L’IA può creare legalmente opere d’arte?

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Una donna si trova in una strada della città, con gli occhi chiusi, mentre un fumo vorticoso o una nebbia - che ricorda l'IA creare opere d'arte - le circonda drammaticamente la testa, illuminata da una luce calda e incandescente proveniente dalle finestre vicine.

Il testo di legge recentemente approvato dal parlamento regolamenta l’impiego dell’intelligenza artificiale
nella creazione di opere d’arte ai fini del riconoscimento delle tutele
previste dal diritto d’autore. I dettagli

Indice

La nuova legge regolamenta l’impiego dell’intelligenza artificiale nella creazione di opere d’arte

Il testo di legge recentemente approvato dal parlamento regolamenta l’impiego dell’intelligenza artificiale nella creazione di opere d’arte (dipinti, immagini, opere digitali ecc.) ai fini del riconoscimento delle tutele previste dal diritto d’autore. Il principio messo nero su bianco nella legge (L. 23.09.2025, n. 132 in vigore dal 10.10.2025) prevede la centralità dell’apporto umano nella realizzazione dell’opera mentre l’IA può essere solo uno strumento di ausilio. Anche il campo delle arti, come quello sanitario, del lavoro, delle professioni intellettuali, dell’attività giudiziaria e della cybersicurezza pure interessati dalla stessa regolamentazione, ha ora una cornice per l’impiego dell’IA.

Regole chiare che dovrebbero limitare le numerose cause che in questi primi anni l’uso dell’IA, soprattutto nel campo artistico, ha portato con sé. La legge si prefigura lo scopo di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità e garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto dell’IA sui diritti fondamentali. La legge si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689, meglio conosciuto come “AI Act”, del 13 giugno 2024 il primo testo emanato a livello internazionale in materia che contiene le linee guida per la disciplina attuativa di ciascun Paese membro.

Creazione dell’opera e fonti di addestramento

Sono due gli aspetti in particolare su cui la normativa italiana si concentra: la creazione dell’opera e le fonti di addestramento dell’IA. Per quanto riguarda la creazione dell’opera, la norma (art. 25), con una serie di modifiche operate direttamente sulla legge sul diritto d’autore, prevede che le opere siano protette anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale purché costituenti il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.

L’ingegno dell’autore deve quindi rimanere centrale nella creazione dell’opera mentre l’IA può essere solo uno strumento come avviene per la macchina fotografica ad esempio. Applicazioni come ChatGPT e MidJournery, per citare quelle più note, sono utilizzate oggi dagli artisti per la creazione di opere e in particolare per le immagini che poi stampate circolano come le fotografie artistiche.

L’IA può allora creare legalmente opere d’arte?

Il problema è capire il livello di apporto-contributo che la l’IA dà nella realizzazione dell’opera. Quando si può considerare ausiliaria e quando invece diventa predominante rispetto all’ingegno dell’autore? Casi recenti soprattutto a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti, hanno indicato l’approccio interpretativo da seguire. Il tentativo di registrare agli uffici preposti per la tutela del diritto d’autore opere interamente realizzate dall’IA in cui l’artista si è limitato a inserire le parole chiave (prompt) nelle applicazioni di IA come input dell’idea grezza dell’opera sono falliti.

Gli uffici del copyright prima e in alcuni casi le corti giudiziarie dopo hanno affermato che manca in questi casi l’“ingegno umano” nel risultato dell’elaborato dell’IA. In altri casi, l’artista ha ottenuto la tutela del diritto d’autore quando è riuscito a dimostrare che il lavoro ottenuto con l’IA a livello creativo è stato poi personalizzato dallo stesso artista con modifiche, interventi, adattamenti che di fatto hanno trasferito nel risultato prodotto dall’applicazione un livello di personalizzazione umano unico e personale.

In Italia, la legge e la giurisprudenza richiedono un “apporto umano significativo e originale” per la protezione del diritto d’autore e la Corte di Cassazione ha in alcune sentenze precisato che l’uso di strumenti IA non esclude a priori la protezione, se l’apporto creativo umano è sufficiente. Questo contributo umano andrà valutato di volta in volta anche con la nuova legge.

Possibili ripercussioni pratiche

Nel senso che le applicazioni pratiche dell’IA per creare opere d’arte ai fini della tutela del diritto d’autore non possono considerarsi risolte con il precetto a causa dell’ampiezza della sua portata e soprattutto per le infinite combinazioni pratiche che offre lo strumento agli artisti. Si avranno casi in cui l’opera sarà messa in discussione con le inevitabili conseguenze che questo genererà sul suo valore, sulla fiducia del mercato e sulla sua riproducibilità o uso da parte di terzi.

Il principio di trasparenza

Un aspetto che rappresenterà il punto di ingresso per questi rischi è il principio di trasparenza previsto dalla nuova legge che nel campo delle arti sarà declinato come dovere per l’autore di indicare che l’opera è stata realizzata con l’ausilio dell’IA.

Addestramento dell’IA per creare opere d’arte con altre coperte dal diritto d’autore

Passando poi al secondo aspetto su cui è intervenuto il legislatore con la legge italiana, e cioè l’addestramento dell’IA mediante opere coperte dal diritto d’autore, la regolamentazione sembra più precisa. Viene ora previsto che le riproduzioni e le estrazioni da opere o contenuti presenti nella rete o in banche di dati ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite a condizione che le riproduzioni e le estrazioni non siano state espressamente riservate dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati e purché le riproduzioni e le estrazioni siano conservate solo per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati.

L’autore dell’opera o il titolare della banca dati possono quindi limitare l’utilizzo della creazione per l’addestramento dell’IA. Anche sotto questo profilo in campo internazionale non sono mancate negli ultimi anni cause in cui autori di contenuti coperti dal diritto d’autore hanno citato in giudizio gli sviluppatori di alcuni dei più grandi chatbot di intelligenza artificiale generativa e generatori di testo in immagine, come ChatGPT e Stability AI, per l’utilizzo non autorizzato dei contenuti per l’addestramento dei modelli IA. 

Articolo apparso originariamente sul numero 83 di We Wealth Magazine. Abbonati qui.

di Alessandro Montinari

Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.

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