Un’opera generata autonomamente da un computer può beneficiare della protezione della legge sul diritto d’autore al momento della sua creazione? A questa domanda la US District Court per il Distretto della Columbia negli Stati Uniti ha fornito risposta negativa con la decisione depositata lo scorso 18 agosto nella Civil Auction n. 22-1564. Si tratta della prima pronuncia nota emessa da un organo giurisdizionale occidentale sul diritto d’autore correlato alle immagini realizzate dall’intelligenza artificiale.
IA e immagini: l’importanza dell’ingegno umano nella tutela del diritto d’autore
Il coinvolgimento dell’uomo nell’opera e il controllo creativo finale su di essa sono fondamentali per la tutela del diritto d’autore. I giudici hanno messo in evidenza come ad oggi il diritto d’autore non si sia mai spinto così lontano da proteggere le opere generate da nuove forme di tecnologia che operano senza la guida di una mano umana. La paternità umana è quindi un requisito fondamentale del diritto d’autore e la “fissazione” dell’opera nel supporto tangibile deve essere effettuata “da o sotto l’autorità dell’autore”, hanno precisato i giudici richiamando precedenti giurisprudenziali emessi in materia.
Un’opera per poter essere tutelata dal diritto d’autore, quindi, deve avere un “autore” e tale autore deve essere un essere umano.
La decisione, per quanto utile a fornire una prima indicazione in materia, non sembra risolutiva. Negli Usa altre cause sono state avviate sul rapporto tra autore e intelligenza artificiale soprattutto nei casi in cui sia la macchina ad appropriarsi del lavoro dei primi senza autorizzazione allorché seleziona le immagini per la creazione del risultato della ricerca.
Nel caso oggetto della decisione in commento l’azione legale è stata invece avviata dal ricorrente sulla base del diniego emesso dal competente registro locale alla registrazione del diritto d’autore sull’immagine dal titolo A Recent Entry to Paradise, creata autonomamente e denominata dal generatore di immagini DABUS realizzato da Stephen L. Thaler.
“Prodotta autonomamente da una macchina”
L’ufficio si era pronunciato infatti sul contenuto della domanda di registrazione nella quale era stato specificato che l’opera era stata “prodotta autonomamente da una macchina” e che l’autore rivendicava il diritto d’autore solo sul fatto di essere il “proprietario della macchina”. Il Registro ha quindi preso la sua decisione sulla base del contenuto della domanda dalla quale si desumeva che il ricorrente non avesse svolto alcun ruolo nell’utilizzo dell’IA per generare l’opera. Di qui la risposta negativa alla registrazione poiché in assenza di qualsiasi coinvolgimento umano nella creazione dell’opera la registrazione deve essere respinta in base alle leggi USA.
Tale conclusione è stata poi avallata dai giudici nel processo che ne è conseguito e che si è basato sugli elementi documentali forniti tra i quali la domanda di registrazione stessa.
Tuttavia, quale sarebbe stata la risposta del registro e dei giudici se l’autore avesse formulato diversamente la domanda di registrazione? E cioè se avesse evidenziato un suo contributo attivo come autore nella realizzazione dell’immagine avendo fornito all’IA le parole chiave per la composizione da questa eseguita e per la creazione dell’algoritmo. Probabilmente la risposta sarebbe stata ancora negativa. Manca l’aspetto creativo e il controllo sull’opera da parte dell’autore nel senso dell’intervento umano per la personalizzazione del risultato ottenuto dalla macchina.
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