Il settore della nautica da diporto rappresenta un’eccellenza italiana, con yacht rinomati a livello globale per qualità ed eleganza. L’Italia detiene una posizione di rilievo nella produzione di superyacht, con una quota del 54% del mercato mondiale: ma solo il 6,5% dei superyacht mondiali batte bandiera italiana. Quali sono gli aspetti fiscali legati alla proprietà e all’utilizzo di queste imbarcazioni? Ne abbiamo parlato con Pietro Ebreo, fondatore dello studio tributario e societario Ebreo e Partners, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Adjunct Professor di Fiscalità delle Imprese presso la GSoM del Politecnico di Milano.
Dottor Ebreo, ci può spiegare innanzitutto quali tasse si devono considerare quando si acquista e si possiede uno yacht? E per quanto riguarda l’Iva e le imposte dirette, quali sono le regole principali per poter dedurre o detrarre i costi, e come funziona la gestione degli ammortamenti nel caso l’imbarcazione venga usata per attività commerciali?
Il trattamento fiscale delle imbarcazioni (come anche degli aeromobili) sconta una particolare attenzione del legislatore volta a evitare che lo schema societario possa essere utilizzato per un uso improprio, beneficiando così della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi di acquisizione e di mantenimento.
Per tale motivo la legislazione fiscale è strutturata in modo tale da prevedere delle condizioni “rafforzate” per il riconoscimento agli effetti fiscali; infatti, la detrazione dell’Iva (art. 19-bis1), lett. b, del Dpr. n. 633/72) e la deducibilità dei costi (art. 164-bis del Tuir) relativi all’acquisizione (acquisto, leasing, noleggio) di imbarcazioni (e aeromobili) è limitata ai casi in cui l’imbarcazione costituisce un bene oggetto dell’attività propria dell’impresa (per esempio, un’imbarcazione oggetto di compravendita o utilizzata per il charter nautico) ovvero sia utilizzata esclusivamente come bene strumentale all’attività propria dell’impresa (come un’imbarcazione utilizzata da una scuola di navigazione). Al di fuori dai casi previsti, quindi, il fisco pone un limite assoluto prevedendo la inibizione della detrazione dell’Iva e del riconoscimento della deducibilità dei costi, anche se l’imbarcazione costituisce un bene strumentale “ordinario” dell’impresa (come un’imbarcazione aziendale utilizzata per gli spostamenti del personale dell’impresa), in quanto mancherebbe il requisito della strumentalità all’attività propria dell’impresa. Una espressa limitazione totale è poi prevista per gli artisti e professionisti, per i quali l’Iva e i costi non sono mai riconosciuti ai fini fiscali.
Per completezza, il medesimo trattamento è riservato ai costi di mantenimento e cioè ai beni e servizi funzionali all’utilizzo dell’imbarcazione, quali i ricambi, i carburanti e i lubrificanti, i servizi di manutenzione, riparazione ecc.
Quali sono le opzioni più comuni e pratiche per acquistare e gestire uno yacht, per esempio attraverso società di leasing, consorzi o magari società estere?
Qualora lo yacht venga destinato all’esercizio di attività commerciali, quali quella di charter nautico, occorre tenere in considerazione non soltanto la variabile fiscale ma anche quella della responsabilità per gli eventuali danni procurati a cose e persone; per tale motivo, si ricorre all’utilizzo di società di capitali con responsabilità limitata, tipicamente nella forma della srl, ovvero della spa per le attività di maggiori dimensioni.
L’utilizzo delle società estere è meno consigliabile dal momento che se l’attività è esercitata o riferita al territorio italiano, di fatto si avrebbe in Italia un stabile organizzazione del tutto assimilata ai fini fiscali ad una società di capitali italiana.
Sovente si ricorre alla iscrizione dell’imbarcazione in registri navali esteri per i minori requisiti richiesti rispetto alle imbarcazioni che battono bandiera italiana.
Come cambia il trattamento fiscale di un’imbarcazione usata per scopi personali rispetto a quella destinata ad attività commerciali?
Per principio generale, l’uso personale di un bene d’impresa da parte dell’imprenditore o di suoi familiari, fa venir meno il requisito dell’inerenza del bene all’attività dell’impresa stessa con la conseguenza che l’Iva diviene non detraibile e i costi di acquisizione e di mantenimento divengono non deducibili ai fini della determinazione del reddito.
Tuttavia, l’art. 49-bis del Codice della Nautica da diporto (D.Lgs. n. 171/2005), prevede un particolare regime di tassazione agevolata, con tassazione sostitutiva al 20% dei ricavi, per l’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni da diporto, dando una “patente” di non commercialità a tale attività. L’obiettivo dichiarato è la incentivazione della nautica da diporto e il turismo nautico.
Tale regime è previsto ove lo yacht sia posseduto da soggetti “privati” (non dotati di partita Iva), e lo stesso venga concesso in noleggio per un periodo non superiore a 42 giorni, anche non consecutivi, nell’anno solare; lo yacht può anche essere dotato di equipaggio. Il medesimo regime è applicabile anche ai soggetti imprenditori, normalmente società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione di imbarcazioni.
