Cos’è una fondazione familiare e quando conviene usarla
La fondazione è uno strumento idoneo a coniugare la tutela del patrimonio, la continuità dei valori familiari e la stabilità gestionale nel lungo periodo. Se ben progettata, consente di separare in modo netto i beni destinati a uno scopo dall’asse personale o imprenditoriale del fondatore, secondo l’impostazione data dal nostro codice civile che ne valorizza l’autonomia patrimoniale e la destinazione a uno scopo (artt. 16, 25, 27 c.c.).
Questo potrebbe ridurre il rischio di conflitti tra eredi e offrire una cornice professionale per la gestione di asset complessi (partecipazioni, immobili, collezioni, opere d’arte, portafogli finanziari).
Per famiglie imprenditoriali e Hnwi, la fondazione può diventare il “contenitore” che garantisce nel tempo preservazione del capitale, sostegno a cause d’interesse generale e continuità di governance anche nel passaggio generazionale.
Fondazione e riconoscimento giuridico
La fondazione è l’ente che nasce per atto pubblico o per testamento e che riceve un patrimonio destinato a uno scopo lecito e possibile.
Il riconoscimento garantisce alla fondazione personalità giuridica, così che i beni al suo interno siano segregati e vincolati a uno scopo.
Differenze rispetto ad associazioni e altri enti
Il focus non è quindi la soddisfazione degli interessi dei soci (come nelle associazioni), ma il perseguimento di finalità statutarie.
Per questo motivo il codice civile sottopone le fondazioni a una vigilanza, con poteri sostitutivi e di annullamento in caso di deviazione dallo scopo o violazioni di legge (art. 25 c.c.).
La riforma sul riconoscimento (Dpr 361/2000) chiede che lo scopo sia “possibile e lecito”, segnando un allontanamento dalla rigida nozione di pubblica utilità in passato evocata.
L’articolo 28 comma 1 e 3 del codice civile menziona la fondazione di famiglia laddove vieta la trasformazione indicata al primo comma quando l’ente è destinato al vantaggio di una o più famiglie determinate, preferendo in quel caso l’estinzione o la diversa devoluzione.
In ambito familiare la prassi italiana e comparata mostra che la fondazione è ammissibile se lo scopo è esterno al mero godimento dei beni.
I vantaggi della fondazione per famiglie e Hnwi
Autonomia patrimoniale e protezione degli asset
L’autonomia patrimoniale e la stabilità rappresentano un primo vantaggio: i beni destinati alla fondazione sono separati dal patrimonio del fondatore e dei successori, con una protezione che facilita programmi di investimento pluriennali e una più ordinata asset allocation.
Continuità valoriale e governance familiar
Un secondo profilo riguarda la continuità valoriale e la governance: lo statuto può incorporare la “vision” familiare, prevedere principi etici e linee guida d’investimento, nonché organi professionali in grado di gestire gli asset con continuità.
Filantropia e gestione evoluta del patrimonio
Anche la filantropia trae beneficio da un approccio strutturato. Rispetto ad altri strumenti, la fondazione consente di evitare la staticità del fedecommesso perché non impone il mero godimento dei beni, ma li organizza in funzione dello scopo; la possibilità di alienare e reimpiegare i cespiti, quando prevista dallo statuto, è coerente con la prassi e con l’assenza di un vincolo di manomorta in senso tradizionale.
Le accortezze necessarie: successione, legittimari e limiti di legge
La pianificazione con fondazione si misura innanzitutto con la successione necessaria.
Il codice civile tutela i legittimari, definendoli e riservando loro quote inderogabili e le liberalità che eccedono la disponibile sono riducibili su domanda dei legittimari, secondo la catena di regole dedicata alla riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni e alle condizioni per esercitarla (artt. 553 ss. e 564 c.c.).
Il ruolo della legittima e il rischio di riduzione
Sul piano pratico, in sede di conferimento, occorre valutare l’imposizione indiretta e l’interazione con le norme a tutela dei legittimari.
La segregazione non deve tradursi in un indebito pregiudizio delle quote di riserva.
