Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate
La definizione in parola si perfeziona solo all’esito dell’integrale pagamento delle somme dovute
Con la recente risposta a interpello, n. 364 del 2023, l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in merito alla disciplina della definizione fiscale dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
Il caso di specie
Il contribuente formulava istanza per chiedere (tra le altre cose) all’Agenzia, con riferimento alla disciplina c.d. rottamazione quater, e quindi con riguardo alle cartelle di pagamento ricevuti per cui aveva richiesto la rateizzazione degli importi in 18 rate, se:
- a seguito del pagamento della prima rata la procedura si intenda ”perfezionata” e, per l’effetto, venga ripristinato il credito d’imposta originario ante compensazioni indebite nell’intero ammontare.
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Il parere dell’Agenzia
La definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater) prevede che i debiti in parola possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento, spiega l’Agenzia, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Tuttavia, spiega l’Agenzia, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.
Perfezionamento della definizione
La definizione in parola si perfeziona solo all’esito dell’integrale pagamento delle somme dovute, circostanza che determina la definitiva estinzione del debito residuo e dell’eventuale giudizio pendente.
Più nel dettaglio, la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.