A seguito della modifica, la misura si applica solo ai redditi inferiori ai 600 mila euro
Tra le altre cose il decreto attuativo della legge delega fiscale prevede delle modifiche al regime agevolativo sugli impatriati, il quale comportava delle misure di vantaggio fiscale per i soggetti che trasferivano la loro residenza, dopo essere stati all’estero, in Italia.
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Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati: cosa cambia?
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni
- l’attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno cinque anni consecutivi al trasferimento il lavoratore decade dai benefici e l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché quelli non iscritti alla stessa Anagrafe purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.
Quali differenze rispetto al precedente regime?
Come si evince, se prima i redditi prodotti in Italia concorrevano alla formazione del reddito complessivo al 30% del loro ammontare, ora invece essi concorreranno alla formazione del reddito per il 50%. Viene inoltre eliminata la distinzione che prevedeva l’aumento del beneficio fiscale per coloro che si trasferivano in una delle regioni del Mezzogiorno. La nuova agevolazione, infatti, non prevede distinzioni tra regioni.
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte, la misura varrà solo per i redditi inferiori ai 600 mila euro.
Infine, a differenza di quanto in precedenza previsto, il soggetto che richiede di beneficiare dell’agevolazione dovrà aver trascorso almeno tre anni fuori dall’Italia, non più due, e si deve impegnare a risiedere nel territorio dello Stato per almeno cinque anni.