L’ampia risonanza data dai media alla istituzione negli ultimi anni di trust da parte di personaggi famosi come Draghi, Cucinelli, Antinori, Montezemolo, Dolce e Gabbana se è vero che ha fatto tanto parlare in Italia del trust e contribuito alla diffusione ulteriore dello strumento, ha di converso ulteriormente rafforzato la convinzione dei più che il trust sia “roba da ricchi”, ovvero che si debba necessariamente avere un cospicuo patrimonio per istituire e, soprattutto, assicurare il mantenimento nel tempo di un trust. Non è così.
L’unica vera domanda che un soggetto deve porsi è se il trust risponda ai suoi bisogni. Inoltre, il costo del trust va proiettato anche in un’ottica futura di prevenzione: in questo senso si può paragonare il trust ad un paracadute o ad un’assicurazione sulla vita. Quando un soggetto compra il paracadute o sottoscrive il contratto di assicurazione vita a favore di terzi certo non si augura di doverli utilizzare, ma averli lo aiuta ad affrontare con maggiore serenità le avversità della vita.
È, altresì, fuorviante pensare semplicisticamente che, poiché oggi non si ha alcun problema, il trust non sia necessario. Potrebbe diventarlo nel futuro. Fatte queste premesse, andiamo adesso a vedere quale è il costo legato alla progettazione e all’istituzione di un trust, nonché patrimoniale del cliente e delle finalità che esso vuole perseguire mediante l’istituzione di un trust e la conseguente redazione di un atto le cui clausole rispecchino i suoi desiderata richiedono, all’operatività concreta dello stesso.
Il primo costo è quello legato alla progettazione ed alla redazione dell’atto istitutivo di trust. L’entità di tali costi non è standardizzabile, né dipende dal valore dei beni segregati, ma è legata alla complessità dell’operazione posta in essere. Al fine di determinare tali importi è bene ragionare sulle caratteristiche del soggetto disponente e sulle sue volontà, piuttosto che sulle peculiarità dei beni segregati: proprio per questo motivo hanno scarsa attendibilità i preventivi redatti automaticamente sulla base dei beni da segregare quali si ottengono facilmente anche su alcuni siti internet nazionali, poiché si tratta, com’è facile immaginare, di calcoli assai sommari, che difficilmente potranno restituire una cifra corrispondente al reale costo delle operazioni, le quali, proprio per il loro carattere altamente tailor made, avranno costi personalizzati e non standardizzabili.
Accade poi che soggetti con grandi disponibilità abbiano esigenze di base da soddisfare, laddove, invece, un soggetto con modeste possibilità può avere gravi problemi da risolvere. In linea generale, è, comunque, possibile indicare un ordine di costi che parte da euro 10.000,00/15.000,00 con la possibilità che siano raggiunte cifre superiori. In secondo luogo, esigenze di pubblicità e data certa hanno fatto sì che la prassi dei trust interni preveda che l’atto istitutivo di trust sia sottoscritto innanzi ad un notaio, ciò che comporta un costo anche se alquanto contenuto (tra i 1.500,00 ed i 3.000,00 euro).
Laddove, poi, si segreghino in trust beni mediante atto pubblico è necessario considerare fra i costi l’onorario del notaio per i relativi atti di trasferimento. Ricordo che l’intervento del notaio è obbligatorio solo per i trasferimenti di proprietà di beni immobili, mobili registrati e quote di s.r.l. anche se a mio avviso sarebbe opportuno che anche dotazioni di beni di altra natura (ad esempio liquidità/strumenti finanziari) rivestano tale forma. L’onorario applicato dal professionista in questi casi è, di regola, assimilabile a quello dallo stesso richiesto per un atto di compravendita avente ad oggetto i medesimi beni.
Una volta istituito, poi, il trust richiede una serie di costi per la gestione da parte del trustee del fondo in trust. Anche a tal proposito, come per la prima fase, benchè diverse siano le motivazioni, non è possibile indicare un costo standard poiché, a seconda della tipologia di beni costituenti il fondo in trust ma, soprattutto, dell’attività richiesta per ciascuno di tali beni, vi saranno oneri gestori differenti in capo al trustee – eventualmente coadiuvato in tali attività dai professionisti di fiducia del cliente – e quindi costi differenti a carico del trust.
Neppure il valore del bene può essere pienamente indicativo del costo di gestione del medesimo da parte del trustee, poiché, ad esempio, è possibile che sia stato segregato in trust un immobile del valore di cinque milioni di euro che, tuttavia, può non comportare una gestione gravosa da parte del trustee; di converso, il trustee può essere proprietario di un immobile di modesto valore, ma la cui gestione è complessa in quanto, ad esempio, è locato ad un inquilino moroso.
Per dare, comunque, un ordine di idee possiamo affermare che la prassi dei trust interni vede il più delle volte applicare dal trustee:
- un compenso per l’attività di gestione ordinaria del fondo in trustil cui valore ordinariamente è fisso per gli immobili (tendenzialmente spaziando da un minimo di 1.500/3.000 euro relativamente ad un immobile in nuda proprietà ad un massimo di 10.000,00/15.000,00 euro per un immobile in piena proprietà), mentre per partecipazioni societarie e liquidità/strumenti finanziari è pari ad una percentuale (che va da un massimo dello 0,20% ad un minimo dello 0,05% con tariffe decrescenti man mano che aumenta il valore del bene) calcolata sul patrimonio netto della società nel primo caso e sul controvalore dei beni medesimi nel secondo caso;
- una tariffa oraria (intorno a 250 euro) per la gestione straordinaria del fondo in trust. Vanno inoltre tenuti presente i compensi (pagati sulla base di tariffe professionali o fofettariamente) per la funzione di guardiano quando questa sia esercitata da soggetti estranei al nucleo familiare del disponente.
Ultime due note conclusive riguardano:
- il caso di sostituzione del trustee nel corso della durata del trust: in tale ipotesi, laddove il fondo in trust sia costituito da beni per il cui trasferimento dal vecchio al nuovo trustee è necessario l’intervento di un notaio, si devono considerare sia gli oneri notarili (assimilabili a quelli sopraindicati con riguardo alla fase iniziale di segregazione in trust di beni) che i costi connessi al compenso richiesto dal trustee uscenteper il passaggio di consegne e gli adempimenti collegati;
- il sopravvenire del termine finale di durata del trust: in tale ipotesi si rileva che la prassi dei trust interni non prevede alcuna penale di estinzione da corrispondere al trustee una volta raggiunto il termine finale di durata del trust. Analogo discorso vale nei casi di estinzione anticipata del trust o di sostituzione del trustee.