È sempre stata controversa l’ammissibilità di partecipazioni di maggioranza da parte di soggetti non finanziari al capitale delle banche. Si è passati, alla fine, da una partecipazione tradizionale negativa per non distorcere l’allocazione delle risorse finanziare a una positiva e liberale.
Quella negativa si esponeva all’obiezione “Adducere inconveniens non est solvere argumentum”, potendo combattere il rischio paventato di abusi con una disciplina estremamente rigorosa del conflitto d’interessi.
Ma il rischio maggiore è che si devi da una gestione dalla natura ottimale finanziaria per immettere una logica imprenditoriale, non solo esterna ma anche incompatibile, in quanto propria degli utenti dei servizi creditizi della banca stessa.
Così ci si avventura nell’abbandono di una logica limitazione e diversificazione, il che non può essere evitato solo con controlli pubblici, proprio perché il problema non può esser risolto solo nell’esecuzione: infatti, a monte, vi è un nodo non solo di principio e di valore, ma anche strutturale, perché si tratta di verificare se al rispetto delle specifiche di imprenditorialità sia connaturata una concezione rigorosa dell’inesistenza di un’imprenditorialità valida per tutti settori. Altrimenti, non si pone proprio il problema pratico.
Nel partire dal problema pratico – e nel rimandare a un’analisi apposita il profilo generale – l’obiezione è che con il divieto si limita l’innovazione economica, tarpando le ali a qualsivoglia ipotesi di sviluppo.
Allora, il punto vero è che l’ingresso nelle banche delle industrie è illecito se comporta lo snaturamento dell’attività della banca. Ma – e si ritorna all’obiezione – lo snaturamento può avvenire quale che sia il gruppo di comando. Così riemerge il nodo del conflitto d’interessi delle banche, che ove presente snatura la banca portandola ad assumere in massa rischi impropri.
Ma è un nodo di non immediata soluzione – addirittura improba – in quanto, a differenza che nelle operazioni dei servizi d’investimento, le operazioni bancarie in conflitto d’interessi ledono non una controparte specifica, o anche più controparti, ma la banca intera: le controparti vengono lese in massa solo in caso di dissesto della banca.
E così non vi sono strumenti giuridici se non di responsabilità degli esponenti bancari, la quale, però, scatta solo a guaio fatto, vale a dire quando la banca entra in crisi.
D’altro canto, la Vigilanza pubblica è di macro-grandezze e di “ratios” e non entra nel merito delle singole operazioni. Allora, il nodo vero è quello di una fissazione della natura della banca con diversificazione del rischio e alterità dall’impresa sostenuta, e anche per quanto riguarda l’attività di “merchant banking”, che appartiene a tutti gli effetti al mondo bancario, pur con una propria specificità rilevantissima, come evidenziato in altra recente sede.
In tale ottica, il controllo della banca da parte di un gruppo industriale è innaturale e destabilizzante. Non è suscettibile di essere vietato, in quanto non vi è ostacolo, in via di principio, se un gruppo industriale rispetta l’autonomia della banca, come del resto obbligatorio per qualsiasi gruppo.
Ma il rischio dello snaturamento è troppo forte. Ebbene, non si può fermare qui: non è solo un problema di rischio, ma vi è qualcosa di ben più profondo. Infatti, tale situazione, in ogni caso, è un segno di debolezza del settore finanziario, alla fine in posizione secondaria rispetto al settore industriale che pur indirizza, in quanto suscettibile di essere da questi soggiogato.
In definitiva, si ritorna alla realistica presa d’atto di come la sede – non solo legittima ma naturale dove impostare la soluzione, consistente nella residualità dell’ammissione – in via pratica e di effettività e senza un rigido divieto espresso, sia la Vigilanza delle Autorità.
Ma la soluzione non si troverà mai se ci si ferma a un profilo solo di Vigilanza, la quale deve essere invece oggetto di raccordo con la concorrenza e con la struttura societaria. Allora, occorre affrontare – in altra apposita sede – il nodo, complesso e addirittura sistematico, dell’individuazione dell’essenza imprenditoriale, se generale od invece tale da definirsi solo con rispetto agli specifici oggetti delle attività esercitate. La soluzione andrà calata nel concreto della realtà bancaria e finanziaria.