La dotazione patrimoniale di una fondazione istituita inter vivos è infatti un’attribuzione a titolo gratuito che entra nel perimetro di verifica della legittima e sua eventuale lesione. Se eccede la disponibile, si espone all’azione di riduzione.
Se la fondazione nasce per testamento, l’attribuzione allo scopo incide comunque sul calcolo della disponibile, con la stessa logica.
Questo suggerisce di calibrare dotazioni e attribuzioni in modo da non comprimere la riserva. Va anche ricordato il divieto di imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima, che si riflette nel modo in cui si impostano statuti e criteri di erogazione quando si toccano diritti dei riservatari (art. 549 c.c.). In altre parole, la fondazione può esistere e operare, ma non può sterilizzare, neppure indirettamente, la tutela dei legittimari.
I divieti civilistici: la sostituzione fedecommissaria e usufrutto successivo
Quando si usa la fondazione come perno di trasmissione intergenerazionale, due divieti civilistici sono da considerare.
Il primo è il divieto generale di sostituzione fedecommissaria, salvo la stretta eccezione assistenziale a favore dell’interdetto o del minore prossimamente interdicendo, nei limiti e con i presupposti dell’articolo dedicato (art. 692 c.c.).
Fuori da quell’ipotesi, ogni schema che imponga all’istituito di conservare e ritrasferire alla propria morte i beni a un sostituito designato è nullo. La ragione è nota: evitare catene successorie che immobilizzino i beni e comprimano circolazione e libertà di disporre.
Il secondo divieto è quello dell’usufrutto successivo, che il codice vieta quando si pretenda di far subentrare successivamente più usufruttuari per testamento, così replicando per altra via l’effetto di una vocazione a catena (art. 698 c.c.).
Anche nelle donazioni il codice ribadisce il divieto di sostituzione, evitando che si costruiscano sequenze forzate di trasferimenti sotto lo schermo di liberalità progressive (art. 795 c.c.). Questi paletti non impediscono soluzioni valide, come l’attribuzione separata e simultanea della nuda proprietà a un soggetto e dell’usufrutto a un altro; purché le chiamate siano dirette e non successive, ciascuno succede direttamente al testatore e la consolidazione è effetto legale della proprietà, non di una sostituzione a catena.
L’architettura della fondazione deve rispettare la stessa logica: si può assegnare il controllo o la rendita allo scopo, ma non programmare trasmissioni seriali vincolate tra generazioni.
Fondazione e impresa: governance, partecipazioni e passaggio generazionale
Per famiglie imprenditoriali la fondazione può essere il soggetto che detiene partecipazioni e assicura continuità della governance, evitando dispersione del controllo alla morte del capostipite.
Come la fondazione può detenere le partecipazioni
Nulla osta, in sé, a una fondazione che percepisce dividendi e li destina agli scopi, purché la causa sia lecita e priva di lucro soggettivo e la gestione resti ancorata allo scopo dichiarato. L’atto costitutivo deve chiarire i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 16 c.c.), e la vigilanza pubblica resta sullo sfondo per prevenire deviazioni (art. 25 c.c.).
Quando la fondazione detiene la maggioranza, l’assetto degli organi deve preservarne l’autonomia, distinguendo con nettezza la funzione di indirizzo dello scopo da quella gestionale delle società controllate, così da non snaturare l’ente.
La compatibilità con la legittima: il ruolo del patto di famiglia
La compatibilità con la legittima si raggiunge affiancando alla fondazione misure compensative eque per i rami non destinatari della regia.
Qui il patto di famiglia è lo strumento domestico che consente di trasferire azienda o partecipazioni rilevanti a discendenti idonei, liquidando contestualmente gli altri legittimari e sterilizzando a valle contestazioni riduttive, secondo il micro-sistema del Capo V-bis del Libro II (artt. 768-bis ss. c.c.). In pratica, la fondazione può fare da cassero di lungo periodo, mentre il patto di famiglia stabilizza il passaggio decisivo, in coerenza con la protezione dei riservatari.

