A decorrere dal 1° settembre riprenderanno i termini processuali
Ogni anno, nel periodo estivo, più nello specifico dal 1° al 31 agosto la giustizia tributaria va in ferie e i processi tributari riprenderanno il loro corso a partire dal 1° settembre.
Più in particolare, sono soggetti a sospensione feriale i termini:
- per proporre ricorso contro gli atti impositivi (sessanta giorni dalla data di notificata dell’atto)
- per depositare il ricorso (pari a 30 giorni dalla notifica)
- per la riassunzione in rinvio (sei mesi dalla data di deposito della sentenza di Cassazione con rinvio)
- per la conclusione della fase di reclamo/mediazione (pari a 90 giorni)
- di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica
- per i ricorsi contro la cartella di pagamento.
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Cosa comporta la sospensione dei termini?
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Quanto al decorso dei termini processuali, la sospensione nel periodo feriale ha efficacia generale e si applica indipendentemente dalla volontà delle parti del processo.
In questo senso, il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto e a nulla vale l’eventuale rinuncia alla sospensione eventualmente manifestata da una delle parti in causa o dall’avente diritto interessato a promuovere un’azione.
Cosa cambia quest’anno?
Per il 2023 c’è anche un’altra sospensione da prendere in considerazione:
- 11 mesi di sospensione (che assorbono la sospensione feriale) per le impugnazioni anche incidentali delle sentenze e le riassunzioni in rinvio che scadono dal 1 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023.