L’Agenzia delle entrate risponde ad un richiesta fatta da una società costruttrice
Sono 3 le richieste fatte all’Amministrazione finanziaria
L’impresa costruttrice chiede all’Agenzia delle entrate:
- se tale intervento possa rientrare nell’ambito agevolativo dell’articolo 16, comma 1 – septies del d.l. n. 63 del 2013, considerato che lo stesso non sarà di mera demolizione e ricostruzione dell’edificio ma si tratterà di una operazione più complessa di riqualificazione di un’area, all’esito della quale saranno realizzate palazzine residenziali, con aumento delle volumetrie,
- se entro il termine normativamente previsto del 31 dicembre 2021 sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l’agibilità, a seguito della presentazione al Comune della Comunicazione di fine lavori e della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico;
- quale sia la data ultima per fruire del beneficio in esame. In particolare, chiede se siano agevolabili gli acquisti definitivi posti in essere anche successivamente al 31 dicembre 2021, ma entro i 18 mesi dalla fine dei lavori.
L’Agenzia delle entrate, con riferimento al quesito n. 1, sottolinea come si rileva che la qualificazione di un’opera edilizia (quale risultante dal futuro titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori) spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.
La fruizione della detrazione (articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013) è consentita anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio è determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente.
Per quanto riguarda il quesito n. 3 l’Agenzia delle entrate evidenzia che affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista sisma bonus, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. “Quindi, si ritiene assorbito il quesito n. 2, poiché come appena precisato ciò che rileva, ai fini della possibilità di beneficiare della detrazione, (c.d. sismabonus acquisti) è la stipula dell’atto di acquisto (entro il 31 dicembre 2021) degli immobili oggetto dei lavori che, ovviamente, devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati” si legge nella risposta