Chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione deve provare i presupposti che legittimano la richiesta
L’agevolazione, tra le altre cose, prevede l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta al 4% per le cessioni di abitazioni non di lusso, ancorché non ultimate, “purché permanga l’originaria destinazione”
Con una recente sentenza, n. 26880 del 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di agevolazioni prima casa, con particolare riferimento alla categoria degli immobili di lusso, i quali sono esclusi dal novero degli immobili agevolabili.
Nel caso di specie la Corte ha specificato che è onere del contribuente dimostrare che l’immobile non ricade nella categoria di immobili di lusso e che, per tale ragione, può rientrare nella disciplina dell’agevolazione.
Infatti, come riportano i giudici di legittimità: in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta dell’esenzione o dell’agevolazione.
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Immobili di lusso e superficie utile
Come affermano i giudici: in tema di agevolazioni cd. «prima casa», ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere «lussuoso» dell’immobile.
Da ciò ne deriva, osservano i giudici, che il concetto di superficie «utile» non può restrittivamente identificarsi con la sola «superficie abitabile».
Sono esclusi dalla superficie «utile» dell’unità immobiliare i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine.
Per provare il rispetto delle norme relative ai presupposti per la concessione della suddetta agevolazione, volti a giustificare una riduzione dell’imposta, la parte contribuente deve dimostrare la destinazione delle superfici.
L’agevolazione prevede infatti l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta al 4 per cento per le cessioni di abitazioni non di lusso, ancorché non ultimate, «purché permanga l’originaria destinazione».
Ciò che se ne ricava è che, considerato che l’agevolazione “prima casa” è esclusa per le abitazioni di lusso, la metratura della superficie utile (secondo la previgente disciplina) è uno dei parametri da tenere in considerazione. E sarà onere del contribuente dimostrare la destinazione dei relativi ambienti, la cui metratura incide sulla superficie utile.
In conclusione, infatti, in tema di agevolazioni “prima casa”, ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso (che esclude il beneficio) la superficie utile deve essere determinata con riferimento all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo a esprimere il carattere “lussuoso” dell’immobile.