A partire dal 28 febbraio 2023, a seguito di quanto previsto dall’art. 21 d.lgs. 149/2022, i provvedimenti di volontaria giurisdizione potranno essere emessi, oltre che dal giudice tutelare, anche dal notaio.
La riforma cosiddetta “Cartabia”, infatti, oltre ad aver apportato alcune modiche alla normativa in tema di autorizzazioni nel campo della volontaria giurisdizione, ha previsto che quelle richieste dalla legge per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate da parte di un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto che sia beneficiario dell’amministrazione di sostegno, nonché relativi ad atti che hanno a oggetto beni ereditari possono essere rilasciate, non solo dal giudice tutelare, ma anche dal notaio incaricato di rogare l’atto pubblico o di autenticare le sottoscrizioni. Al notaio la richiesta dovrà essere fatta personalmente dalla parte interessata alla stipula dell’atto oppure dal suo rappresentante legale.
I vantaggi di questa novità
Questa previsione normalmente porta con sé un indiscutibile vantaggio: le autorizzazioni potranno essere ottenute molto più velocemente rispetto al passato, atteso che sarà un professionista (notaio) a dover valutare se concedere o meno l’autorizzazione, e, in questo contesto, con ogni probabilità, potrà interfacciarsi meglio con le parti per comprenderne le volontà e raccogliere con meno formalità le informazioni necessarie a valutare se concedere, o meno, il provvedimento autorizzativo.
In quali casi il notaio può essere l’alternativa ai tribunali?
Occorre distinguere.
Se si tratta di un atto che deve essere stipulato da un minore, un interdetto, un inabilitato o da un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno l’autorizzazione è necessaria per:
- accettare donazioni;
- vendere o acquistare un bene immobile;
- permutare un bene immobile;
- la divisione di un immobile con gli altri comproprietari;
- accettare l’eredità o un legato;
- dare il consenso a cancellare un’ipoteca;
- concedere ipoteca a garanzia di un debito proprio o di un altro soggetto.
Nel caso in cui l’atto da stipulare sia di straordinaria amministrazione e abbia a oggetto beni ereditari, cioè facenti parte dell’asse ereditario, l’autorizzazione occorre nel caso in cui a stipularlo sia:
- il chiamato all’eredità (cioè colui che potrebbe accettare l’eredità ma non lo ha ancora fatto né vi ha rinunciato);
- il curatore dell’eredità giacente (artt. 782 e 783 c.c.);
- l’esecutore testamentario (art. 703 c.c.);
- l’erede che abbia accettato con beneficio di inventario (altrimenti, in caso di compimento di un atto senza autorizzazione, decadrebbe dal beneficio);
- il soggetto che sia istituito in caso di sostituzione fedecommissaria (art. 694 c.c.).
Come funziona il rilascio dell’autorizzazione da parte del notaio?
Nel momento in cui viene incaricato di redigere l’atto pubblico o di autenticare la scrittura privata, se è preventivamente necessaria un’autorizzazione nei casi sopra prospettati, le parti potranno incaricarlo anche di rilasciarla personalmente.
In tal caso il pubblico ufficiale, verificherà la necessità o l’utilità evidente di compiere l’atto nell’interesse del sottoposto a misura di protezione. Per fare ciò egli potrà anche farsi coadiuvare da consulenti tecnici, cioè professionisti a tale scopo incaricati dal notaio stesso di rilasciare delle perizie che permettano di decidere in modo più attento se rilasciare o meno l’autorizzazione (per es., la perizia volta a determinare il valore dell’eredità e l’ammontare dei debiti onde decidere se sia conveniente per il minore rinunciare all’eredità medesima).
Il notaio, inoltre, è autorizzato dalla legge ad assumere sommarie informazioni, senza alcuna formalità (quindi, per es., anche via telefono o e-mail) dal coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione.
Nel caso in cui si tratti di un’autorizzazione per il compimento di atti aventi a oggetto beni ereditari (art. 747 c.p.c.), ancora, il notaio potrà assumere le informazioni anche dagli altri chiamati all’eredità e dai creditori indicati nell’inventario (ove redatto). Infine è espressamente sancito che se l’atto da compiere abbia a oggetto un bene che il testatore ha attribuito con un legato il notaio dovrà sentire anche il legatario.
Il notaio, una volta rilasciata l’autorizzazione, la comunica alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento. Essa, però, non è immediatamente efficace, ma lo diventa solo dopo che siano trascorsi 20 giorni da dette comunicazioni e sempre che non sia stato proposto reclamo.
Si deve da ultimo precisare che non è possibile per il notaio incaricato di rogare l’atto, utilizzare l’autorizzazione rilasciata da un altro notaio. Ciò significa che il notaio che rilascia l’autorizzazione deve essere necessariamente lo stesso che poi redigerà l’atto conseguente.
Nel caso di autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare, invece, può poi ovviamente continuare a essere scelto qualunque notaio.
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