L’agevolazione sulla prima casa non trova applicazione nel caso di acquisti di abitazione operati, in comproprietà, dai coniugi in separazione dei beni
In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia,
Con una recente sentenza, n. 3123 del 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato l’argomento relativo all’agevolazione prevista sugli acquisti della c.d. prima casa in relazione al regime di comunione, o separazione, dei beni tra coniugi.
Le condizioni per accedere al beneficio
Spiega la Corte di Cassazione che è orientamento consolidato che in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare.
Quale regime patrimoniale?
La circostanza che il beneficio prima casa porti in sé il riferimento residenza della famiglia, implica che la relativa agevolazione opera solo per i coniugi in comunione legale, mentre non può trovare applicazione all’acquisto del diritto di abitazione operato, in comproprietà, dai coniugi in separazione dei beni.
In buona sostanza, osservano i giudici che ai fini dell’agevolazione prima casa quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare.
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Non è possibile fruire dei benefici relativi all’acquisto della prima casa, ove, come messo in evidenza dalla Corte, l’acquisto del diritto assuma una connotazione “egoistica” (o “individualistica”) in capo a ciascuno dei coniugi, e i bisogni della famiglia non sono riferiti al diritto del nucleo familiare in quanto tale.
Ciò considerato, è appena il caso di mettere in evidenza alcuni chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate nell’interpello n. 400/2022, ad avviso della quale, come noto: tra le condizioni per fruire delle agevolazioni “prima casa” vi è, tra l’altro, quella secondo cui nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.