Il codice civile prevede infatti che non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (articolo 171, comma 1, c.c.).
Per i beni di uso strettamente personale (c), per quelli utilizzati per il lavoro (d) e per i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali (f) l’esclusione dalla comunione opera solo quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto e a condizione che a tale atto abbia preso parte anche l’altro coniuge (articolo 171, comma 2, c.c.).
In particolare, è stato precisato che ai fini dell’esclusione dalla comunione legale dei beni citati sopra (lettere c, d e f), acquisiti da uno dei coniugi dopo il matrimonio, occorre non solo la partecipazione dell’altro coniuge all’atto ma anche il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene. Devono inoltre ricorrere gli altri presupposti di esclusione previsti per i singoli beni così come elencati da ciascuna delle lettere citate sopra (Cass. sezioni unite n. 22755 del 28/10/2009).
Ne consegue che l’esclusione del bene dalla comunione legale opera, per tali categorie di beni, al ricorrere di entrambi i seguenti presupposti:
- la natura personale del bene e
- il consenso all’ “acquisto esclusivo” manifestato dal coniuge non intestatario del bene nell’atto di acquisizione del bene.
Per i beni rientranti invece nelle altre lettere (a, b, e) non è necessaria né la partecipazione né la dichiarazione dell’altro coniuge. Ad esempio, con specifico riferimento ai beni acquisiti dal coniuge tramite donazioni (lettera b) non è richiesta dalla norma la necessaria partecipazione all’atto dell’altro coniuge ai fini della sua esclusione dalla comunione legale (Cass. n. 14197 del 05/06/2013). Quanto precede vale anche per le donazioni indirette che ricorrono quando il donante paga il prezzo del bene dovuto dal beneficiario (es. il padre che paga il prezzo della casa del figlio). Ciò che assume invece rilievo è l’accertamento della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto: se proveniente da donazione è da escludere che il bene ricada nella comunione (b). Salvo ovviamente che il beneficiario della donazione non decida di cointestare autonomamente il bene anche a favore dell’altro coniuge. Se poi il bene viene acquisito dal coniuge beneficiando in parte di una donazione indiretta e in parte con denaro non personale la proprietà sarà esclusiva del coniuge beneficiario solo per la parte proveniente dalla donazione e rientrerà invece in comunione per la parte rimanente (Cass. n. 20336/2021 del 16/07/2021).