Fisco, adesione automatica, prestazioni flessibili
Le novità suscettibili di riscuotere un ampio e immediato interesse mediatico riguardano i vantaggi fiscali, l’adesione automatica e le prestazioni flessibili.
In tema di deducibilità si assiste ad un aumento lieve del plafond: il tetto di deduzione annua dei contributi sale infatti da 5.164,57 a 5.300 euro.
L’impatto maggiore è per i “nuovi iscritti post-2007” per i quali cresce anche la quota di extradeducibilità fino a 2.650 euro, con un limite totale annuo che può arrivare a 7.950 euro. È però importante che aziende e consulenti del lavoro compilino correttamente le Certificazioni uniche dei lavoratori interessati, aspetto non affatto banale.
Anche i meccanismi di adesione subiscono un’importante revisione. Dall’attuale assetto dell’adesione tacita si passa all’adesione automatica. Per tutti i rapporti di lavoro instaurati dal 1° luglio 2026 l’adesione scatta se entro 60 giorni (non più 6 mesi) non si esprime una scelta diversa di non aderire o di voler aderire a un fondo pensione aperto o Pip con il solo TFR maturando. In caso di adesione automatica, si aderisce alla forma collettiva prevista dalla contrattazione collettiva con conferimento del TFR e della contribuzione datoriale e del lavoratore, non più solo con il TFR maturando; la contribuzione, inoltre, ha decorrenza retroattiva dalla data di assunzione e confluisce nel comparto più adatto in relazione all’orizzonte temporale dell’aderente. Su tutti questi aspetti sono attese istruzioni Covip, cui i fondi pensione dovranno adeguarsi entro il 30 giugno.
Relativamente alle prestazioni di previdenza complementare si amplia la possibilità di ricevere la prestazione pensionistica in capitale e si introducono nuove modalità più flessibili di gestione delle liquidazioni del montante, con l’obiettivo di togliere remore alle adesioni.
Qui si concentra una delle novità più significative: dopo il 1° luglio 2026 – e salvo proroghe legislative – il limite ordinario di erogazione in capitale passa dal 50% al 60% del montante finale e sulla parte residua in alternativa alla rendita vitalizia sono inserite forme di erogazione gestite direttamente dal fondo pensione.
Tre le opzioni possibili in tal senso:
- una rendita a durata definita, con rate annuali per un numero di anni legato alla speranza di vita residua (secondo le tavole ISTAT utilizzate per la pensione obbligatoria), con tassazione al 15/9%;
- i prelievi , entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita, con tassazione al 15/9%;
- l’erogazione frazionata – simile alla RITA, ma con prorata fiscale e attivabile dopo la maturazione del diritto al pensionamento obbligatorio – di durata non inferiore a cinque anni, con aspetti di dettaglio, in termini di periodicità e numero minimo di rate, demandati ad apposite istruzioni COVIP. Per l’erogazione frazionata la tassazione sarà del 20/15%.
Allargamento della Tesoreria Inps, portabilità del contributo datoriale in caso di trasferimento e revisione dei limiti agli investimenti
Parallelamente a queste misure, si allarga sin dal 1° gennaio il novero delle imprese tenute a versare al fondo Tesoreria Inps il TFR non destinato alla previdenza complementare.
In particolare, l’obbligo si estende anche ai datori che raggiungono la soglia dimensionale successivamente all’avvio dell’attività, con un percorso per step su più anni basato sulla media annua degli addetti. Fermo restando l’obbligo per le imprese con 50 addetti medi nell’anno di istituzione, sono ora interessati anche i datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale dopo l’avvio, con un percorso per step: 2026–2027 con media annua di 60 addetti; 2028–2031 con media annua di 50 addetti; dal 2032 con media annua di 40 addetti.
Questo allargamento rende via via più numerosi i datori di lavoro non interessati alla mancata adesione a previdenza complementare dei propri dipendenti.
Altro tema tra le novità in commento riguarda la portabilità del contributo datoriale.Dal 1° luglio 2026, salvo proroghe legislative, in caso di trasferimento in costanza di rapporto (dopo due anni di partecipazione), il lavoratore ha diritto al versamento del contributo datoriale verso la forma pensionistica scelta, senza subordinazioni a previsioni di contratti o accordi collettivi. È una novità che incide sui fondi negoziali e preesistenti aumentando la contendibilità delle posizioni. Questo può provocare uscite incontrollabili di aderenti, alterando la stabilità degli investimenti e indicendo a maggior prudenza nella scelta di investimenti illiquidi nella cosiddetta “economia reale”.
In senso contrario, la legge di bilancio interviene sull’art. 6 del D.Lgs. 252/2005, prevedendo una revisione della disciplina dei limiti agli investimenti (DM 166/2014), ampliando i limiti massimi verso strumenti legati a soggetti operanti prevalentemente in progetti infrastrutturali in numerosi ambiti (turistico, culturale, ambientale, idrico, trasporti, porti/aeroporti, sanità, immobili pubblici non residenziali, TLC/digitale, energia) e prevedendo la gestione del superamento temporaneo dei limiti, con obblighi di rientro più morbidi. I tempi di implementazione di queste nuove regole non sono però chiari. L’ultima revisione dei limiti agli investimenti, con il passaggio dal DM 703/96 al vigente DM 166/2014 richiese ben 7 anni.
A completamento del quadro complessivo si ricorda da ultimo l’abrogazione della norma inserita nella legge di bilancio 2025 che consentiva di utilizzare la rendita complementare anticipare il pensionamento fino a 3 anni e l’incremento del limite massimo delle sanzioni amministrative per gli esponenti dei fondi pensione che passa da 25.000 euro a 500.000 euro.

