L’aumento di capitale sociale non proporzionale si configura con l’emissione di un numero di nuove azioni o quote non proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente
Non sussiste alcuna “presunzione” di pregiudizio ex art. 2376 c.c. qualora sia deliberato un aumento di capitale non proporzionale, con o senza il diritto di opzione, quando tale deliberazione non richieda di per sé l’approvazione delle assemblee speciali di tutti le categorie esistenti
Il Consiglio Notarile di Milano, riunitosi attraverso la Commissione Società, elabora e diffonde una massima particolarmente interessante, relativa all’ipotesi di aumento di capitale non proporzionale.
La massima
- in presenza di una pluralità di categorie di azioni o di quote, la delibera di aumento di capitale che prevede l’emissione di un numero di nuove azioni o quote non proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente – con o senza diritto di opzione – non costituisce di per sé un pregiudizio dei diritti di alcuna delle categorie di azioni o quote, ai fini dell’approvazione dell’assemblea speciale
- non costituisce di per sé un pregiudizio dei diritti di alcuna delle categorie di azioni o quote, ai sensi dell’art. 2376 c.c., la circostanza che un aumento di capitale sia deliberato con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441 e 2481-bis c.c., a prescindere dal fatto che esso sia proporzionale o non proporzionale rispetto alle categorie di azioni o quote già̀ esistenti
- resta salva la necessità di verificare se, nel caso concreto, lo specifico con- tenuto dei diritti di ciascuna categoria di azioni o quote possa dar luogo a un pregiudizio di una o più categorie di azioni o quote, tale da rendere necessaria l’approvazione ai sensi dell’art. 2376 c.c
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Quali sono le modifiche statutarie considerate pericolose?
Quando sono ammessi gli aumenti di capitale non proporzionale?
Gli esperti selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
RACCONTACI IL TUO BISOGNO
Le modifiche statutarie ‘pericolose’
Come mette in chiaro il documento del Consiglio Notarile di Milano, nell’ampio novero delle modifiche statutarie ve ne sono alcune che per loro natura possono dirsi più “pericolose”, nel senso che presentano maggiori probabilità di comportare un pregiudizio ai diritti di una o più categorie di azioni o di quote.
Al riguardo, ne sarebbe un esempio l’ipotesi in cui vi sia deliberazione di aumento del capitale sociale “non proporzionale” (qualora cioè preveda l’emissione di un numero di nuove azioni o quote non proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente) e/o con esclusione del diritto di opzione dei soci.
Si tratta di un’operazione, spiega il Consiglio Notarile suscettibile di “sparigliare” le carte sul tavolo e che potrebbe quindi comportare un pregiudizio a una o più categorie di azioni o di quote.
Ebbene, ciò considerato, la questione è: gli aumenti di capitale non proporzionali, stante la loro natura, richiedono in ogni caso l’approvazione delle assemblee speciali di tutte le categorie esistenti? Oppure questa peculiare modificazione statutaria deve essere soggetta al vaglio caso per caso della sussistenza del pregiudizio ai diritti di una o più delle categorie esistenti?
La massima resa dal Consiglio Notarile, motivando approfonditamente l’orientamento, risponde affermando che non sussiste alcuna “presunzione” di pregiudizio ex art. 2376 c.c. qualora sia deliberato un aumento di capitale non proporzionale, con o senza il diritto di opzione, e che quindi tale deliberazione non richieda di per sé l’approvazione delle assemblee speciali di tutti le categorie esistenti.
Piuttosto, come in tutti i casi di modificazioni statutarie, occorrerà verificare, in concreto, caso per caso, l’eventuale sussistenza del pregiudizio, in relazione ai diritti diversi attribuiti a ciascuna categoria, ai sensi dell’art. 2348 c.c.