Proventi illeciti: quando sono inclusi nella base imponibile?

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I proventi illeciti qualora non siano altrimenti classificabili sono considerati alla stregua di redditi diversi

I proventi da attività illecite sono esclusi dalla base imponibile qualora il provvedimento ablatorio sia intervenuto nel medesimo periodo d’imposta in cui si è consolidato il reddito

Anche il provento illecito costituisce reddito imponibile, nell’ambito dell’anno di percezione

Anche i proventi illeciti possono essere tassati. È questo
uno dei principi ricavabili da una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
n. 28412 del 2022
.

Più nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno affermato che devono ritenersi imponibili i proventi illeciti al ricorrere di almeno due condizioni, vale a dire: 

  • quando i proventi siano ascrivibili ad una delle categorie reddituali previste dal sistema delle imposte dei redditi; 
  • quando i proventi non siano o non siano stati ancora soggetti a sequestro o confisca penale.

È bene specificare che ai sensi dell’art. 36 Tuir, ove i
proventi illeciti non siano ascrivibili ad una specifica categoria reddituale,
questi saranno ricondotti sotto la categoria dei redditi diversi
.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, verrà escluso
l’assoggettamento a tassazione
dei proventi illeciti quando sia intervenuto un
provvedimento ablatorio nel medesimo periodo d’imposta in cui si è consolidato
il reddito. I proventi da attività illecite sono perciò esclusi dalla base
imponibile soltanto qualora il provvedimento ablatorio sia intervenuto nel
medesimo periodo d’imposta in cui si è consolidato il reddito, in quanto se l’ablazione
interviene nello stesso periodo di imposta, viene meno il presupposto del
possesso del reddito prima dell’insorgenza dell’obbligo dichiarativo.

 

Al contrario, ove si crei una divaricazione di
periodo d’imposta tra la percezione del reddito e l’applicazione della confisca
o del sequestro
, le imposte devono essere versate sui proventi conseguiti
dall’illecito penale.

Osservano i giudici, richiamando una precedente pronuncia, che non può ritenersi profitto del reato, e come tale non è legittimamente confiscabile, il “corrispettivo di una prestazione lecita, regolarmente eseguita dall’obbligato“, benché nell’ambito di un rapporto contrattuale inquinato, nella fase di formazione o in quella di esecuzione, dalla commissione di un reato.

In conclusione, nel caso in cui venga accertata la
percezione di somme derivanti da reati, quali ad esempio corruzione,
concussione o truffa
, deve essere valutata l’imponibilità di tali proventi
illeciti secondo le ordinarie categorie di reddito ex art. 6 del Tuir, e comunque
alla stregua di redditi diversi.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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