La tokenizzazione dell'arte e le nuove sfide per il mercato

Silvia Stabile
Silvia Stabile
6.5.2021
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Dal record dell'Nft di Beeple (febbraio 2021) in poi, è stato tutto un susseguirsi di scambi e aste di opere d'arte tokenizzate. Ma cosa porta a casa il collezionista quando acquista un Nft? Quali le vere implicazioni in termini di diritto d'autore? Qui una interessante disamina tecnica
È del 15 aprile scorso la notizia che Sotheby's ha lanciato la sua prima asta Nft (Non-fungible token) di opere digitali dell'artista Pak, sulla piattaforma Nifty Gateway, realizzando un totale di $17 milioni.
Del resto, sono trascorsi molti anni da quando il graphic designer, classe 1981, Mike Winkelmann, aka Beeple, ha pubblicato per la prima volta un'opera d'arte digitale. E lo ha continuato a fare giorno dopo giorno, per 13 anni e mezzo, creando e caricando online nuovi particolari di questa opera che ha chiamato “everyday”. Il collage di questi frammenti digitali “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS” – un'opera d'arte digitale con un unico e solo Nft associato all'opera stessa – è stato recentemente venduto in asta da Christie's, realizzando $69.346.250 (partendo da una prima offerta di $100), così creando un caso mondiale di cui ha parlato tutta la stampa internazionale.
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Beeple, THE FIRST EMOJI, 1 September 2020, from EVERYDAYS. Courtesy the artist

La tokenizzazione invade anche il catalogo d'asta


La casa d'aste, una delle più influenti sul mercato, ha accettato di vendere l'opera in cambio di Ether, la criptovaluta nativa della blockchain Ethereum, proveniente da “portafogli” digitali (wallet) custoditi solo su piattaforme autorizzate da Christie's (Coinbase Custody Trust; Coinbase, Inc.; Fidelity Digital Assets Services, LLC; Gemini Trust Company, LLC; Paxos Trust Company, LLC).

E' forse la prima volta che ci troviamo di fronte a una singolare descrizione di un'opera d'arte, sul catalogo d'asta online, che, oltre alle consuete informazioni su autore, titolo dell'opera, dimensioni, data di esecuzione, provenienza, cita anche il numero associato al token (token ID: 40913), l'indirizzo del wallet (wallet address: 0xc6b0562605D35eE710138402B878ffe6F2E23807), l'indirizzo dello smart contract (smart contract address: 0x2a46f2ffd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756), ossia l'insieme di istruzioni memorizzato sulla blockchain, scritto con linguaggio informatico di programmazione, non modificabile in quanto presente sulla catena di blocco.

La particolarità della tecnica è espressa in .jpg, le dimensioni in pixels (21,069 x 21,069 pixels) e la codifica in bytes (319,168,313 bytes). Si legge poi che si tratta di un “non-fungible token”, coniato il 16 febbraio 2021, specificando infine che si tratta di un'opera in “unico” esemplare. Veramente straordinario il prezzo battuto se ci soffermiamo a pensare che si tratta di un Nft pagato con una moneta digitale.

Ma cosa porta a casa il collezionista quando acquista un Nft?


Essenzialmente si tratta di un “certificato” che attribuisce unicità al token, garantisce la provenienza e costituisce la proprietà di un asset digitale o anche materiale. I token in sostanza possono essere tracciati e commercializzati; ciascun token è unico e diverso uno dall'altro; non sono intercambiabili.

Con gli Nft possono essere tokenizzati beni fisici o beni nativi digitali e la proprietà può essere anche frazionata, consentendo la disintermediazione e lanciando nuove sfide sul mercato dell'arte. Altra particolarità dello standard di Nft (Ethereum Request for Comments 721 o ERC-721), utilizzato per arte e collectibles, consiste nel generare una royalty eterna per ogni vendita successiva alla prima, attribuita al creatore dell'Nft o al titolare dei diritti; e ciò al fine di sostenere e finanziare gli artisti e i creatori di Nft.

Una sorta di diritto di seguito che, come noto, negli Stati Uniti non è riconosciuto, per legge, agli artisti delle arti visive, come invece nei paesi dell'Unione Europea. Il pagamento della royalty è volontaria, come richiesto dallo standard EIP-721, include trasferimenti di Nft tra wallet e non implica sempre una vendita. I mercati e singoli individui implementano questo standard recuperando informazioni sul pagamento della royalty, pagando la royalty dovuta all'indirizzo del destinatario della royalty e notificando il contratto Nft del pagamento avvenuto.

Tokenizzazione e diritto dell'arte: quali le nuove sfide?


Sovviene dunque una domanda che ci si pone ogniqualvolta nasce un nuovo strumento di innovazione, come è già avvenuto per il World Wide Web negli anni '90, per le opere d'arte in 3D, le opere digitali, le opere create con l'Intelligenza Artificiale, e ora per i Non-fungible token. A quali sfide è chiamato il diritto dell'arte? Quali sono le implicazioni giuridiche?

Diritti d'autore e proprietà sono i principali quesiti nel campo degli Nft. Sovente il certificato è collegato a un'opera digitale che è conservata su una piattaforma come, ad esempio, OpenSea o Nifty. Se acquisto un Nft dovrei assicurarmi prima che il creatore abbia titolo e che abbia anche i diritti per creare e commercializzare quell'opera. La questione è ancora più evidente quando si tratti di opere derivate da precedenti creazioni nel qual caso occorrerà accertarsi che l'artista abbia acquisito quanto meno il consenso dell'autore originario per poter realizzare la creazione digitale.

Tokenizzare gli Old Master: le nuove frontiere del futuro


Diverso ancora è il caso in cui l'Nft sia associato a un Old Master come nel recente caso dell'Nft “Salvator Metaversi”, riproduzione del “Salvator Mundi”, coniato da Ben Lewis, l'autore di “The Last Leonardo” (2019, William Collins). Sebbene l'opera sia di pubblico dominio, in quanto i diritti d'autore sono spirati per il decorso del termine, l'immagine che riproduce il controverso dipinto attribuito a Leonardo è nella disponibilità del creatore dell'Nft?

In questo contesto, ancora una volta, l'opportunità di condurre una due diligence legale è altamente consigliata: prima dell'acquisto, sarà necessario appurare se e in che misura il creatore dell'Nft abbia il diritto di tokenizzare – riprodurre cioè in formato digitale l'opera esistente nel mondo reale – o abbia in concreto realizzato in via autonoma e originaria l'opera digitale; e ancora se e in che misura la piattaforma utilizzata per lo scambio sia affidabile anche in termini di stabilità e di tenuta nel tempo. Cosa accadrebbe se la piattaforma un giorno chiudesse? L'opera svanirebbe?
Silvia Stabile è un avvocato specialista in diritto dell’arte e dei beni culturali con esperienza consolidata e ventennale nel settore della creatività in tutte le sue espressioni. Of counsel di BonelliErede, è membro dei Focus team arte e beni culturali, alta gamma, private clients.

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