Non superando il limite dei 42 giorni si ha quindi la possibilità di svolgere una attività profit senza che la stessa costituisca, anche per i soggetti non imprenditori, esercizio di attività commerciale, con l’insorgenza dei conseguenti obblighi ordinari come l’apertura della partita Iva e la tenuta della contabilità. Per converso, per le imprese rimane ferma l’impossibilità di detrarre l’Iva e di dedurre i costi dell’imbarcazione. Per ogni anno, i ricavi da noleggio occasionale vengono indicati nella dichiarazione dei redditi assolvendo l’imposta sostitutiva del 20% da versare entro la scadenza per il saldo. Dal punto di vista formale, per fruire di tale regime occorre effettuare per ogni contratto delle apposite comunicazioni telematiche preventive all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto competente. L’omissione di tali adempimenti, così come il superamento dei 42 giorni, fa decadere dal regime opzionale con la perdita della “patente di non commercialità” e genera i conseguenti obblighi di assolvimento dell’Iva e delle imposte sui redditi secondo le norme canoniche.
Come si integrano questi modelli di gestione con le normative italiane, in particolare per quanto riguarda la territorialità dell’Iva e i principi contenuti negli articoli 7-quater e 7-sexies del DPR 633/1972?
Il regime di territorialità IVA per il settore nautico è complesso e varia in base alla durata e al tipo di contratto di sevizi (leasing, noleggio ecc.). Per i contratti B2B a breve termine (fino a 90 giorni) e B2C a lungo termine (oltre 90 giorni), l’IVA è dovuta solo sulla quota del corrispettivo che corrisponde all’utilizzo dell’imbarcazione nel territorio dell’Unione Europea. Ad esempio, se il 45% dell’utilizzo avviene in acque comunitarie, l’IVA si applica solo su quella percentuale, con una riduzione proporzionale dell’imposta dovuta.
La prova dell’utilizzo in territorio UE spetta al locatario o noleggiatore, seguendo specifiche modalità tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Ogni anno è necessario trasmettere due comunicazioni: una preventiva e una consuntiva. L’IVA viene inizialmente applicata in acconto e successivamente a saldo, con eventuali conguagli finali.
Atre regole valgono per i contratti di servizi B2B a lungo termine o per i B2C a lungo termine dove l’Iva è tutta dovuta rispettivamente nel paese del committente o del prestatore del servizio.
Quali opportunità offre la normativa fiscale italiana per chi decide di investire in yacht destinati al charter? E ci sono rischi fiscali o possibili contestazioni a cui gli operatori devono prestare attenzione, alla luce delle pratiche recenti dell’Agenzia delle Entrate?
Ove l’attività di charter nautico sia effettivamente esercitata (e non si limiti soltanto ad una previsione formale dell’oggetto della società), non si pongono particolari problematiche sotto il profilo fiscale. Al riguardo, si rileva come la regola aurea è che il socio della società o i suoi familiari che utilizzino lo yacht devono essere considerati come dei normali clienti e agli stessi devono essere applicate le medesime condizioni economiche (compresi gli sconti di mercato) riservate ai soggetti terzi. Ove invece i soci o i familiari fruiscano dello yacht a titolo gratuito (o a condizioni inferiori da quelle ordinarie di mercato) il fisco reagisce penalizzando la società proprietaria dell’imbarcazione disconoscendo la deduzione dei costi con accertamento delle imposte e irrogazione delle sanzioni (art. 2, comma 36-quaterdecies, DL n. 138/2011).
Inoltre, la differenza tra il prezzo ordinario e quello effettivamente praticato per l’uso dello yacht, costituisce reddito tassabile in capo al socio della società o ai familiari, sempre secondo il Tuir.
Nel caso si voglia importare uno yacht da destinare al charter nautico, quali sono i requisiti principali per accedere al regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8-bis del DPR 633/1972? E cosa succede in pratica se l’Agenzia delle Entrate risponde in modo positivo o negativo a un interpello su questo tema?
Le imprese che possono detrarre l’IVA hanno la possibilità di usufruire di un regime di non imponibilità per l’acquisto o l’importazione di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare e destinate ad attività commerciali, come il charter nautico (noleggio con equipaggio). Questo beneficio si applica quando, nell’anno precedente o nel primo anno di utilizzo, le imbarcazioni effettuano viaggi in cui superano le 12 miglia marine per almeno il 70% del totale. Lo stesso trattamento è valido per l’acquisto di beni e servizi legati a queste imbarcazioni, come ricambi, manutenzione, arredamento, e somministrazione di alimenti e bevande.
Per accedere al regime, è necessario inviare una dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate, che rilascia un protocollo da comunicare ai fornitori o alla Dogana per giustificare l’applicazione della non imponibilità IVA. Tuttavia, se entro la fine dell’anno solare il requisito del 70% non viene raggiunto, l’impresa perde il diritto al beneficio e deve regolarizzare l’operazione pagando l’IVA, pena l’applicazione delle sanzioni oltre all’accertamento dell’imposta.
Di recente, la Direzione Regionale della Lombardia ha chiarito che, nel caso di un’imbarcazione usata e non funzionante al momento dell’acquisto, è comunque possibile applicare il regime di non imponibilità per l’importazione e le manutenzioni straordinarie, purché il requisito del 70% venga verificato nell’anno in cui la nave sarà effettivamente operativa e dotata delle autorizzazioni necessarie. Questo caso dimostra una flessibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate in coerenza con lo spirito delle norme vigenti.