Con la Legge di Bilancio 2026 si amplia il numero di imprese obbligate a versare il TFR maturando alla Tesoreria Inps.
Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo, prima previsto per le imprese con almeno 50 addetti nel primo anno, si è esteso anche a quelle che, pur nate sotto soglia, sono successivamente cresciute.
Come chiarito dalla Circolare Inps n. 12 del 5 febbraio 2026, l’obbligo scatta al superamento della soglia, calcolata sulla media annuale dei lavoratori dell’anno precedente.
| Periodo di paga | Soglia dimensionale (Media addetti anno precedente) | Anno di riferimento per la media |
| 2026 – 2027 | 60 o più addetti | 2025 (per il 2026) / 2026 (per il 2027) |
| 2028 – 2031 | 50 o più addetti | Anno solare precedente |
| Dal 1° gennaio 2032 | 40 o più addetti | Anno solare precedente |
Ricordiamo che, una volta destinato a Tesoreria Inps, il lavoratore perde il diritto di destinare il TFR pregresso alla previdenza complementare.
Resta invece sempre possibile destinare il TFR maturando, prima che diventi pregresso.
È utile allora ricordare i principali motivi per i quali è vantaggioso che il TFR sia nel fondo pensione.
1. Perché è necessario per integrare la pensione
Versare contributi nei fondi pensione è necessario soprattutto per i lavoratori nel sistema contributivo, per i quali il tasso di sostituzione sarà più contenuto rispetto ai retributivi. Diventa quindi importante poter contare sulla pensione complementare, accumulando risorse adeguate: si stima che circa il 10% del reddito lordo possa essere sufficiente. Senza il versamento del TFR (6,91% della RAL), però, è difficile risparmiare a sufficienza.
2. Perché fiscalmente è molto più vantaggioso
Lasciare il TFR presso il datore di lavoro/Fondo Tesoreria Inps comporta una tassazione più elevata. In caso di anticipazione o cessazione del rapporto di lavoro, il TFR è soggetto a tassazione separata con successiva riliquidazione a cura dell’Agenzia delle entrate, che applica l’aliquota media degli ultimi 5 anni (minimo 23%, spesso più alta).
Il TFR destinato al fondo pensione, invece, quando viene erogato sotto forma di anticipazione, riscatto, RITA o prestazione pensionistica, è soggetto a tassazione sostitutiva, dunque massimo 23%. Per alcune prestazioni (anticipazioni per spese sanitarie, prestazioni pensionistiche in capitale o rendita, RITA e riscatti per lunga inoccupazione o invalidità) si applica il 15% nei primi 15 anni di partecipazione al fondo pensione, aliquota che scende al 9% dopo 35 anni di partecipazione, senza ulteriori oneri fiscali.
3. Maggiore flessibilità e liquidità
Il TFR versato al fondo pensione offre maggiore flessibilità rispetto a quello lasciato in azienda: anticipazioni fino al 75% del montante (contro il 70%) e possibilità di richiederle anche subito per spese sanitarie. Inoltre, dopo 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare, si può ottenere il 30% della posizione, opzione non prevista per il TFR in azienda.
Inoltre, in caso di perdita dei requisiti (es. cambio lavoro), è possibile riscattare l’intero montante con tassazione sostitutiva al 23%, generalmente più favorevole rispetto a quella applicata al TFR liquidato dal datore di lavoro.
4. Rendimenti
Il TFR si rivaluta dell’1,5% più il 75% dell’inflazione. L’investimento nel fondo pensione, invece, offre rendimenti legati al comparto scelto, consentendo di optare tra gestioni prudenti o più dinamiche, con maggiori rendimenti attesi nel lungo periodo.
5. Cessione V
Una forma diffusa di prestiti personali è il finanziamento con cessione del V dello stipendio. In questi casi una garanzia per il finanziatore è il TFR presso il datore di lavoro. Alcuni pensano erroneamente che versando il TFR al proprio fondo pensione, non si potrà più accedere a finanziamenti garantiti dal TFR. Non è così: è vero il contrario! In caso di destinazione del TFR al fondo pensione, la garanzia sussiste comunque ma è spostata sul fondo pensione. Gli istituti di credito, anzi, preferiscono avere come controparte i fondi pensione – soggetti vigilati e strutturati – rispetto ai datori di lavoro, arrivando talvolta a concedere maggior credito a parità di condizioni.
6. A chi spetta il TFR in caso di decesso
Purtroppo nella vita è necessario mettere in conto ogni evenienza. In caso di morte, il TFR in azienda è erogato ai soggetti indicati dal codice civile (art. 2122 cod. civ.): coniuge, figli e, se a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. La ripartizione avviene secondo il bisogno; in loro assenza si applica la successione legittima. È nullo ogni patto precedente sulla sua attribuzione.
Il TFR versato al fondo pensione, invece, è riscattato dai soggetti designati dall’aderente; in mancanza di designazione, spetta agli eredi in parti uguali.
7. Visto che è conveniente destinare il TFR al fondo pensione, si può versare anche il TFR pregresso accantonato in azienda?
Dipende. Innanzitutto il lavoratore ha diritto a destinare al fondo pensione solo il TFR maturando e non il maturato. Per versare il TFR pregresso occorre l’accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Se però il TFR è confluito nel fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, il TFR accantonato non può più essere trasferito nel circuito virtuoso della previdenza complementare. Lasciare il TFR in azienda, in questi casi, è una scelta irreversibile!
Ricordiamo infine che per le imprese sono previste misure compensative per la perdita del TFR maturando (art. 10 D.Lgs. 252/05):
Le misure compensative consistono in:
- Deduzione fiscale del 4% del TFR maturando (6% per le imprese con meno di 50 addetti);
- Riduzione del contributo al Fondo di Garanzia INPS: 0.20% della RAL in proporzione al TFR maturando che non resta in azienda;
- Riduzione degli oneri impropri 0,28% della RAL in proporzione al TFR maturando che non resta in azienda.
Inoltre, quando il TFR non è in azienda, il datore di lavoro non deve riconoscere la rivalutazione annuale sul TFR (1,50% + il 75% dell’inflazione), né curare gli adempimenti tributari conseguenti (versamento entro il 16 febbraio dell’imposta del 17% sulla rivalutazione e correlati adempimenti dichiarativi).

