Il regime di favore rimane valido per i nove periodi d’imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale
Nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva del 7% rientrano gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso banche estere
Il cd. regime dei pensionati, introdotto con la legge di Bilancio 2019 è disciplinato ai sensi dell’art. 24-ter del Tuir, a mente del quale i contribuenti che percepiscono redditi da pensione estera che sono intenzionati a trasferirsi in Italia possono beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 7%.
Ai fini dell’applicazione del regime in commento, detti soggetti devono essere stati residenti all’estero per almeno i cinque periodi di imposta precedenti alla richiesta di applicazione del regime e devono trasferire la propria residenza fiscale in Italia presso un comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, se situato in una delle Regioni del Sud Italia o, ancora, in un comune di 3.000 abitanti se situato in una delle zone colpite dagli eventi sismici. Il regime di favore rimane valido per nove periodi d’imposta successivi al periodo in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale.
E invero, stando al parere reso dall’Agenzia dell’entrante, nella risposta ad interpello n. 766/2021, la flat tax del 7% per i pensionati esteri si applica anche sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di lingotti d’oro o materiali preziosi detenuti in banche estere.
Come avverte l’Agenzia, i titolari di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno possono optare per l’assoggettamento all’aliquota del 7% dei redditi prodotti all’estero di qualunque categoria.
Come avverte l’Agenzia riferendosi al caso sottoposto dall’istante, in ragione del fatto che il regime di imposizione sostitutiva di cui all’art. 24-ter del Tuir riguarda i “redditi di qualunque categoria” prodotti all’estero, si deve ritenere che rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso le banche estere, nonché eventuali plusvalenze che si dovessero generare dalla cessione dei lingotti d’oro, detenuti nelle cassette di sicurezza presso banche estere.