Le recenti risposte a interpello e sentenze della Corte di Cassazione in tema di art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 (“TUSD”) offrono nuovi spunti sulla nozione di controllo rilevante ai fini dell’esenzione. Il tema assume particolare rilievo nei trasferimenti di partecipazioni in holding, nelle riorganizzazioni successive e nelle società di persone.
Il controllo di diritto non è solo un dato formale
Per le partecipazioni in società di capitali, l’esenzione è subordinata all’acquisizione o integrazione del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., nonché al relativo mantenimento per almeno cinque anni.
Sebbene il riferimento al controllo di diritto, in linea di principio, dovrebbe ancorare il beneficio a un criterio formale, fondato sulla maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le più recenti indicazioni di prassi e giurisprudenza valorizzano anche l’effettività del potere attribuito al beneficiario.
In questa prospettiva, possono assumere rilievo ostativo le prerogative conservate dal disponente, ove idonee, nel complesso, a comprimere l’autonomia decisionale del beneficiario o a incidere in modo determinante sulla governance della società trasferita. Tra queste rientrano, a seconda delle fattispecie, diritti amministrativi, poteri di veto su decisioni rilevanti, clausole di gradimento, diritti di rappresentanza nelle assemblee delle partecipate e quorum statutari rafforzati (Risposte nn. 115/2026 e 143/2026, quest’ultima da considerare anche per i profili di indebito vantaggio economico).
Il controllo richiesto dalla norma viene quindi apprezzato non solo in termini quantitativi, ma anche alla luce della concreta possibilità per il beneficiario di esercitare i diritti correlati alla partecipazione di maggioranza ricevuta senza interferenze decisive del disponente.
Casi particolari affrontati dalla Cassazione
In alcune recenti pronunce relative all’usufrutto su partecipazioni, la Cassazione ha escluso l’esenzione in una fattispecie in cui, pur essendo stata donata la nuda proprietà dell’intero capitale sociale, il voto sulla distribuzione degli utili — materia rientrante nella competenza dell’assemblea ordinaria — era rimasto in capo all’usufruttuario (Cass. nn. 6614 e 6616/2026).
Tale interpretazione attribuisce rilievo decisivo a una prerogativa che, pur potendo incidere sulla struttura finanziaria della società, attiene prevalentemente alla dimensione economico-patrimoniale del rapporto sociale, più che alla governance in senso stretto. Ne deriva una lettura più sostanziale del controllo, che finisce per restringere sensibilmente l’accesso al beneficio. Un possibile correttivo potrebbe consistere nel distinguere tra il voto sulla distribuzione degli utili e un limitato potere di veto dell’usufruttuario, volto soltanto a evitare che tale distribuzione sia sistematicamente preclusa (cfr. Risposta n. 271/2025).
Diverso è il caso del trasferimento di una partecipazione pari al 50%, accompagnata da una clausola statutaria di unanimità. In tale ipotesi, la Cassazione ha escluso l’esenzione sul presupposto che un simile assetto attribuisca, al più, un potere di veto, idoneo a impedire una decisione ma non a determinarne positivamente l’esito (Cass. n. 6799/2026), escludendo di fatto situazioni di controllo congiunto rilevanti ai fini di altri comparti impositivi.
Holding e riorganizzazioni successive: dove si verifica il controllo?
Con riferimento ai trasferimenti di partecipazioni in holding, già prima della riforma, era emersa la tendenza a verificare il requisito dell’esenzione non soltanto con riferimento alla società formalmente trasferita, ma anche guardando alla realtà imprenditoriale sottostante, secondo un approccio di tipo look-through (Risposta n. 552/2021; Cass. n. 6082/2023).
Le indicazioni più recenti sembrano muoversi in modo non del tutto univoco. Da un lato, è stato ritenuto che una riorganizzazione realizzata nel quinquennio mediante scissione proporzionale a favore di una newco holding e successivo conferimento alla stessa delle partecipazioni nella società operativa non determini, di per sé, la decadenza dall’esenzione, purché i beneficiari mantengano il controllo sia della holding sia, indirettamente, della società originariamente donata (Risposta n. 11/2026).
Dall’altro lato, la giurisprudenza di merito ha adottato un approccio più prudente, ritenendo che, nel caso di trasferimento di partecipazioni in holding, la verifica delle condizioni dell’esenzione possa estendersi anche alle società operative sottostanti, soprattutto quando una successiva riorganizzazione comporti la perdita del controllo su queste ultime (CGT Taranto n. 72/2026, ancorché basata sulla disciplina previgente).
Resta quindi centrale il tema del livello al quale il controllo deve essere verificato: se soltanto sulla società le cui partecipazioni sono trasferite o anche, in chiave sostanziale, sulla realtà imprenditoriale sottostante. L’approccio look-through può indurre a valorizzare anche il controllo sulle partecipate, ma non dovrebbe tradursi in un automatismo sfavorevole ogniqualvolta la holding sia dotata di effettiva sostanza economica e svolga una funzione reale di capogruppo, attraverso la gestione degli investimenti e delle partecipazioni (anche di minoranza) detenute.
E per le società di persone?
Un discorso parzialmente diverso vale per le società di persone, rispetto alle quali non opera il requisito del controllo di diritto ex art. 2359 c.c., proprio delle società di capitali. In tali ipotesi, assumono rilievo la qualità di socio, la prosecuzione dell’attività e il mantenimento della partecipazione per il periodo richiesto dalla norma (Cass. n. 7619/2026).
Anche in questo caso, tuttavia, la verifica non può essere meramente formale. L’esenzione può infatti essere esclusa quando, nonostante il trasferimento della partecipazione, gli assetti di governance lascino al disponente la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società, impedendo un effettivo subentro del beneficiario nella posizione sociale e nella gestione dell’attività (Risposta n. 116/2026).
