Nell’azienda coniugale i partner sono anche co-imprenditori
L’azienda coniugale è definita come l’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio
Ebbene, una simile circostanza rende già evidenti le differenze che intercorrono tra questa fattispecie e l’impresa familiare, in cui, invece, l’imprenditore è uno mentre gli altri familiari sono chiamati a prestare la propria attività a favore dell’esercizio di impresa.
Come ritiene parte della dottrina, l’impresa coniugale non ricade nel perimetro di applicazione della disciplina prevista per le società di fatto. Al contrario, stante la sua natura, all’impresa coniugale – che appunto nasce per effetto della semplice gestione da parte di entrambi i coniugi di un’attività di impresa – dovranno essere applicate le norme che governano la gestione dei beni in comunione legale.
Si tratta, dunque, dell’art. 180 cc., che concerne l’amministrazione dei beni della comunione, a mente del quale il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni, spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Dell’art. 186 cc. relativo agli obblighi gravanti sui beni della comunione a carico di entrambi i coniugi. In forza di questa norma, i debiti che derivano dalla gestione dell’azienda, in virtù di obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi per l’esercizio dell’attività, incidono sui beni della comunione.
Nonché dell’art. 191 cc., rubricato scioglimento della comunione. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Se ne desume, pertanto, che in caso di scioglimento della comunione sarà consentita la continuazione dell’attività d’impresa anche ad uno solo dei coniugi.
I redditi prodotti dall’azienda coniugale ricadono nella comunione legale e sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto oppure secondo le diverse disposizioni individuate dai coniugi con apposita convenzione, ai sensi dell’art. 210 cc.
Il reddito dell’azienda coniugale, quando è stata costituita dopo il matrimonio e se è gestita da entrambi i coniugi, deve dichiararsi nel modello riservato alle società di persone (Redditi Sp) per poi essere, nell’ambito dei redditi delle persone fisiche, ripartito per le rispettive quote nel quadro Rh.