Le cripto-attività rientrano nei redditi diversi assoggettati a tassazione con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie pari al 26%
Costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta di un NFT con una cripto-valuta
La consultazione pubblica avviata lo scorso giugno per raccogliere le valutazioni, da parte dei soggetti interessati, della bozza di documento predisposta dall’Agenzia per disciplinare il trattamento fiscale delle cripto-attività è giunta al termine.
È perciò possibile trarre le prime conclusioni dalla stesura del documento nella sua versione definitiva pubblicata con la Circolare 30/E del 27 ottobre 2023.
Le novità
La circolare su richiamata fornisce indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte in materia di tassazione delle cripto-attività alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023.
Definizione cripto-attività
Le cripto-attività consistono in una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
La tassazione delle cripto
La disciplina sulla tassazione delle cripto involge ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita.
Imponibilità delle plusvalenze
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla stregua di redditi diversi e assoggettati a tassazione con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26 per cento).
Monitoraggio fiscale
La detenzione di valute virtuali da parte delle persone fisiche attraverso “portafogli” o “conti digitali” comporta l’obbligo di compilazione del Quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.
Territorialità
Sono prodotti in Italia i “redditi diversi” se legati ad “attività svolte” nel territorio dello Stato e derivanti da “beni” che si trovano nel territorio.
Nei casi in cui le cripto-attività, e con esse le chiavi che ne danno accesso, siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.
Rideterminazione del costo e valore
Coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 possono rideterminare il costo o il valore di acquisto qualora lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.