La stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà
L’imposta di registro pagata per registrare il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita
I processi di digitalizzazione, smaterializzazione e trasmissione telematica dei documenti hanno da tempo investito la pubblica amministrazione.
Tuttavia, sono molti i settori dove è ancora necessario ampliare la portata dei servizi digitali e, conseguentemente, facilitare i contribuenti e i cittadini nell’adempimento dei numerosi oneri cui sono tenuti.
In questo senso è sicuramente da apprezzare l’attivazione del servizio che permette di registrare online, e trasmettere, all’amministrazione finanziaria i preliminari di compravendita degli immobili.
Il nuovo servizio di registrazione online
A partire dal 7 marzo è possibile registrare i contratti preliminari di compravendita attraverso una procedura telematica.
In questo modo, tanto i contribuenti quanto gli intermediari potranno risparmiare tempo, in quanto con un clic sara possibile:
- calcolare l’ammontare delle imposte dovute
- effettuare il pagamento delle imposte
- registrare il contratto preliminare senza recarsi presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia entro i 30 giorni previsti dalla data di stipula dell’atto.
Si potrà effettuare quanto sopra attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, compilando il modello Rap.
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Contratto preliminare: quando deve essere registrato e a cosa serve la registrazione?
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione mentre, se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.
Per la registrazione sono dovute, chiarisce l’Agenzia:
- l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita
- l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe
- se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro.
Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:
- allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria
- al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.
In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.
Ove, osserva l’Agenzia delle entrate, nel contratto preliminare non sia specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita.
Quanto all’utilità del preliminare, la stipula di detto contratto fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà. Ciò comporta che, in linea generale, il venditore rimane libero di alienare l’immobile ad altra persona.
Tuttavia, attraverso lo strumento della registrazione del contratto preliminare nei registri immobiliari le eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.
In buona sostanza, la registrazione del contratto preliminare tutela il compratore da eventuali vicende legate all’immobile, successiva alla registrazione del preliminare, poste in essere dal venditore a favore di terzi e a danno del compratore.