Tra le pregevoli opere presentate all’edizione 2025 del TEFAF Maastricht, un dipinto in particolare ha attirato le attenzioni del pubblico e della critica. Si tratta del quadro attribuito a Gustav Klimt, “[Il] Principe William Nii Nortey Dowuona”, offerto in vendita dalla galleria austriaca Wienerroither & Kohlbacher per la cifra di 15 milioni di euro. Il dipinto risulterebbe essere uscito dall’Ungheria nel 2023, ma sono emersi dei dubbi sulla legittimità della sua esportazione in Austria, creando un caso politico e giuridico.

L’origine del dipinto di Klimt “scoperto” a TEFAF 2025
Il dipinto raffigura il principe William Nii Nortey Dowuona, nipote del re degli Osu, una comunità del Ghana. Fu probabilmente realizzato da Klimt nel 1897, quando il nobile africano partecipò a una delle “mostre etnografiche” al Tiergarten am Schüttel di Vienna. Si trattava di eventi organizzati nel XIX secolo in tutta Europa, in cui rappresentanti di popoli extraeuropei venivano fatti esibire in danze e/o altre attività tipiche dinnanzi al pubblico, all’interno di una ricostruzione del loro milieu tradizionale. È interessante sottolineare che, in tale occasione, il giovane principe fu immortalato anche dal pittore Franz Matsch (1861-1942) e che tale ritratto è oggi nella collezione del Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art del Lussemburgo. Dopo la morte di Klimt (1918), il dipinto rimase nello studio dell’artista, prima di essere offerto in vendita nel 1923 presso la casa d’aste S. Kende di Vienna. Passato nella collezione di Felix Klein ed Ernestine Kreisler – che acquistarono anche il vecchio studio del pittore e lo trasformarono nella loro dimora – il dipinto venne quindi esposto alla mostra commemorativa di Klimt dell’estate del 1928 a Vienna.
In seguito all’annessione dell’Austria alla Germania nazista nel 1938, la famiglia Klein, di origine ebraiche, fuggì nel Principato di Monaco (altre fonti indicano invece Londra, nda), mentre la loro dimora venne confiscata dalle autorità e venduta a una famiglia non ebrea. Soltanto nel 1948 il governo austriaco restituì la dimora alla famiglia Klein, la quale, tuttavia, la trascurò al punto da rivenderla nel 1954 proprio al governo austriaco. Del dipinto, come molti altri beni culturali trafugati o dispersi in quel periodo buio, furono perse le tracce; non si comprende, in particolare, se i signori Klein furono costretti a venderlo durante il loro esilio o se l’opera rimase in Austria.
La ricerca del dipinto non venne però mai veramente abbandonata da parte degli studiosi e, a distanza di 74 anni dalla scomparsa, il ritratto venne inserito nel catalogo generale delle opere di Gustav Klimt (Natter T., Gustav Klimt. The complete paintings, 2012, Köln, Taschen), seppur con una datazione più tarda.
La riscoperta del dipinto
Si è tuttavia dovuto attendere un altro decennio prima che il dipinto facesse nuovamente la sua comparsa, in Ungheria. Nel 2022 il dipinto venne infatti portato dall’attuale proprietario – tutt’ora senza nome – presso un laboratorio di Budapest specializzato in analisi delle opere d’arte (Festményvizsgálati Labor). All’esito delle operazioni, il laboratorio ne riconobbe la paternità in capo a Klimt, anche grazie ad
una iscrizione in tedesco sulla tela che recita “Gustav Klimt Nachlass” (ossia lascito/eredità di Gustav Klimt). Dalle informazioni emerse durante le operazioni, sembrerebbe che il dipinto si trovasse in Ungheria almeno dagli anni 50’ dello scorso secolo, e che l’attuale proprietario lo avesse acquistato nel 2021. Alla luce delle informazioni ricevute, il proprietario avrebbe ricostruito la storia dell’opera e raggiunto un accordo con gli eredi della famiglia Klein, rendendone così possibile la vendita per il tramite della galleria austriaca Wienerroither & Kohlbacher. È però incerto se tale accordo sia intercorso prima o dopo l’uscita del dipinto dall’Ungheria, avvenuta nel 2023.
