La c.d. comunione de residuo riferisce ai proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati
Nell’ipotesi in cui il deposito o il conto risultino intestati ad un solo soggetto, esso si considera compreso nell’attivo ereditario per l’intero ammontare
Come gestire le somme depositate in un conto corrente quando muore il titolare? Quali diritti ha il coniuge superstite su queste somme se con il defunto vigeva il regime di comunione legale dei beni?
L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 398 2022, ha reso chiarimenti in merito al trattamento da riservare alle somme depositate in un conto corrente intestato al de cuius, il quale era in regime di comunione dei beni con il coniuge superstite.
Più in particolare, l’istante (moglie del coniuge defunto) chiedeva all’Agenzia se, alla luce della morte del marito, trovandosi in regime di comunione legale dei beni, le somme depositate nel conto corrente bancario intestato unicamente a quest’ultimo, dovessero o meno rientrare nella successione per il 50% del loro valore.
Disciplina della comunione dei beni
Per rispondere al quesito posto, l’Agenzia ha preso le mosse dalla disciplina della comunione dei beni tra coniugi.
A tal riguardo, richiamando l’art. 162 del codice civile, l’Agenzia ha messo in evidenza come:
- il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni
- la comunione dei beni implica la contitolarità e cogestione dei beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze
- in caso di decesso di uno dei coniugi il matrimonio si scioglie (articolo 149 c.c.) e con esso anche la comunione.
La comunione differita – c.d. “de residuo” – include, tra l’altro:
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
Detti beni si considerano oggetto della comunione solo se non consumati al momento dello scioglimento di questa.
Attivo ereditario e conto corrente
Successivamente, continuando nel suo ragionamento, l’Agenzia ha affrontato il tema della disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, secondo cui l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione.
Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni, la disciplina stabilisce, tra l’altro, che appartengono, in via presuntiva, all’attivo ereditario “i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome” (articolo 11, Dlgs n. 346/1990).
Inoltre, osserva l’Agenzia, esiste una presunzione secondo la quale, in presenza di depositi bancari e conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascun cointestatario si presumono uguali, salvo che non risultino diversamente determinate. Pertanto, nell’ipotesi in cui il deposito o il conto risultino intestati ad un solo soggetto, esso si considera compreso nell’attivo ereditario per l’intero ammontare.
In questi termini, anche richiamando una risalente circolare (n. 53 del 6 dicembre 1989), l’Agenzia ha sottolineato che in caso di conto corrente intestato al solo de cuius in regime di comunione legale del beni, esso cadrà in successione per intero.
Pertanto, osserva l’Agenzia costituisce oggetto di dichiarazione ai fini dell’imposta di successione l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente che sussistono i presupposti per applicare il regime della comunione legale differita.