Manovra 2026: le novità sulla tassazione dei dividendi
Il disegno di legge di bilancio 2026 in attesa dell’esame del Parlamento, introduce, tra le altre, una modifica significativa in materia di imposizione sui dividendi. L’articolo 18 del provvedimento interviene, infatti, sugli articoli 59 e 89 del Testo unico delle imposte sui redditi, ridefinendo i presupposti per l’accesso al regime di esenzione sui dividendi attraverso l’introduzione di un limite minimo di partecipazione.
Esenzione sui dividendi solo oltre il 10% di partecipazione
Ai sensi del Ddl Bilancio 2026, l’esenzione potrà essere riconosciuta solo a condizione che la partecipazione diretta del percipiente al capitale della società erogante sia almeno pari al 10%. La soglia si applica tanto ai soggetti Irpef imprenditori quanto ai soggetti Ires.
Resta invece invariato il regime impositivo per le persone fisiche che percepiscono dividendi al di fuori dell’attività d’impresa, i cui proventi continueranno a essere assoggettati alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta.
Tassazione dividendi 2026: cosa cambia per imprese e società
Nel sistema attualmente in vigore, i dividendi percepiti da soggetti Irpef imprenditori concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 41,86%, beneficiando quindi di un’esclusione pari al 58,14%.
Con l’entrata in vigore della nuova norma, tuttavia, qualora la partecipazione detenuta sia inferiore alla soglia del 10%, il dividendo concorrerà integralmente alla formazione del reddito del percipiente, senza alcuna quota di esenzione.
Analogo meccanismo si applicherà ai soggetti Ires. Per le società di capitali e gli enti commerciali, infatti, l’esclusione del 95% dei dividendi dal reddito imponibile resterà valida soltanto per le partecipazioni di entità non inferiore al 10%. Al di sotto di tale soglia, l’intero importo dei dividendi confluirà invece nella base imponibile.
Come si calcola il 10%: partecipazioni dirette e indirette
Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione, la norma precisa la necessità di considerare anche le quote indirette detenute tramite società controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile.
In presenza di partecipazioni “a cascata”, occorrerà pertanto tenere conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Dividendi esteri e manovra 2026: nuove regole per l’esenzione
La disposizione si estende anche ai casi disciplinati dall’articolo 89, comma 3, del Tuir, cioè alle distribuzioni di utili da parte di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato. L’attuale sistema equipara, infatti, l’esenzione del 95% anche ai dividendi percepiti da società estere localizzate in Paesi inclusi nella cosiddetta “White list”, mentre prevede la tassazione integrale per i dividendi provenienti da giurisdizioni a fiscalità privilegiata (imposizione ridotta al 50% qualora venga presentata istanza di interpello ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, del Tuir).
Con la nuova soglia del 10%, anche per le partecipazioni estere l’accesso al regime agevolato sarà subordinato al possesso di una quota minima pari almeno al 10% del capitale della società estera partecipata.
Legge di bilancio 2026: quando entrano in vigore le novità sui dividendi
Le disposizioni del disegno di legge, in base all’attuale formulazione, sono destinate ad applicarsi alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a partire dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’imposta del periodo precedente dovrà essere rideterminata in ragione delle limitazioni poste dalla nuova normativa. È infine previsto che eventuali disposizioni di coordinamento possano essere emanate con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef), per assicurare una corretta e uniforme applicazione della disciplina.
Effetti della manovra 2026 su holding e investitori
Guardando alla platea di soggetti impattati dalla normativa, la misura non dovrebbe incidere sui grandi gruppi societari caratterizzati da partecipazioni di controllo rilevanti, che continueranno a beneficiare integralmente del regime di esenzione.
A subirne gli effetti più significativi saranno invece le società holding e gli investitori, diversi da quelli che beneficiano dell’imposizione a titolo di imposta, che detengono partecipazioni frammentate tipicamente in un’ottica speculativa. Per tali soggetti, l’esclusione dal beneficio comporterà un cospicuo inasprimento del carico fiscale, con passaggio da un’imponibilità parziale alla tassazione piena dei dividendi.
Qualora la disposizione fosse confermata nel testo definitivo, molte società potrebbero infatti essere indotte a rivedere la propria struttura partecipativa, poiché la perdita del regime di esenzione costituirebbe un intervento normativo idoneo a modificare in modo sostanziale gli assetti di pianificazione e strategia finanziaria.
In questa prospettiva, la norma sembra perseguire l’obiettivo di limitare l’uso strumentale del regime di esenzione, circoscrivendolo ai casi di partecipazioni qualificabili come effettivi investimenti durevoli.
Dividendi e legge di bilancio 2026: cosa aspettarsi dal testo definitivo
La misura, ancora allo stadio di bozza, rappresenta un intervento di rilievo nel sistema di tassazione dei redditi di imprese e società, escludendo il regime di parziale esenzione alle sole partecipazioni di ammontare pari o superiore al 10%.
Sarà tuttavia necessario attendere il perfezionamento dell’iter parlamentare del disegno di legge per verificare se la soglia sarà confermata nella versione definitiva della legge di bilancio, o se verranno introdotte modificazioni e soglie alternative in sede di discussione e approvazione, considerate le discussioni sollevate dal testo in bozza.
(Articolo scritto in collaborazione con la dott.ssa Asia Zaltron, collaboratrice di Studio Righini)