La discussa esportazione del dipinto dall’Ungheria
Ai sensi della Legge LXIV del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről) per poter legittimamente esportare dall’Ungheria un dipinto non vincolato, che sia stato realizzato da almeno 50 anni e abbia un valore superiore a 1.000.000 fiorini (ad oggi, circa 2505 euro, nda), è necessario ottenere dalle autorità una licenza di esportazione ed il rilascio di un certificato che la accompagni nella circolazione internazionale (art. 56).
L’uscita in via definitiva dall’Ungheria è vietata per i beni che siano stati precedentemente dichiarati di insostituibile e straordinaria importanza per il patrimonio culturale ungherese (art. 47). Non possono tuttavia essere vincolati i beni che non hanno alcuna attinenza con la storia culturale ungherese e che sono stati introdotti nel territorio ungherese da non più di 50 anni. Posto che il dipinto risulterebbe essere stato in Ungheria da circa 70 anni (1950-2022) e che il suo valore è ben superiore al milione di fiorini, si può dunque comprendere come l’uscita del dipinto abbia creato una grossa polemica nell’opinione pubblica magiara. Volendo utilizzare, per analogia, gli elementi di valutazione ex D.M. 537/2017 conosciuti dagli operatori dell’arte italiana, la qualità artistica del dipinto realizzato da Klimt, la sua rarità e la sua importanza iconografica, avrebbero dovuto rendere assai difficile la concessione di un’autorizzazione per l’esportazione da parte dell’Ungheria.
Le autorità ungheresi hanno inizialmente tentato di risolvere la questione affermando che il dipinto fosse in realtà uscito dall’Ungheria in maniera illegittima, in quanto privo di autorizzazione. La tesi è stata abbandonata rapidamente in quanto le autorità austriache – paese in cui si trova oggi il dipinto – avrebbero dimostrato che il Ministero delle Costruzioni e dei Trasporti ungherese avrebbe effettivamente rilasciato una licenza di esportazione in data 21 luglio 2023. Non è però chiaro se il proprietario abbia fornito alle autorità ungheresi le informazioni sulla origine del dipinto e/o sul suo autore. La stessa iscrizione “Gustav Klimt Nachlass” sarebbe (colposamente) passata inosservata ai funzionari dell’amministrazione ungherese, ma non è chiaro se questi abbiano visionato l’opera dal vivo o si siano accontentati di visionare foto della stessa.
La vicenda è dunque un complesso nodo da sciogliere per l’Ungheria. Da un lato, infatti, c’è l’imbarazzo di dover giustificare all’opinione pubblica magiara il rilascio di una licenza di esportazione per un vero e proprio capolavoro; magari facendo appello al fatto che il dipinto non abbia alcuna attinenza con la storia culturale ungherese (anche se nel 1897 esisteva l’impero Austroungarico) oppure contestando la condotta del proprietario che, asseritamente, non avrebbe fornito ai funzionari ungheresi tutte le informazioni sulla provenienza e paternità del dipinto. Informazioni la cui omissione potrebbe essere interpretata da taluni come dolosa o, almeno, colposa. Dall’altro, tuttavia, c’è la difficoltà di intervenire dopo che il proprietario e gli eredi della famiglia Klein hanno raggiunto un accordo, anche alla luce della rinnovata importanza che oggi riveste la tematica della Nazi looted art. Anche l’Ungheria ha infatti aderito (così come l’Austria) ai principi stabiliti dalla Washington Conference on Nazi-Confiscated Art del 1998. L’ottavo principio prevede, in particolare, che “If the pre-War owners of art that is found to have been confiscated by the Nazis and not subsequently restituted, or their heirs, can be identified, steps should be taken expeditiously to achieve a just and fair solution, recognizing this may vary according to the facts and circumstances surrounding a specific case”.
