confronti del minore e risultava caratterizzata da maturità, equilibrio e attenzione alle esigenze del figlio) è stata ritenuta migliore nell’accudire i figli. Per incrementare la proporzionalità della misura adottata, la sua attuazione è stata graduale e combinata con percorsi di sostegno alla genitorialità finalizzati al superamento delle criticità relazionali.

Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore.
Le dichiarazioni rese dal minore vanno vagliate in maniera complessiva e non atomistica, unitamente a tutti gli altri fattori per determinare il concreto interesse del minore.

La Cassazione conferma il primato dell’interesse del minore

Dice la Corte che “va rimarcato, che l’ascolto del minore (nel caso in esame, infradodicenne) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l’esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore ad assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell’ambito dei quali siano stati accertati – come nel presente caso – comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l’esercizio della bigenitorialità dell’altro (Cass. n. 2947/2025), comportamenti non risultati recessivi nemmeno a seguito dei plurimi provvedimenti giudiziari emessi sin dal primo grado e rimasti in gran parte inattuati”.

Ove siano rilevate carenze nella sfera psicologico-relazionale (rapporto simbiotico e possessivo; manipolazione e strumentalizzazione del minore; parentificazione e adultizzazione), identificate come la causa principale del disagio del minore, schiacciato dal conflitto di lealtà con la genitrice e «trasformato in un alleato nel conflitto contro il padre; inosservanza dei provvedimenti giudiziari e ostacolo al rapporto con l’altro genitore si è al cospetto di un genitore che agisce in modo disfunzionale e altamente pregiudizievole, esercitando un controllo psicologico invalidante, trascurando aspetti fondamentali della sua educazione e salute, e ponendosi in aperto contrasto con il sistema legale e con il diritto del minore alla bigenitorialità.

La decisione in commento è coerente dunque con la citata Corte europea dei diritti dell’uomo che ha precisato che una decisione fondata esclusivamente sull’opinione di un minore non effettivamente libero di formarsi ed esprimere la propria volontà (ad esempio perché coinvolto in un conflitto di lealtà) può porsi in contrasto con l’art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La decisione si trova in accordo anche con la giurisprudenza precedente, in particolare con la sentenza Cass. n. 19305/2022, nella quale la madre non aveva compiuto una rivisitazione critica delle proprie modalità relazionali, ritenute improntate a un grave condizionamento psicologico del minore. In entrambe le pronunce, la Cassazione valorizza l’accertamento concreto di condotte materne idonee a compromettere il rapporto del figlio con la figura paterna non assume rilievo decisivo l’etichetta diagnostica o psicologica, come l’alienazione parentale, ma la verifica processuale dei comportamenti effettivamente pregiudizievoli, da valutare alla luce del superiore interesse del minore e del suo diritto alla bigenitorialità.

Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori resta il punto di partenza dell’analisi, ma può giustificare interventi correttivi anche incisivi quando uno dei genitori ostacoli stabilmente la relazione con l’altro.

Domande frequenti su Affidamento figli: quando un genitore può perderlo

In quali circostanze la Corte di Cassazione può disporre l'affidamento esclusivo dei figli a un genitore?

La Corte di Cassazione, come nel caso deciso con la sentenza n. 20033 del 15 giugno 2026, può confermare l'affidamento esclusivo dei figli a un genitore quando ciò è ritenuto nell'interesse primario del minore. Questo può accadere anche se la decisione di primo grado era diversa, come nel caso in cui la Corte d'Appello di Catania abbia riformato la pronuncia iniziale.

Cosa significa 'limitare temporaneamente la responsabilità genitoriale materna' in relazione all'affidamento dei figli?

Limitare temporaneamente la responsabilità genitoriale materna implica che alla madre vengono ridotti o sospesi alcuni dei suoi poteri e doveri nei confronti dei figli per un periodo definito. Questa misura viene adottata dalla Cassazione quando valuta che sia necessario per tutelare l'interesse dei minori.

Come viene gestita la ripresa dei rapporti tra madre e figli in caso di affidamento esclusivo disposto dalla Cassazione?

In casi di affidamento esclusivo, la Cassazione può disporre una ripresa graduale dei rapporti madre-figlio. Questo approccio mira a garantire un reinserimento sereno e controllato dei figli nella relazione con la madre, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso.

Qual è il principio fondamentale che guida le decisioni della Cassazione in materia di affidamento dei figli?

Il principio fondamentale che guida le decisioni della Cassazione in materia di affidamento dei figli è il primato dell'interesse del minore. Questo significa che tutte le valutazioni e le disposizioni vengono prese ponendo al centro il benessere e la serenità dei bambini.

La volontà del minore è sempre determinante nelle decisioni sull'affidamento dei figli prese dalla Cassazione?

No, la volontà del minore non è sempre sufficiente a determinare le decisioni sull'affidamento dei figli. Sebbene venga presa in considerazione, la Cassazione valuta anche altri fattori e il primato dell'interesse del minore prevale, come evidenziato dalla sentenza n. 20033 del 15 giugno 2026.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Maria Cristiana Felisi

Maria Cristiana Felisi è partner dello studio legale Charles Russell Speechlys, private client. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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