E in Italia? Se la circolazione delle opere d’arte è frutto di errore
Anche l’Italia ha aderito ai Washington Conference on Nazi-Confiscated Art, sicché, qualora la sopra descritta vicenda fosse avvenuta in Italia, anche per le nostre autorità la ricerca di una “just and fair solution” sarebbe stato uno degli obiettivi da perseguire.
Ciò premesso, la giurisprudenza amministrativa italiana ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni su casi in cui il rilascio di un attestato di libera circolazione (ALC) sia stato il frutto (i) di un errore da parte dei funzionari degli uffici esportazione oppure (ii) della mancata fornitura di informazioni in merito alla provenienza e/o alla paternità dei beni culturali.
Com’è noto, l’art. 21nonies L. 241/1990 consente all’amministrazione di annullare in autotutela un provvedimento amministrativo (es. l’ALC), sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi. L’annullamento è espressione di discrezionalità amministrativa, in cui si pongono a confronto l’interesse pubblico – che deve essere concreto ed attuale – all’eliminazione di un atto che si reputa illegittimo e l’interesse (pubblico e privato) al mantenimento dell’atto anche in considerazione dell’affidamento che tale atto può aver ingenerato nel cittadino. Tale facoltà è però limitata nel tempo: trascorso il termine dei 12 mesi, il Ministero della Cultura non può più revocare un ALC, fatta eccezione per il caso in cui lo stesso sia stato rilasciato sulla base di 1) false rappresentazioni dei fatti o 2) dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
La legittimità del termine dei 12 mesi è stata peraltro confermata dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 88 del 2025 (Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi). Nel caso oggetto di analisi, il provvedimento autorizzativo dell’uscita del dipinto si suppone sia stato concesso in data 21 luglio 2023, sicché i 12 mesi previsti dalla normativa italiana sarebbero decorsi nel 2024.
Nondimeno, le autorità potrebbero eccepire che, in fase di presentazione del dipinto all’ufficio esportazione, il proprietario non abbia fornito tutte le informazioni in suo possesso circa la provenienza del dipinto e/o la sua paternità, così violando il principio, di derivazione civilistica, di leale collaborazione reciproca fra cittadino e pubblica amministrazione. Con sentenza pubblicata in data 21 novembre 2023, n. 9962, il Consiglio di Stato (sez. sesta) ha tuttavia chiarito come “La non compilazione di voci non obbligatorie del modello di istanza [per chiedere il rilascio dell’ALC N.d.A.], proprio in quanto mere omissioni di dati non obbligatori, non possono qualificarsi come falsità o elementi inveritieri, risultando assenti piuttosto elementi di maggior dettaglio, che certamente sarebbero potuti essere forniti (e sarebbe stato meglio che lo fossero), ma la cui omissione non era incompatibile con lo stesso format amministrativo”.
Ne consegue che, fintanto non vengano dolosamente/colposamente fornite informazioni false o errate, la mera omissione di informazioni considerate come “non obbligatorie” in fase di richiesta di rilascio dell’ALC non costituisce una fattispecie di “falsa rappresentazione” idonea a consentire il superamento del termine massino dei 12 mesi per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.
Nel caso che ci occupa, le autorità dovrebbero pertanto contestare che le informazioni omesse dovessero essere obbligatoriamente fornite in fase di presentazione della richiesta di autorizzazione; cosa peraltro vera per quanto concerne il sistema italiano, dato che il nuovo modello di denuncia sul S.U.E. richiede obbligatoriamente l’indicazione dell’autore e della provenienza delle opere d’arte. Quanto sopra potrebbe dunque giustificare il superamento del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge 241/1990 e l’annullamento del provvedimento amministrativo precedentemente concesso, qualora fosse accertato che, all’epoca, il proprietario era a conoscenza delle suddette informazioni. Si tratta, sia chiaro, di un vano esercizio di sofistica all’interno di una vicenda in cui troppi aspetti sono ancora da chiarire.

